CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 49423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile dato atto della memoria di replica presentata dalla difesa della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 24 maggio 2022, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Grosseto in relazione al reato p. e p. dall'art. 189, comma 7, Cod. strada, per aver omesso di prestare soccorso a [OSCURATO:PERSONA], in località [OSCURATO:PERSONA], il 4 settembre 2015: per l'esattezza, secondo l'imputazione, la Rispoli, alla guida della sua autovettura, con il suo comportamento alla guida avrebbe provocato un incidente in occasione del quale il Ciubotariu cadeva dal suo motociclo riportando lesioni; in tale occasione, sempre secondo l'editto imputativo, la Rispoli, in violazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 189 cod. strada, avrebbe omesso di prestare soccorso al Ciubotariu. 2. Il ricorso della Rispoli consta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia assenza grafica di motivazione in riferimento all'eccepita nullità della citazione a giudizio in appello della Rispoli, nullità riferita al fatto all'inesistenza della prova dell'avvenuta regolare notifica (la Rispolì veniva ritenuta "irreperibile" dall'addetto al servizio postale e per tale ragione la notifica era stata fatta ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.); a fronte della richiesta della difesa di rinnovare la notifica, la Corte di merito, pur dando atto dell'eccezione, nulla osservava. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che il termine di 60 giorni recato dal dispositivo della sentenza impugnata si é ridotto a 30 giorni nel testo integrale della sentenza stessa, depositata effettivamente entro quest'ultimo termine. Ciò ha imposto alla difesa di chiedere la copia del provvedimento alla scadenza del 60 giorni, con conseguente riduzione del tempo a disposizione, in quanto lo spirare del termine di 60 giorni si verificava a ridosso del periodo di sospensione feriale e pertanto il difensore non ha potuto disporre di tempo sufficiente a organizzare adeguatamente la difesa. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della ricorrente, con memoria successivamente depositata, ha confutato le argomentazioni poste a base dell'anzidetta requisitoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Il primo motivo é manifestamente infondato e affetto da genericità. Si rammenta, in primo luogo, che, in base all'indirizzo apicale formatosi in epoca antecedente il giudizio d'appello celebrato nel presente procedimento, la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848); la ricorrente, peraltro, omette di considerare che con l'eccezione formulata avanti la Corte d'appello si denunciava non già la nullità della notifica, ma addirittura l'inesistenza della stessa (dato, questo, inequivocabilmente smentito dagli atti); e, soprattutto, non fornisce elementi di alcun tipo né per spiegare il mancato reperimento nel luogo di domicilio dichiarato, né per allegare ragioni atte a giustificare l'impossibilità di comunicare tempestivamente il mutamento del domicilio. In tale quadro, conseguentemente, con riguardo al silenzio motivazionale della Corte di merito, vale il principio in base al quale, in tema d'impugnazioni é inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (ex multis vds. Sez. 2, Sentenza n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). 5. E', del pari, manifestamente infondato il secondo motivo. Premesso che, in base all'art. 585, commi 1 e 2, cod. proc. pen., il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3, decorre nella specie dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza (nella specie 60 giorni, prevalendo il dispositivo letto in udienza), la ricorrente omette di considerare che, a differenza del termine per il deposito della sentenza, il termine per proporre impugnazione é soggetto a sospensione feriale a norma dell'art. 1 della legge 742/1969 (ex multis vds. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 18328 del 24/02/2017, Clivio, Rv. 269619), di tal che, allo scadere del 60 giorni "riservati" (e pur a fronte del fatto che la sentenza era stata in realtà già depositata), la parte privata disponeva dei termine di 45 giorni anzidetto, più la sospensione feriale; dunque non é dato rilevare quale sia stato, nella specie, il concreto pregiudizio subìto dalla ricorrente per effetto dell'anticipato deposito della sentenza rispetto al termine indicato dal giudice.6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del