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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 gennaio 2023

Cassazione n. 42902/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, con ordinanza del 5/1/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 21/11/2022 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto cod. pen. 2.

Il ricorrente è sottoposto a indagini per avere fatto parte dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta operante nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], del territorio nazionale ed estero, costituita da molti locali e in specifico di avere fatto parte del locale di Giffone quale uomo di fiducia del padre [OSCURATO:PERSONA].3.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

3.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con specifico riferimento al mancato riconoscimento di una ipotesi di "contiguità compiacente" o di una semplice "vicinanza"o "disponibilità".

4. In data 16 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con specifico riferimento al mancato riconoscimento di una ipotesi di "contiguità compiacente" o di una semplice "vicinanza" o "disponibilità" evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente / in quanto il provvedimento si fonderebbe esclusivamente sul rapporto esistente tra il ricorrente e il proprio padre / in assenza di qualsivoglia elemento significativo di una condotta materiale finalizzata ad agevolare ovvero anche solo a fornire un contributo alla presunta associazione mafiosa.

Anche i riferimenti al "figlio di Manda glio di Giffone", poi, non sarebbero tali dikconsentire di individuare il ricorrente come il figlio del capo che avrebbe partecipato al summit del 6/11/2019.

In tal modo, pertanto, il Tribunale del riesame non avrebbe correttamente applicato i principi enucleati dalle sentenze delle Sezioni Unite Mannino e Modaffari.

La doglianza è manifestamente infondata.

1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Rv 248698).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Rv 237012).

In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178).

L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv 255460).

1.2. Il Tribunale del riesame, con motivazione adeguata e coerente, si è conformato ai criteri enucleati da questa Corte in merito alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.

Il giudice della cautela, infatti, con gli specifici riferimenti agli elementi emersi a carico del ricorrente contenuti nelle conversazioni intercettate, nelle quali si parla espressamente dello stesso, soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]", e si indicano anche le condotte da questo poste in essere, ha dato conto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi al delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso e questo senza confondere una "semplice" vicinanza compiacente o contiguità con la partecipazione, il far parte dell'associazione.

I comportamenti tenuti dal ricorrente e le condotte da questo tenute, partecipando anche al summit del 6 novembre 2019, infatti, come correttamente evidenziato nelle pagine da 7 a 15 nel provvedimento impugnato, sono significativi del ruolo svolto a favore dell'organizzazione giffonese e risultano essere il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione che, sulla base degli elementi probatori emersi, consentono di ritenere allo stato confermata l'organicità del ricorrente al clan, proprio in virtù della sua azione teleologicamente rivolta al perseguimento degli obiettivi dell'associazione (cfr. Sez.

U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; Sez.

U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670 e, anche rispetto anche al fenomeno delle "nuove mafie", cfr. Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).

1.3. Per le esposte ragioni le censure, tese anche in parte a sollecitare una nuova valutazione degli elementi già adeguatamente considerati dal giudice di merito, non sono consentite e sono, comunque, manifestamente infondate.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, con ordinanza del 5/1/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 21/11/2022 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto cod. pen. 2. Il ricorrente è sottoposto a indagini per avere fatto parte dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta operante nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], del territorio nazionale ed estero, costituita da molti locali e in specifico di avere fatto parte del locale di Giffone quale uomo di fiducia del padre [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con specifico riferimento al mancato riconoscimento di una ipotesi di "contiguità compiacente" o di una semplice "vicinanza"o "disponibilità". 4. In data 16 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con specifico riferimento al mancato riconoscimento di una ipotesi di "contiguità compiacente" o di una semplice "vicinanza" o "disponibilità" evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente / in quanto il provvedimento si fonderebbe esclusivamente sul rapporto esistente tra il ricorrente e il proprio padre / in assenza di qualsivoglia elemento significativo di una condotta materiale finalizzata ad agevolare ovvero anche solo a fornire un contributo alla presunta associazione mafiosa. Anche i riferimenti al "figlio di Manda glio di Giffone", poi, non sarebbero tali dikconsentire di individuare il ricorrente come il figlio del capo che avrebbe partecipato al summit del 6/11/2019. In tal modo, pertanto, il Tribunale del riesame non avrebbe correttamente applicato i principi enucleati dalle sentenze delle Sezioni Unite Mannino e Modaffari. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv 255460). 1.2. Il Tribunale del riesame, con motivazione adeguata e coerente, si è conformato ai criteri enucleati da questa Corte in merito alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Il giudice della cautela, infatti, con gli specifici riferimenti agli elementi emersi a carico del ricorrente contenuti nelle conversazioni intercettate, nelle quali si parla espressamente dello stesso, soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]", e si indicano anche le condotte da questo poste in essere, ha dato conto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi al delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso e questo senza confondere una "semplice" vicinanza compiacente o contiguità con la partecipazione, il far parte dell'associazione. I comportamenti tenuti dal ricorrente e le condotte da questo tenute, partecipando anche al summit del 6 novembre 2019, infatti, come correttamente evidenziato nelle pagine da 7 a 15 nel provvedimento impugnato, sono significativi del ruolo svolto a favore dell'organizzazione giffonese e risultano essere il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione che, sulla base degli elementi probatori emersi, consentono di ritenere allo stato confermata l'organicità del ricorrente al clan, proprio in virtù della sua azione teleologicamente rivolta al perseguimento degli obiettivi dell'associazione (cfr. Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670 e, anche rispetto anche al fenomeno delle "nuove mafie", cfr. Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555). 1.3. Per le esposte ragioni le censure, tese anche in parte a sollecitare una nuova valutazione degli elementi già adeguatamente considerati dal giudice di merito, non sono consentite e sono, comunque, manifestamente infondate. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla ca