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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11692/2026

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ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06BLW41) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 011920F) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 27507/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo alla determinazione della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiaratò inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 9 REPUBBLICA ITALIANA r" I 1 692 [OSCURATO:PERSONA] L( SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 2675/2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 27507/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06BLW41) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 011920F) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 27507/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo alla determinazione della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiaratò inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06BLW41) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 011920F) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 27507/2025     [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo alla determinazione della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiaratò inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;                    9                                    REPUBBLICA ITALIANA r"  I 1 692 [OSCURATO:PERSONA]           L( SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                 -  Presidente -         Ord. n. sez. 2675/2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                   -  Relatore -           R.G.N. 27507/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06BLW41) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 011920F) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 27507/2025     [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo alla determinazione della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiaratò inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;                     P.Q.MP.Q.M
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