CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 21765/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti logici e giuridici dal giudice di merito che devono ritenersi corretti, puntuali e frutto di una coerente e logica lettura delle emergenze probatorie sia in relazione alla finalizzazione allo spaccio della sostanza detenuta (alla quale la difesa nuovamente contrappone una valutazione alternativa della situazione in fatto), sia con riguardo alla misura delle pena irrogata e al mancato riconoscimento delle generiche atteso che anche su tali temi appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichìara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.