CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 02277/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE4at-Q-a1/2".499-~7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorsi sono stati tardivamente proposti, con unico atto, in data 12 febbraio 2024, essendo spirato il 30 novembre 2023 il termine per l'impugnazione della sentenza; che, infatti, la sentenza è stata pronunciata il 3 luglio 2023, con un termine per il deposito della motivazione di 90 giorni, scaduto il 10 ottobre 2023 e che da tale ultima data devono esser computati 60 giorni complessivi per l'impugnazione (trattandosi di imputato assente), giungendosi così al 30 novembre 2023; che la sentenza impugnata è stata oggetto di correzione di errore materiale, con ordinanza del 18 dicembre 2023, depositata il 22 dicembre 2023, e che tale ordinanza, avente ad oggetto l'intestazione, non ha comunque l'effetto di riaprire i termini per l'impugnazione della sentenza (ex plurimis, Sez. 3, n. 13366 del 27/02/2024, Rv. 286104 - 01; Sez. 3, n. 13006 del 18/12/2014, dep. 27/03/2015, Rv. 262995 - 01). Rilevato che, pertanto, può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024.