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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2024/2026

ECLI:EU:T:2026:137
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TO0169_INF

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 febbraio 2026 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento e Consiglio (Acque reflue urbane III) (causa T‑169/25) «Ricorso di annullamento – Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 9, 10 e allegato III della direttiva (UE) 2024/3019 – Responsabilità estesa dei produttori di medicinali per uso umano e di prodotti cosmetici – Legittimazione ad agire – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Direttiva che introduce un regime di responsabilità estesa dei produttori di medicinali e di cosmetici – Esclusione (Art. 192, § 1, 263, comma 4, e 289, § 3, TFUE) (v. punti 18‑20)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 23)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Direttiva che introduce un regime di responsabilità estesa dei produttori di medicinali e di cosmetici – Ricorso proposto da un’associazione di categoria per la rappresentanza dei produttori di cosmetici – Legittimazione ad agire dell’associazione che agisce in nome proprio – Mancata dimostrazione dell’incidenza sugli interessi propri dell’associazione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento e del Consiglio 2024/3019, artt. 10, § 5, e 30) (v. punti 25, 26, 39- 43, 47‑60)

4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Direttiva che introduce un regime di responsabilità estesa dei produttori di medicinali e di cosmetici – Ricorso proposto da un’associazione di categoria per la rappresentanza dei produttori di cosmetici – Mancata dimostrazione dell’incidenza diretta e individuale sulle imprese membri delle associazioni nazionali – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento e del Consiglio 2024/3019, artt. 10, § 5, e 30) (v. punti 61‑64, 71‑75, 77‑80)

5. Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Condizioni di ricevibilità di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Interpretazione alla luce dei valori e dei diritti fondamentali del diritto dell’Unione – Modifica del sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati – Inammissibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 84, 85) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della [OSCURATO:PERSONA] europea, della Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) eV e della [OSCURATO:PERSONA] (VKU) eV. 3) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. 4) [OSCURATO:PERSONA], la BDEW e la VKU si faranno carico ciascuna delle proprie spese relative alle istanze di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TO0169_INF Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 febbraio 2026 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento e Consiglio (Acque reflue urbane III) (causa T‑169/25) «Ricorso di annullamento – Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 9, 10 e allegato III della direttiva (UE) 2024/3019 – Responsabilità estesa dei produttori di medicinali per uso umano e di prodotti cosmetici – Legittimazione ad agire – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Direttiva che introduce un regime di responsabilità estesa dei produttori di medicinali e di cosmetici – Esclusione (Art. 192, § 1, 263, comma 4, e 289, § 3, TFUE) (v. punti 18‑20) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 23) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Direttiva che introduce un regime di responsabilità estesa dei produttori di medicinali e di cosmetici – Ricorso proposto da un’associazione di categoria per la rappresentanza dei produttori di cosmetici – Legittimazione ad agire dell’associazione che agisce in nome proprio – Mancata dimostrazione dell’incidenza sugli interessi propri dell’associazione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento e del Consiglio 2024/3019, artt. 10, § 5, e 30) (v. punti 25, 26, 39- 43, 47‑60) 4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Direttiva che introduce un regime di responsabilità estesa dei produttori di medicinali e di cosmetici – Ricorso proposto da un’associazione di categoria per la rappresentanza dei produttori di cosmetici – Mancata dimostrazione dell’incidenza diretta e individuale sulle imprese membri delle associazioni nazionali – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento e del Consiglio 2024/3019, artt. 10, § 5, e 30) (v. punti 61‑64, 71‑75, 77‑80) 5. Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Condizioni di ricevibilità di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Interpretazione alla luce dei valori e dei diritti fondamentali del diritto dell’Unione – Modifica del sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati – Inammissibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 84, 85) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della [OSCURATO:PERSONA] europea, della Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) eV e della [OSCURATO:PERSONA] (VKU) eV. 3) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. 4) [OSCURATO:PERSONA], la BDEW e la VKU si faranno carico ciascuna delle proprie spese relative alle istanze di intervento.
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