CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 06560/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CICCOLELLA Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/2/2021 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che, intervenuta a seguito di annullamento con rinvio della precedente sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto in data 11 luglio 2018, e ferma la irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità per il fatto contestato (oltraggio a pubblico ufficiale, fatto previsto e punito dall'art. 341 bis cod. pen.), ha rideterminato la pena- ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1.1. violazione della legge penale e vizio di motivazione per assenza e mera apparenza (art. 546, comma 1, lett. e, 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale di rinvio redatto una sentenza che reca motivazione del tutto eccentrica rispetto sia al dispositivo letto in udienza che alla epigrafe, in quanto la motivazione della sentenza impugnata riguarda altro imputato, altra sentenza impugnata di primo grado ed altra imputazione, difetta pertanto il segno grafico della motivazione della sentenza emessa nei confronti del ricorrente; 1.2. violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), non avendo la Corte provveduto, in sede di rinvio a dichiarare la prescrizione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale commesso il 21 dicembre 2011. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. 1.1. Questa Corte, con sentenza della sezione 6 (n. 16869 del 22/3/2019), aveva parzialmente annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce -sezione di Taranto- in data 11 luglio 2018, disponendo il rinvio al giudice di merito, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., per la sola determinazione della pena in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, in riferimento al quale aveva dichiarato accertata irrevocabilmente la responsabilità, essendo stata la pena base determinata in rapporto al reato più grave di resistenza a pubblico ufficiale venuto meno per effetto del disposto annullamento. 1.2. La Corte di appello di Lecce, investita del rinvio disposto solo quoad poenam, ha stilato, di seguito alla corretta intestazione della sentenza, una motivazione del tutto eccentrica rispetto ad essa. Tale motivazione infatti si riferisce ad un diverso imputato, ad una diversa imputazione e ad una diversa sentenza di primo grado, di guisa che la motivazione redatta deve ritenersi meramente apparente.1.3. La sentenza impugnata va pertanto annullata per la grafica mancanza di argomentazione del calcolo della pena in relazione al delitto di cui all'art. 341 bis cod. pen. oggetto di precedente accertamento irrevocabile della responsabilità; il rinvio va disposto in favore della Corte di appello di Lecce, diversa sezione, per nuova determinazione della sanzione. Non osta infatti alla individuazione del giudice del rinvio, secondo le indicazioni dettate dal comma 1, lett. c) dell'art. 623, cod. proc. pen., il precedente annullamento della sentenza emessa da altra sezione della medesima Corte (sul punto v. Sez. 1, n. 12298, del 29/1/2018, Rv. 272615; Sez. 1, n. 12995, del 29/1/2014, Rv. 259028: In tema di annullamento con rinvio, l'art. 623, comma uno, lett. c), cod. proc. pen., in relazione ai criteri d'individuazione del giudice "ad quem", prescrive che la sezione della Corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo.). 1.4. La già dichiarata irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità osta alla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione richiesta con il secondo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo giudizio sulla determinazione della pena. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente / Massimo