CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15593/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 25 ottobre 2024 dal Tribunale di Marsala, ha confermato la decisione con la quale l'imputato è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto a mezzo del difensore, deduce con unico motivo violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità. La Corte ha apoditticamente escluso la ricorrenza della causa di non punibilità, in quanto non ha considerato la dedotta minima durata dell'allontanamento, essendosi l'allarme del braccialetto elettronico attivato alle ore 00.43 del 19.11.2023 ed essendo stato constatato il rientro spontaneo nell'abitazione alle ore 1.18 dello stesso giorno. Non ha considerato, inoltre, la natura isolata del fatto, apprezzabile in termini di speciale tenuità. 3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La sentenza ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità considerando le concrete modalità del fatto individuate nel mancato rinvenimento dell'imputato in occasione del controllo delle forze di polizia alle ore 00.43 del 19.11.2023 e che, all'atto del suo rientro, l'imputato non ha giustificato nulla circa le ragioni e la durata dell'allontanamento, assumendo la durata «potenzialmente anche molto estesa» del frangente temporale dello stesso allontanamento e considerando la condotta susseguente al reato, priva di indici di resipiscenza. 3. Ritiene questa Corte che il giudizio così espresso dalla sentenza impugnata si sottrae alle censure mosse dal ricorrente, che lambiscono l'inammissibilità quando involgono genericamente questioni di fatto, rispetto alla corretta esclusione della minima offensività del fatto sulla base della centrale considerazione delle circostanze della condotta, tenuta nel cuore della notte e senza alcuna giustificazione. 24. Invero, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311 - 01), nella specie, quindi, correttamente esclusa. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAng1q [OSCURATO:PERSONA] R* iarelli L_ [OSCURATO:PERSONA] 29 APR 21,26 [OSCURATO:PERSONA]:DIZIAR014 eppina Crrimele 3