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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07735/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca dell'auto; inammissibilità nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 e 617-quinquies cod. pen., di cui al capo B) della rubrica - fatto commesso in Roma il 9 febbraio 2017 -, è proposto ricorso per cassazione dal comune difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 15 novembre 2019, che, in parziale riforma della sentenza di condanna loro inflitta, ha revocato la disposta confisca limitatamente ai beni loro sequestrati a seguito di atti di perquisizione domiciliare, con conferma nel resto.

2. L'impugnativa costa di quattro motivi, enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

E' dedotto che la prova del suo concorso nel reato di installazione abusiva di apparecchiatura (cd. iammerg atta ad intercettare o interrompere flussi informatici o telematici sarebbe stata desunta da indicatori fattuali - segnatamente, il possesso di oggetti da scasso - estranei alla tipicità del fatto; diversamente, sarebbe stato compito dei giudici di merito individuare la specifica condotta dell'imputato dotata di efficacia eziologica rispetto all'istallazione dell'apparecchio disturbatore. - Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato di cui all'art. 617-quinquies cod. pen..

L'interpretazione della norma incriminatrice alla luce del principio di offensività, che esige una ricostruzione della fattispecie in termini di pericolo concreto per il bene giuridico tutelato, esclude la correttezza della conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, ossia quella di avere ritenuto il reato contestato consumato per il solo fatto che l'apparecchio 7ammer' fosse acceso; si sarebbe dovuto, piuttosto accertare in concreto che l'apparecchio stesso fosse dotato di potenzialità tale da intercettare o impedire o disturbare i flussi telematici in essere nella sfera di sua collocazione. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, per essere stato affidato il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ad argomentazioni basate sulle intenzioni degli imputati di commettere furti o su valutazioni apodittiche. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 240 cod. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che l'autovettura oggetto di confisca non poteva essere considerata né prezzo, né profitto, né prodotto del reato.

3. Vi è stata trattazione orale dei ricorsi, essendone stata avanzata tempestiva richiesta.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Il primo motivo è infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto provato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di istallazione a bordo dell'autovettura di proprietà e in uso a [OSCURATO:PERSONA] di un'apparecchiatura cd.

Vammer', atta ad impedire il funzionamento di dispositivi elettronici posti a protezione di beni mobili, evidenziando come dal verbale di arresto e dalle sommarie informazioni rese ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen. dal Torna - il cui contenuto era certamente utilizzabile ai fini della prova responsabilità in ragione della sua opzione per il rito abbreviato -, nonché dai verbali di perquisizione e sequestro, cui lo stesso Torna era stato sottoposto, emergesse come questi fosse pienamente consapevole dell'installazione della detta apparecchiatura, che, peraltro, risultava accesa ed emanava una luce del tipo 'led' arancione, chiaramente utilizzata per agevolare la commissione di delitti contro il patrimonio.

Del resto, neppure al giudice di primo grado, Torna aveva inteso offrire una spiegazione alternativa del perché si trovasse in una buia serata invernale nel parcheggio di un centro commerciale e del perché alla vista delle forze dell'ordine si fosse repentinamente allontanato da quel luogo assieme al complice.

2. Il secondo motivo è parimenti infondato.

Senz'altro vero che l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.) è reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è necessario accertare l'idoneità dell'apparecchiatura installata a consentire la raccolta o memorizzazione dei dati e non che tali operazioni siano state effettivamente eseguite (Sez. 5, n. 3236 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278151), va dato atto che i ricorrenti omettono di confrontarsi con il decisivo richiamo, operato nella sentenza impugnata, ai risultati della perizia disposta dal Tribunale sull'apparecchiatura in sequestro, risultata accesa, perfettamente funzionante ed idonea a compromettere le comunicazioni cellulari su determinate reti, il rilevamento della posizione con sistema GPS e ad inibire il funzionamento di radiocomandi di sistemi di allarme.

3. Anche il terzo motivo di ricorso non si sottrae al rilievo di infondatezza.

La Corte territoriale, con motivazione completa e congrua, ha negato ai ricorrenti le circostanze attenuanti generiche valorizzando la loro significativa capacità a delinquere, desunta non solo dai precedenti per furto sussistenti a loro carico, ma anche dal possesso di un notevole armamentario predisposto per commettere reati contro il patrimonio con una certa serialità ed organizzazione.

4. Coglie, invece, nel segno il quarto motivo di ricorso.

4.1. Invero, la confisca dell'autovettura Audi A3 tg. [OSCURATO:TARGA] è stata disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. in quanto bene «a servizio» della commissione del reato di cui all'art. 617-quinques cod. pen., atteso che, secondo il chiarimento offerto nella sentenza impugnata: «l'apparecchiatura ‘jammer' era stata sistemata sul sedile posteriore».

4.2. Si tratta, tuttavia, di motivazione che non soddisfa i requisiti elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per giustificare la confisca facoltativa di cose servite o destinate a commettere il reato: la stessa può, infatti, dirsi legittima soltanto quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Rv. 263111; Sez. 5, n. 21882 del 28/02/2014, Rv. 260001; Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591; Sez. 3, n. 11603 del 06/03/2012, Rv. 252496; Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Rv. 236973); donde, ai fini della legittimità della confisca facoltativa di autovettura utilizzata per commettere un reato, si è pretesa la dimostrazione di un collegamento stabile del veicolo con l'attività criminosa, che dia vita ad un rapporto funzionale desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali, non rilevando, in tal caso, che le parti del veicolo modificate conservino la funzionalità originaria, in modo da continuare a potere essere utilizzate anche per finalità non delittuose (Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Rv. 275973; Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591).

4.3. Nel caso di specie, è evidente che l'utilizzazione del termine 'sistemazione', per dar conto della collocazione dell'apparecchio 'jammer' all'interno dell'autovettura oggetto di confisca facoltativa, non è tale da descrivere in maniera inequivoca il rapporto di stabile asservimento del veicolo all'attività criminosa: tanto impone che, annullata la sentenza impugnata in parte qua, il giudice di merito in sede di rinvio provveda ad emendare la motivazione sul punto attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati.

5. Per tutto quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Nel resto i ricorsi devono essere rigettati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca dell'auto; inammissibilità nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 e 617-quinquies cod. pen., di cui al capo B) della rubrica - fatto commesso in Roma il 9 febbraio 2017 -, è proposto ricorso per cassazione dal comune difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 15 novembre 2019, che, in parziale riforma della sentenza di condanna loro inflitta, ha revocato la disposta confisca limitatamente ai beni loro sequestrati a seguito di atti di perquisizione domiciliare, con conferma nel resto. 2. L'impugnativa costa di quattro motivi, enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. E' dedotto che la prova del suo concorso nel reato di installazione abusiva di apparecchiatura (cd. iammerg atta ad intercettare o interrompere flussi informatici o telematici sarebbe stata desunta da indicatori fattuali - segnatamente, il possesso di oggetti da scasso - estranei alla tipicità del fatto; diversamente, sarebbe stato compito dei giudici di merito individuare la specifica condotta dell'imputato dotata di efficacia eziologica rispetto all'istallazione dell'apparecchio disturbatore. - Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato di cui all'art. 617-quinquies cod. pen.. L'interpretazione della norma incriminatrice alla luce del principio di offensività, che esige una ricostruzione della fattispecie in termini di pericolo concreto per il bene giuridico tutelato, esclude la correttezza della conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, ossia quella di avere ritenuto il reato contestato consumato per il solo fatto che l'apparecchio 7ammer' fosse acceso; si sarebbe dovuto, piuttosto accertare in concreto che l'apparecchio stesso fosse dotato di potenzialità tale da intercettare o impedire o disturbare i flussi telematici in essere nella sfera di sua collocazione. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, per essere stato affidato il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ad argomentazioni basate sulle intenzioni degli imputati di commettere furti o su valutazioni apodittiche. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 240 cod. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che l'autovettura oggetto di confisca non poteva essere considerata né prezzo, né profitto, né prodotto del reato. 3. Vi è stata trattazione orale dei ricorsi, essendone stata avanzata tempestiva richiesta.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto provato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di istallazione a bordo dell'autovettura di proprietà e in uso a [OSCURATO:PERSONA] di un'apparecchiatura cd. Vammer', atta ad impedire il funzionamento di dispositivi elettronici posti a protezione di beni mobili, evidenziando come dal verbale di arresto e dalle sommarie informazioni rese ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen. dal Torna - il cui contenuto era certamente utilizzabile ai fini della prova responsabilità in ragione della sua opzione per il rito abbreviato -, nonché dai verbali di perquisizione e sequestro, cui lo stesso Torna era stato sottoposto, emergesse come questi fosse pienamente consapevole dell'installazione della detta apparecchiatura, che, peraltro, risultava accesa ed emanava una luce del tipo 'led' arancione, chiaramente utilizzata per agevolare la commissione di delitti contro il patrimonio. Del resto, neppure al giudice di primo grado, Torna aveva inteso offrire una spiegazione alternativa del perché si trovasse in una buia serata invernale nel parcheggio di un centro commerciale e del perché alla vista delle forze dell'ordine si fosse repentinamente allontanato da quel luogo assieme al complice. 2. Il secondo motivo è parimenti infondato. Senz'altro vero che l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.) è reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è necessario accertare l'idoneità dell'apparecchiatura installata a consentire la raccolta o memorizzazione dei dati e non che tali operazioni siano state effettivamente eseguite (Sez. 5, n. 3236 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278151), va dato atto che i ricorrenti omettono di confrontarsi con il decisivo richiamo, operato nella sentenza impugnata, ai risultati della perizia disposta dal Tribunale sull'apparecchiatura in sequestro, risultata accesa, perfettamente funzionante ed idonea a compromettere le comunicazioni cellulari su determinate reti, il rilevamento della posizione con sistema GPS e ad inibire il funzionamento di radiocomandi di sistemi di allarme. 3. Anche il terzo motivo di ricorso non si sottrae al rilievo di infondatezza. La Corte territoriale, con motivazione completa e congrua, ha negato ai ricorrenti le circostanze attenuanti generiche valorizzando la loro significativa capacità a delinquere, desunta non solo dai precedenti per furto sussistenti a loro carico, ma anche dal possesso di un notevole armamentario predisposto per commettere reati contro il patrimonio con una certa serialità ed organizzazione. 4. Coglie, invece, nel segno il quarto motivo di ricorso. 4.1. Invero, la confisca dell'autovettura Audi A3 tg. [OSCURATO:TARGA] è stata disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. in quanto bene «a servizio» della commissione del reato di cui all'art. 617-quinques cod. pen., atteso che, secondo il chiarimento offerto nella sentenza impugnata: «l'apparecchiatura ‘jammer' era stata sistemata sul sedile posteriore». 4.2. Si tratta, tuttavia, di motivazione che non soddisfa i requisiti elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per giustificare la confisca facoltativa di cose servite o destinate a commettere il reato: la stessa può, infatti, dirsi legittima soltanto quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Rv. 263111; Sez. 5, n. 21882 del 28/02/2014, Rv. 260001; Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591; Sez. 3, n. 11603 del 06/03/2012, Rv. 252496; Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Rv. 236973); donde, ai fini della legittimità della confisca facoltativa di autovettura utilizzata per commettere un reato, si è pretesa la dimostrazione di un collegamento stabile del veicolo con l'attività criminosa, che dia vita ad un rapporto funzionale desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali, non rilevando, in tal caso, che le parti del veicolo modificate conservino la funzionalità originaria, in modo da continuare a potere essere utilizzate anche per finalità non delittuose (Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Rv. 275973; Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591). 4.3. Nel caso di specie, è evidente che l'utilizzazione del termine 'sistemazione', per dar conto della collocazione dell'apparecchio 'jammer' all'interno dell'autovettura oggetto di confisca facoltativa, non è tale da descrivere in maniera inequivoca il rapporto di stabile asservimento del veicolo all'attività criminosa: tanto impone che, annullata la sentenza impugnata in parte qua, il giudice di merito in sede di rinvio provveda ad emendare la motivazione sul punto attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati. 5. Per tutto quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Se