Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 settembre 2022

Cassazione n. 46461/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 29 marzo 2018, confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Fermo, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al concorso quale extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto aveva ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA], fallita il 9 dicembre 2013, nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della 3B Sas, finanziamenti dal 2010 al 2012 per l'importo di oltre 120mila euro senza alcuna giustific:azione.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al primo motivo di appello, che la Corte di merito non avrebbe valutato.

Il ricorrente riepiloga il motivo e rappresenta come i finanziamenti concessi nel 2006 e nel 2011 non avessero compromesso la situazione finanziaria della fallenda determinandone il dissesto, tanto più che l'importo di 56mila euro, dato a [OSCURATO:PERSONA] e depositato come pegno in favore della stessa [OSCURATO:PERSONA], ebbe a essere restituito alla stessa in data 17 ottobre 2013.

Le altre somme oggetto di finanziamento risultavano essere di importi ben minori per far fronte ai debiti tributari della beneficiata società dell'attuale ricorrente.

Sul punto la Corte di appello non avrebbe motivato alcunchè.

4. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla correlata doglianza di appello, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe dato risposta alla censura, non solo in ordine al difetto di concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella condotta distrattiva quanto al profilo oggettivo del delitto, ma anche in ordine al difetto della consapevolezza dell'imputato di aver compromesso la situazione finanziaria della fallenda.

5. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., avendo la Corte di merito valutato la condotta non in ordine ai singoli finanziamenti e al contesto societario del momento, bensì in relazione all'insieme dei finanziamenti.

6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 1 settembre 2022, con le quali riportandosi al deposito di precedente requisitoria del 4 aprile 2022, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

7. Con conclusioni depositate il 4 aprile 2022 la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, dissentendo dalle conclusioni del Procuratore generale.

8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile,

2. I motivi strettamente connessi vanno trattati unitariariente.

A ben vedere, i primi due motivi appaiono in primo luogo meramente reiterativi dei motivi di appello, non valutano in alcun modo il contenuto della sentenza impugnata, se non in forma limitata.

E' principio consolidato che in tema di ricorso per cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).

Di fatto il ricorso manca di correlazione alle ragioni argomentate dalla decisione impugnata dal che ne deriva l'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 — 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).

Infatti, la censura relativa alla inidoneità dei finanziamenti, quanto al profilo oggettivo del delitto, a determinare il dissesto, non tiene in conto che la sentenza impugnata risulta aver chiarito che i finanziamenti in favore della società del ricorrente abbiano costituito una ragione di depauperamento del patrimonio della fallenda, senza alcuna utilità connessa, senza che siano intervenute azioni giudiziarie tese al recupero del credito maturato nel corso degli anni, il che, in piena sintonia con gli orientamenti consolidato di questa Corte, integra la condotta distrattiva che, come noto, non richiede che vi sia connessione causale con il dissesto.

Pertanto, a differenza di quanto sostenuto con i motivi di appello e del ricorso in cassazione, del tutto consolidato è l'indirizzo, tenuto in conto dalla Corte territoriale, in forza del quale ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014 - dep. 22/07/2014, Tanzi e altri, Rv. 261942; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014 - dep. 07/03/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014 - dep. 18/11/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014 - dep. 19/06/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793 del 05/12/2013 - dep. 11/03/2014, Marafioti e altri, Rv. 260199; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012 - dep. 07/01/2013, Sistro, Rv. 254061).

Nella medesima prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 - dep. 22/01/2013, Rossetto e altri, Rv. 253932; conf.: Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014 - dep. 28/05/2014, Bergamaschi, Rv. 260407).

Quanto al dolo dell'extraneus, la motivazione impugnata rende conto della circostanza che sussistono plurimi legami fra l'imputato e la società fallenda, di natura aziendale, lavorativa e parentale, fra le due compagini societarie, oltre che coincidenza di sedi fra le due società, la [OSCURATO:PERSONA] e la 3B, nonché identità di indirizzo di posta elettronica certificata.

Infatti la Corte di appello rileva come [OSCURATO:PERSONA] avesse iniziato la propria attività fin dal 2001 nei locali di proprietà della 3B di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s , alla quale versava mensilmente il canone di euro 1800 (dal 2007 oltre 1000 euro mensili all'[OSCURATO:PERSONA], su disposizione del giudice dell'esecuzione); la 3B era composta dall'odierno ricorrente nella qualità di socio accomandatario, dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali soci accomandanti, tutti titolari di una quota di uguale valore nominale; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci accomandanti da sempre della 3B, hanno poi rivestito il primo la qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] per alcuni mesi nel 2006 e, poi, acquisito la titolarità del capitale e le funzioni amministrative, nel periodo in cui non lo erano in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano attribuite ai figli Giorgio e Cristina.

Dal 24 febbraio 2011 l'intero capitale sociale e l'amministrazione unica era trasferita a [OSCURATO:PERSONA], fino a pochissimo tempo prima dipendente della società, sostituita solo il 13 dicembre 2012 con la nomina del liquidatore nella persona di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], annota la Corte di appello, oltre che socio accomandatario e legale rappresentante della 3B s.a.s. risulta essere stato dipendente a tempo pieno indeterminato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 13 settembre 2004 fino alla data di licenziamento il 28 gennaio 2013, con crediti da lavoro riscossi e in parte maturati e da riscuotere alla data del fallimento.

Dal gennaio 2013 la società fallenda trasferiva beni alla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale proseguiva l'attività riassumendo gli stessi dipendenti, tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata rende conto, quindi, della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse piena contezza del contribuire all'impoverimento dedla società fallenda, tanto più che, proprio in forza dei descritti legami, oltretutto ebbe a beneficiare senza obbligo di restituzione di finanziamenti a titolo gratuito.

Ciò la Corte di merito afferma in piena sintonia con il consolidato principio per cui, in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, cori la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.

Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 legge fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società. (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010 - dep. 29/04/2010, Fiume e altro, Rv. 246879).

Di ciò rende conto la Corte di appello al fol. 6 della sentenza, rilevando anche come la restituzione di 56mila euro, dati a [OSCURATO:PERSONA] per costituire un pegno a garanzia della [OSCURATO:PERSONA], non abbia che solo ridotto il quantum della distrazione, per altro in prossimità della dichiarazione di fallimento e comunque con sottrazione del denaro al patrimonio della fallita per più anni.

Ne consegue l'inammissibilità dei motivi in esame anche per manifesta infondatezza.

3. Il terzo motivo è anche manifestamente infondato.

A ben vedere il motivo in parte reitera le censure dei motivi precedenti, lamentando poi come la motivazione impugnata si sia concentrata sull'arco temporale degli ultimi 3-4 anni di vita della fallita, senza tener conto dell'imputazione.

In vero la doglianza è del tutto infondata, in quanto è proprio l'imputazione che fa riferimento ai finanziamenti e al conseguente debito c:omplessivo di oltre 120mila euro della 3B verso la fallenda, con riferimento agli anni dal 2010 in avanti.

Pertanto la motivazione impugnata è correlata alla imputazione, né le distrazioni per importi inferiori, pure richiamati a pag. 15 del ricorso, pur escludendo i 56mila euro che la difesa ritiene restituiti, eliderebbero il delitto in contestazione, in forza del descritto principio della sufficienza, per integrare il \\ delitto, del depauperamento anche minimo del patrimonio, con lesione della garanzia del ceto creditorio.

Infatti, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione anche la dismissione di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, n. 31680 del 03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768 - 01).

Ne consegue la inammissibilità anche del terzo motivo.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 29 marzo 2018, confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Fermo, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al concorso quale extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto aveva ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA], fallita il 9 dicembre 2013, nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della 3B Sas, finanziamenti dal 2010 al 2012 per l'importo di oltre 120mila euro senza alcuna giustific:azione. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al primo motivo di appello, che la Corte di merito non avrebbe valutato. Il ricorrente riepiloga il motivo e rappresenta come i finanziamenti concessi nel 2006 e nel 2011 non avessero compromesso la situazione finanziaria della fallenda determinandone il dissesto, tanto più che l'importo di 56mila euro, dato a [OSCURATO:PERSONA] e depositato come pegno in favore della stessa [OSCURATO:PERSONA], ebbe a essere restituito alla stessa in data 17 ottobre 2013. Le altre somme oggetto di finanziamento risultavano essere di importi ben minori per far fronte ai debiti tributari della beneficiata società dell'attuale ricorrente. Sul punto la Corte di appello non avrebbe motivato alcunchè. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla correlata doglianza di appello, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe dato risposta alla censura, non solo in ordine al difetto di concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella condotta distrattiva quanto al profilo oggettivo del delitto, ma anche in ordine al difetto della consapevolezza dell'imputato di aver compromesso la situazione finanziaria della fallenda. 5. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., avendo la Corte di merito valutato la condotta non in ordine ai singoli finanziamenti e al contesto societario del momento, bensì in relazione all'insieme dei finanziamenti. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 1 settembre 2022, con le quali riportandosi al deposito di precedente requisitoria del 4 aprile 2022, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 7. Con conclusioni depositate il 4 aprile 2022 la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, dissentendo dalle conclusioni del Procuratore generale. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, 2. I motivi strettamente connessi vanno trattati unitariariente. A ben vedere, i primi due motivi appaiono in primo luogo meramente reiterativi dei motivi di appello, non valutano in alcun modo il contenuto della sentenza impugnata, se non in forma limitata. E' principio consolidato che in tema di ricorso per cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584). Di fatto il ricorso manca di correlazione alle ragioni argomentate dalla decisione impugnata dal che ne deriva l'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 — 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634). Infatti, la censura relativa alla inidoneità dei finanziamenti, quanto al profilo oggettivo del delitto, a determinare il dissesto, non tiene in conto che la sentenza impugnata risulta aver chiarito che i finanziamenti in favore della società del ricorrente abbiano costituito una ragione di depauperamento del patrimonio della fallenda, senza alcuna utilità connessa, senza che siano intervenute azioni giudiziarie tese al recupero del credito maturato nel corso degli anni, il che, in piena sintonia con gli orientamenti consolidato di questa Corte, integra la condotta distrattiva che, come noto, non richiede che vi sia connessione causale con il dissesto. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto con i motivi di appello e del ricorso in cassazione, del tutto consolidato è l'indirizzo, tenuto in conto dalla Corte territoriale, in forza del quale ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014 - dep. 22/07/2014, Tanzi e altri, Rv. 261942; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014 - dep. 07/03/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014 - dep. 18/11/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014 - dep. 19/06/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793 del 05/12/2013 - dep. 11/03/2014, Marafioti e altri, Rv. 260199; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012 - dep. 07/01/2013, Sistro, Rv. 254061). Nella medesima prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 - dep. 22/01/2013, Rossetto e altri, Rv. 253932; conf.: Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014 - dep. 28/05/2014, Bergamaschi, Rv. 260407). Quanto al dolo dell'extraneus, la motivazione impugnata rende conto della circostanza che sussistono plurimi legami fra l'imputato e la società fallenda, di natura aziendale, lavorativa e parentale, fra le due compagini societarie, oltre che coincidenza di sedi fra le due società, la [OSCURATO:PERSONA] e la 3B, nonché identità di indirizzo di posta elettronica certificata. Infatti la Corte di appello rileva come [OSCURATO:PERSONA] avesse iniziato la propria attività fin dal 2001 nei locali di proprietà della 3B di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s , alla quale versava mensilmente il canone di euro 1800 (dal 2007 oltre 1000 euro mensili all'[OSCURATO:PERSONA], su disposizione del giudice dell'esecuzione); la 3B era composta dall'odierno ricorrente nella qualità di socio accomandatario, dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali soci accomandanti, tutti titolari di una quota di uguale valore nominale; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci accomandanti da sempre della 3B, hanno poi rivestito il primo la qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] per alcuni mesi nel 2006 e, poi, acquisito la titolarità del capitale e le funzioni amministrative, nel periodo in cui non lo erano in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano attribuite ai figli Giorgio e Cristina. Dal 24 febbraio 2011 l'intero capitale sociale e l'amministrazione unica era trasferita a [OSCURATO:PERSONA], fino a pochissimo tempo prima dipendente della società, sostituita solo il 13 dicembre 2012 con la nomina del liquidatore nella persona di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], annota la Corte di appello, oltre che socio accomandatario e legale rappresentante della 3B s.a.s. risulta essere stato dipendente a tempo pieno indeterminato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 13 settembre 2004 fino alla data di licenziamento il 28 gennaio 2013, con crediti da lavoro riscossi e in parte maturati e da riscuotere alla data del fallimento. Dal gennaio 2013 la società fallenda trasferiva beni alla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale proseguiva l'attività riassumendo gli stessi dipendenti, tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata rende conto, quindi, della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse piena contezza del contribuire all'impoverimento dedla società fallenda, tanto più che, proprio in forza dei descritti legami, oltretutto ebbe a beneficiare senza obbligo di restituzione di finanziamenti a titolo gratuito. Ciò la Corte di merito afferma in piena sintonia con il consolidato principio per cui, in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, cori la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 legge fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società. (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010 - dep. 29/04/2010, Fiume e altro, Rv. 246879). Di ciò rende conto la Corte di appello al fol. 6 della sentenza, rilevando anche come la restituzione di 56mila euro, dati a [OSCURATO:PERSONA] per costituire un pegno a garanzia della [OSCURATO:PERSONA], non abbia che solo ridotto il quantum della distrazione, per altro in prossimità della dichiarazione di fallimento e comunque con sottrazione del denaro al patrimonio della fallita per più anni. Ne consegue l'inammissibilità dei motivi in esame anche per manifesta infondatezza. 3. Il terzo motivo è anche manifestamente infondato. A ben vedere il motivo in parte reitera le censure dei motivi precedenti, lamentando poi come la motivazione impugnata si sia concentrata sull'arco temporale degli ultimi 3-4 anni di vita della fallita, senza tener conto dell'imputazione. In vero la doglianza è del tutto infondata, in quanto è proprio l'imputazione che fa riferimento ai finanziamenti e al conseguente debito c:omplessivo di oltre 120mila euro della 3B verso la fallenda, con riferimento agli anni dal 2010 in avanti. Pertanto la motivazione impugnata è correlata alla imputazione, né le distrazioni per importi inferiori, pure richiamati a pag. 15 del ricorso, pur escludendo i 56mila euro che la difesa ritiene restituiti, eliderebbero il delitto in contestazione, in forza del descritto principio della sufficienza, per integrare il \\ delitto, del depauperamento anche minimo del patrimonio, con lesione della garanzia del ceto creditorio. Infatti, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione anche la dismissione di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, n. 31680 del 03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768 - 01). Ne consegue la inammissibilità anche del terzo motivo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
Sentenza Cassazione n. 46461/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris