CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42981/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] FATrO e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 28/11/2019 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Sciacca per il reato di minaccia aggravata dall'uso di forbici ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, e sostiene che il mancato utilizzo delle forbici, essendo stato l'imputato steso a terra, esclude l'aggravante dell'arma, e che la reazione del Poli escluderebbe una idoneità minatoria delle espressioni. 2. Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti, deducendo doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); in particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritannente sbagliata in merito alla ricostruzione della dinamica dei fatti. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Peraltro, la sentenza impugnata ha compiutamente valutato il profilo devoluto, evidenziando che la reazione del Poli è intervenuta successivamente alla minaccia profferita brandendo le forbici, ed è stata strumentale a fuggire dall'auto su cui l'imputato lo aveva fatto salire. Quanto alla idoneità minatoria dell'espressione, va rammentato che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/20