CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 21279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MELLINI 7, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CIARMOLI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17/A, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CLEMENTE, che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] -232tMONTEVERDI 16, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CONSOLO, che la rappresenta e difende; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 346/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che l'[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 346/21, del 10 febbraio 2021, del Tribunale di Foggia, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 303/17 del Giudice di pace di Lucera — ha rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa proposta in relazione ai danni procurati ad una propria autoambulanza, all'esito di sinistro stradale verificatosi in Lucera il 13 maggio 2015, sulla strada statale n. 17 Campobasso-Foggia; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio, per il ristoro dei danni subiti dal proprio automezzo, [OSCURATO:PERSONA] — proprietario di un auto contro cui collideva l'autoambulanza, essendo stato il mezzo abbandonato a fari spenti lungo la sede stradale, all'esito di un urto con altro veicolo (di proprietà c condotto da [OSCURATO:PERSONA]) — e, con esso, pure la Ric. 2021 n. 23025 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2-società [OSCURATO:SOCIETA]., quale impresa designata dal FGVS, essendo risultata la vettura del Cannarile priva di copertura assicurativa; - che autorizzata dall'adito giudicante — su istanza di [OSCURATO:SOCIETA] — la chiamata in causa della Gentile e della sua assicuratrice per la "RCA", società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (entrambe, per altro, rimaste contumaci), la domanda risarcitoria veniva, tuttavia, rigettata; - che a tale esito il primo giudice perveniva sul rilievo che i soli elementi di riscontro, alla ricostruzione attorea della dinamica del sinistro, fossero costituiti dalle dichiarazioni rese dalla Gentile (provenienti, però, da un soggetto parte del giudizio, nonché ritenute incongruenti nel loro contenuto) e dalla relazione dei Carabinieri intervenuti "in loco"; - che, quanto a quest'ultima, si evidenziava come le relative risultanze risultassero in contrasto con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], conducente dell'autoambulanza danneggiata, le cui dichiarazioni — come quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], soccorritore presente sul mezzo — presentavano, peraltro, secondo l'adito Giudice di pace, scarso rilievo, non solo perché provenienti da soggetti essi stessi danneggiati nell'incidente (nonché, nel caso del Laquaglia, da un dipendente dell'Associazione attrice), ma anche in ragione del fatto che costoro, sopraggiunti sul luogo del sinistro dopo la prima collisione tra le vetture della Gentile e del Cannarile, nulla avevano potuto riferire in ordine alla dinamica della stessa, all'origine del successivo urto dell'autombulanza con il veicolo di proprietà del Cannarile; - che) esperito gravame dall'attrice soccombente, il giudice di appello — all'esito di contraddittorio con le società [OSCURATO:SOCIETA] ed Axa (quest'ultima costituitasi nel secondo grado di giudizio) — lo rigettava, - che a tale conclusione esso perveniva ribadendo sia l'impossibilità di stabilire a quale dei due veicoli incidentati all'esito del Ric. 2021 n. 23025 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -3--primo scontro — quello di proprietà del Cannarile o quello appartenente, invece, alla Gentile e dalla stessa guidato — fosse da ascriverne la causazione dello stesso (così ponendosi all'origine della successiva collisione che coinvolse l'autoambulanza dell'[OSCURATO:PERSONA]), sia l'assenza di prova, da parte di quest'ultima, del danno subito; - che avverso la sentenza del Tribunale foggiano ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], sulla base — come detto — di quattro motivi; - che il primo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 40 e 41, comma 2, cod. pen., nonché con gli artt. 140, 152 comma 1, 153 comma 1, 157 comma 2, e 162, comma 1, cod. strada; - che viene lamentata erronea valutazione dei principi in tema di responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli e delle regole in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, nonché erronea valutazione della violazione delle regole di condotta del codice della strada, oltre che nella individuazione del nesso eziologico rispetto ai danni prodotti e all'insorgenza della responsabilità; - che il primo motivo si articola in due censure; - che viene dedotta, da un lato, erronea e/o falsa applicazione dell'art. 2054, comma 1, cod. civ., rispetto alla mancata valutazione circa il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare che fosse stato fatto tutto il possibile per evitare il danno da parte del conducente del veicolo di proprietà del Cannarile; - che, dall'altro, è dedotta erronea e/o falsa applicazione dell'art. 2054, comma 2, cod. civ., rispetto alla violazione della regola di Ric. 2021 n. 23025 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -4-solidarietà ivi sancita, sussistendo i presupposti per affermare la responsabilità di entrambi i proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. — nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 cod. civ., con riferimento alle presunzioni, oltre a violazione dell'art. 2700 cod. civ., quanto alle risultanze del rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. — violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza e del procedimento, in particolare per violazione degli artt. 2054 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 116 e 253 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per violazione delle regole in tema di assunzione della prova testimoniale e della valutazione della stessa, oltre che per omessa valutazione di un documento decisivo; - che il quarto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'artt. 2697 cod. civ., quanto alla erronea valutazione circa il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al "quanium debeatui'" ; - che, in particolare, la ricorrente assume di aver fornito prova — uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte in tema di c.d. "fermo tecnico" — dei costi sostenuti, necessari per continuare a svolgere il servizio di "emergenza/urgenza 118", producendo il contratto di "nolo a freddo" di un veicolo sostitutivo; Ric. 2021 n. 23025 sez. M3 ud. 02-03-2022 -5-- che hanno resistito all'avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, le società [OSCURATO:SOCIETA] ed Axa, chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata; - che sono, invece, rimasti intimati il Cannarile e la Gentile; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 2 marzo 2022; - che tutte le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni e conclusioni. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile; - che la proposta in tal senso formulata dal consigliere relatore non è stata superata, secondo questo collegio, dalle considerazioni svolte dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che, al riguardo, deve preliminarmente osservarsi come l'erronea indicazione — contenuta della proposta — del "quinto motivo di ricorso", come riferito alla censura di violazione dell'art. 2697 cod. civ. non imponga affatto a questo collegio di procedere a norma del comma 3 dell'art. 380-bis, cod. proc. civ., come invece pretenderebbe la ricorrente; - che deve, infatti, qui ribadirsi che "la proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. ha rilievo ai soli fìni del rito applicabile senza determinare alcun vincolo per la decisione del collegio che può sempre assumerne una di segno contrario nonché decidere il merito del ricorso", anche nel caso di errori o "sviste" in cui si incorso il relatore, e persino qualora la proposta sia stata erroneamente riferita "al solo ricorso principale e Ric. 2021 n. 23025 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -6-non anche a quello incidentale" (Cass. Sez. 6-3, ord. 7 ottobre 2021, n. 27305, Rv. 662443-01), evenienza certamente più rilevante di quella sostanziatasi nel riferire, per mero "lapsus calami", una censura ad un motivo di ricorso, piuttosto che ad altro; - che, tanto precisato in via di premessa, deve rilevarsi come la sentenza impugnata sia sorretta da due distinte ed autonome "rationes decidendi" (la seconda delle quali relativa all'assenza di prova del danno, lamentato dall'odierna ricorrente), sicché l'inammissibilità del motivo di impugnazione (il quarto) relativo a tale "ratio" comporta l'inammissibilità, per difetto di interesse, dei precedenti tre, che investono, invece, la prima di tali "rationes" , relativa all'impossibilità di ricostruzione della dinamica del sinistro, soprattutto con riferimento alla collisione originaria tra le vetture di proprietà del Gentile e del Cannarile; - che il quarto motivo è, infatti, inammissibile, dal momento che violazione dell'art. 2697 cod. civ. è stata dedotta fuori dei limiti entro i quali essa può essere fatta valere innanzi a questa Corte, visto che la inosservanza di tale norma, "censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01, nonché Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01); - che resta, invece, inteso che "laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti", ovvero proprio quanto avvenuto nel caso che occupa, essa deve essere "fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360" (Cass. Ric. 2021 n. 23025 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -7-Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente "entro i limiti ristretti del «nuovo»" suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.), vale a dire "solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02); - che, peraltro, siffatta evenienza — che la ricorrente assume di aver contestato "sub specie" di omesso esame del contratto di "nolo a freddo", che essa deduce di aver concluso per sostituire l'automezzo incidentato — rimane, comunque, preclusa, nel caso di specie, a norma dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.; - che, al riguardo, va segnalato che — essendo stata resa in prime cure una sentenza pubblicata nell'anno 2017 — l'appello allora proposto dall'odierna ricorrente contro di essa risulta, per definizione, esperito con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'il settembre 2012; - che siffatta circostanza, pertanto, determina l'applicazione "ratione /empori s" dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso — qual è quello presente — di cd. "doppia conforme di merito", la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere, ciò che nella specie non risulta avvenuto, "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro Ric. 2021 n. 23025 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -8-diverse" (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244- 03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01); - che neppure giova alla ricorrente — come dalla stessa, in particolare, sostenuto nella propria memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — il riferimento, che pure il quarto motivo reca, alla nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.; - che essendo, difatti, il fulcro della contestazione svolta dalla ricorrente l'omesso apprezzamento della circostanza relativa all'avvenuta conclusione del contratto di nolo a freddo, quantunque la stessa fosse stata documentata, ciò di cui essa si duole è, in definitiva, un cattivo apprezzamento della prova; - che, infatti, questa Corte — nella sua massima sede nomofilattica — ha ribadito che, ove si deduca che il giudice ha "male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02); - che, pertanto, in disparte il rilievo che l'ammissibilità di una simile censura torna ad essere preclusa, nel caso di specie, dall'art. 348- ter, ultimo comma, cod. proc. civ., deve rilevarsi come "i rigorosi limiti", ai quali il citato arresto fa riferimento, si sostanzino nella necessità dell'evidenziazione di profili di "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01) o di inconciliabilità logica (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), destinati ad emergere "immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" Ric. 2021 n. 23025 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -9-(Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non rnassimata); - che in merito, invece, ai primi tre motivi di ricorso — che attengono alla prima delle "rationes" poste a fondamento della sentenza impugnata (quella relativa all'impossibilità di individuare il soggetto responsabile del sinistro) — va dato seguito al principio secondo cui "il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima «ratio decidendi», esamini ed accolga anche una seconda «ratio», al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della «potestas iudicandi», atteso che l'art. 276 cod. proc. civ., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse «rationes decidendi», distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile" (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01); - che il ricorso è, quindi, inammissibile, non giovando alla ricorrente neppure il riferimento — contenuto, nuovamente, nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — alla sentenza della Corte EDU 28 ottobre 2021, n. 55064, Succi c. Italia, giacché non Ric. 2021 n. 23025 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -10-conferente, essendo relativa alle ipotesi di abuso della declaratoria di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. P P.Q.MCosì deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 2 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] oggi, ___ 5 ILLO__21122____ [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 23025 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -12-