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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 00603/2026

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 11763 / 20 23 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliatapresso i suoi uffici in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola n el procedimento n . r.g. 21/2021, depositatal’8 maggio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto con il quale il Tribunale di Nola aveva revocato, per insussistenza delle condizioni reddituali, la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, precedentemente disposta in via provvisoria, in relazione al giudizio di separazione personale dal coniuge.

Il ricorso in opposizione venne notificato all’Agenzia delle Entrate, che si costituì eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avuto riguardo al fatto che gli esborsi per il patrocinio a spese dello Stato gravano sul bilancio del Ministero della Giustizia.

2. Il Tribunale, qualificato il ricorso come opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevò il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, potendosi considerare parte necessaria del giudizio il solo titolare passivo del rapporto di debito , ovvero il Ministero soggettoall’onere del compenso.

3. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di u n unico motivo , illustrato da successiva memoria.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che:

1. L’unico mezzo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Ad avviso della ricorrente il giudice a quo avrebbe travisato il contenuto della sua opposizione, sussumendola sotto la previsione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Essa, infatti, non si doleva della mancata o erronea liquidazione di compensi al patrono, bensì dell’intervenuta revoca della sua ammissione al “gratuito patrocinio”.

L’opposizione, pertanto, andava ricondotta alla previsione di cui all’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002; di qui il rilievo in base al quale il ricorso doveva essere notificato solo all'[OSCURATO:PERSONA] che è parte nel relativo processo,e non al Ministero di Giustizia.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Come correttamente rilevato dal giudice a quo, avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, prevista e disciplinata dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, lo stesso testo unico non prevede espressamente un rimedio specifico; l’unico strumento di impugnazione va allora rinvenuto nell’opposizione di cui all’art. 170, che configura un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione.

Tale statuizione appare conforme all’indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui «il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell’art. 136 del d.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma nell’art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l’opposizione ai decreti di pagamento in favore dell’ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell’ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti» (Cass. n. 33562/2021; Cass. n. 6068/2019; Cass. n. 3028/2018; Cass. n. 21685/2013; Cass. n. 13807/2011).

2.2. Quest’ultima interpretazione è stata oggetto di recentissimo avallo da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20929/2025), le quali, sia pur nell’affermare che il rimedio ex art. 170 è il solo esperibile avverso i provvedimenti di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, hanno offerto argomenti che possono essere utilmente richiamati anche nella presente fattispecie.

In primo luogo, infatti, la sentenza in questione ha sottolineatoche il rimedio di cui all’art. 99, in quanto inserito nel Titolo II della Parte IIIdel d.P.R. n. 115 del 2002, dedicato alle “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”, deve orientare l’interprete ad escludere una sua applicazione generalizzata nell’ambito dei processi diversi.

Ancora, le Sezioni Unite hanno osservato che la specificità del rimedio, rispetto al sistema penale, trova giustificazione nel peculiare rilievo che in tale contesto assume l’effettivo esercizio del diritto di difesa, rendendo consigliabile che le controversie sull’istanza di ammissione, revoca o modificazione del patrocinio a spese dello Stato siano trattatedallo stesso giudice penale in base alle regole procedurali di quel rito , come avviene, per l’appunto, nel giudizio di opposizione ex art. 99.

Infine, hanno rilevato, con richiamo a Cass. sez.

U, n. 20501/2023, che la decisione del giudice sull’istanzadi ammissione al patrocinio a spese dello Stato coinvolgeuna situazione di diritto soggettivo, dotato di fondamentocostituzionale, che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, sicché anche le contestazioni del provvedimento di diniego emesso dall’apposita Commissione istituita presso i T.A.R. (art. 14 disp. att. d.lgs. n. 104 del 2010) va proposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 170; detto ultimo rimedio, dunque, si connota per il suo carattere generale nel l’intero quadro delle disposizioni del testo unico avverso il provvedimento che nega l’ammissione,ovvero ne dispone successivamente la revoca, in termini che possono considerarsi affermativi di un principio di diritto vivente, sì da costituire «il criterio guida nella risoluzione delle numerose questioni poste in materia di patrocinio a spese dello Stato».

3. Sulla base di tali considerazioni, la tesi della ricorrente non può essere condivisa; al contrario, merita conferm a la decisione impugnata,che ha ritenuto applicabile l’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 rilevando, conseguentemente, il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso vadunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per la condanna della ricorrent e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Aisensi dell ’ art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 11763 / 20 23 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliatapresso i suoi uffici in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola n el procedimento n . r.g. 21/2021, depositatal’8 maggio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto con il quale il Tribunale di Nola aveva revocato, per insussistenza delle condizioni reddituali, la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, precedentemente disposta in via provvisoria, in relazione al giudizio di separazione personale dal coniuge. Il ricorso in opposizione venne notificato all’Agenzia delle Entrate, che si costituì eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avuto riguardo al fatto che gli esborsi per il patrocinio a spese dello Stato gravano sul bilancio del Ministero della Giustizia. 2. Il Tribunale, qualificato il ricorso come opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevò il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, potendosi considerare parte necessaria del giudizio il solo titolare passivo del rapporto di debito , ovvero il Ministero soggettoall’onere del compenso. 3. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di u n unico motivo , illustrato da successiva memoria. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: 1. L’unico mezzo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Ad avviso della ricorrente il giudice a quo avrebbe travisato il contenuto della sua opposizione, sussumendola sotto la previsione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. Essa, infatti, non si doleva della mancata o erronea liquidazione di compensi al patrono, bensì dell’intervenuta revoca della sua ammissione al “gratuito patrocinio”. L’opposizione, pertanto, andava ricondotta alla previsione di cui all’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002; di qui il rilievo in base al quale il ricorso doveva essere notificato solo all'[OSCURATO:PERSONA] che è parte nel relativo processo,e non al Ministero di Giustizia. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Come correttamente rilevato dal giudice a quo, avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, prevista e disciplinata dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, lo stesso testo unico non prevede espressamente un rimedio specifico; l’unico strumento di impugnazione va allora rinvenuto nell’opposizione di cui all’art. 170, che configura un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione. Tale statuizione appare conforme all’indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui «il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell’art. 136 del d.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma nell’art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l’opposizione ai decreti di pagamento in favore dell’ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell’ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti» (Cass. n. 33562/2021; Cass. n. 6068/2019; Cass. n. 3028/2018; Cass. n. 21685/2013; Cass. n. 13807/2011). 2.2. Quest’ultima interpretazione è stata oggetto di recentissimo avallo da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20929/2025), le quali, sia pur nell’affermare che il rimedio ex art. 170 è il solo esperibile avverso i provvedimenti di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, hanno offerto argomenti che possono essere utilmente richiamati anche nella presente fattispecie. In primo luogo, infatti, la sentenza in questione ha sottolineatoche il rimedio di cui all’art. 99, in quanto inserito nel Titolo II della Parte IIIdel d.P.R. n. 115 del 2002, dedicato alle “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”, deve orientare l’interprete ad escludere una sua applicazione generalizzata nell’ambito dei processi diversi. Ancora, le Sezioni Unite hanno osservato che la specificità del rimedio, rispetto al sistema penale, trova giustificazione nel peculiare rilievo che in tale contesto assume l’effettivo esercizio del diritto di difesa, rendendo consigliabile che le controversie sull’istanza di ammissione, revoca o modificazione del patrocinio a spese dello Stato siano trattatedallo stesso giudice penale in base alle regole procedurali di quel rito , come avviene, per l’appunto, nel giudizio di opposizione ex art. 99. Infine, hanno rilevato, con richiamo a Cass. sez. U, n. 20501/2023, che la decisione del giudice sull’istanzadi ammissione al patrocinio a spese dello Stato coinvolgeuna situazione di diritto soggettivo, dotato di fondamentocostituzionale, che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, sicché anche le contestazioni del provvedimento di diniego emesso dall’apposita Commissione istituita presso i T.A.R. (art. 14 disp. att. d.lgs. n. 104 del 2010) va proposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 170; detto ultimo rimedio, dunque, si connota per il suo carattere generale nel l’intero quadro delle disposizioni del testo unico avverso il provvedimento che nega l’ammissione,ovvero ne dispone successivamente la revoca, in termini che possono considerarsi affermativi di un principio di diritto vivente, sì da costituire «il criterio guida nella risoluzione delle numerose questioni poste in materia di patrocinio a spese dello Stato». 3. Sulla base di tali considerazioni, la tesi della ricorrente non può essere condivisa; al contrario, merita conferm a la decisione impugnata,che ha ritenuto applicabile l’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 rilevando, conseguentemente, il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate. Il ricorso vadunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per la condanna della ricorrent e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito. Aisensi dell ’ art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, d