CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01821/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10853/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio accomandatario della società “CORI di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]”, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende; -resistente- per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30143/2024, depositata il 22/11/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Con ordinanza di questa Corte n. 30143/2024 (RG 6749/2022), pubblicata il 22.11.2024, venne accolto il terzo motivo di ricorso concernente la condanna alle spese, che nel resto venne rigettato, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, che aveva rigettato l’impugnazione dal medesimo proposta avverso la sentenza del Tribunale, che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso, con il quale il Rimessi si era opposto all’ordinanza- ingiunzione, dell’ammontare di € 40.000,00, emessa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per violazione dell’art. 110 del TULPS. 2. Il ricorrente propone ricorso per revocazione della suddetta ordinanza ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli si costituisce solo ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 co. 1 cod. proc. civ. 3. Il ricorrente assume che la Cassazione sia incorsa in un errore di fatto e/o svista materiale e/o percettiva, laddove non considera l’intervenuta adesione dell’odierno ricorrente, in pendenza del giudizio di legittimità, alla c.d. rottamazione-quater e la documentazione a tal fine depositata Più nel dettaglio, spiega che in forza del comma 235 dell’art. 1 della l. n. 197/2022 aveva formalmente manifestato all’agente della riscossione (Agenzia delle entrate) la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231. Tale istanza aveva depositato in data 28/6/2023, allegandola alla nota, con la quale aveva chiesto sospendersi il processo, ai sensi del comma 236. Fissata adunanza camerale per il 16/10/2024, con memoria depositata il 3/10/2024 aveva reiterato l’istanza di sospensione (in effetti una tale istanza non si rinviene nel fascicolo telematico). A causa di svista materiale e/o percettiva la Corte non aveva tenuto conto di un tal fatto decisivo e definito il processo. Non si era in presenza di errore di giudizio, ma, appunto, di un errore revocatorio. Il mancato esame dei documenti aveva comportato un contrasto (…) tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dall’Ordinanza e l’altra dagli atti processuali La decisività viene dal ricorrente individuata nel fatto che fosse stata considerata la circostanza di fatto inerente l’intervenuta adesione del ricorrente alla rottamazione-quater, la decisione a cui sarebbe pervenuta codesta(…) Corte non sarebbe stata quella di rigetto del ricorso, e bensì, nell’immediatezza, di sospensione del giudizio, per poi, una volta terminato il pagamento di tutte le rate della rottamazione- quater, pronunciare la declaratoria di estinzione del processo 4. Il ricorso è inammissibile. Dall’insieme normativo è dato rilevare che il denunciato omesso esame non ha rilievo decisivo. L’estinzione del processo (la sospensione, per vero, è solo uno strumento interinale) non deriva dal mero fatto di aver dimostrato alla P.A. l’intendimento di volere aderire al parziale condono (interessi e sanzioni per il mancato versamento di quanto dovuto), bensì dall’avere esattamente adempiuto, provvedendo a versare le rate alle scadenz e prevista, e ancor prima, dimostrato di avere presentato l’istanza di adesione nel termine perentorio previsto dalla legge. A fronte della ricevuta della domanda di adesione alla definizione agevolata, che avrebbe dovuto essere manifestata entro aprile del 2023, il ricorrente non dimostra di avere tempestivamente inoltrato una tale istanza, né deposita il prospetto dei pagamenti che in un tal caso l’Agenzia delle entrate trasmette all’interessato, né, tantomeno, allega la prova di avere provveduto a effettuare pagamenti. 5. Non v’è luogo a statuizione sul capo delle spese non avendo l’amministrazione svolto difese. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile “ratione temporis” (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13