CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 31260/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, con cui si è confermata la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione aggravato; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si eccepisce la contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna per il delitto ascritto, piuttosto che per la meno grave fattispecie di tentata occupazione abusiva di immobile, in quanto solo in relazione a quest'ultima sussisterebbero, secondo la difesa, gli elementi oggettivi e soggettivi del reato - è manifestamente infondato, poiché formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, che si risolvono in mere doglianze in punto di fatto, funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In particolare, la Corte d'Appello ha chiarito le circostanze di fatto che hanno condotto a ritenere la sussistenza del reato di tentato furto aggravato; 2.1. Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4-7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; 3. Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione di legge penale in ordine all'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa e della violenza sulle cose sono inammissibili perché aspecifici, fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); 4. Rilevato che il quarto ed il quinto di ricorso, con i quali il ricorrente si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, ravvisando nel provvedimento impugnato l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati. Invero, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, alla concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. ed all'individuazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; 4.1. Considerato che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 10 della sentenza impugnata, che risponde anche sulla riduzione congrua operata per il tentativo); 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]