Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:T:2026:121
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TO0404_RES
Causa T‑404/25
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo,
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 febbraio 2026
«Ricorso per carenza – Domanda di ingiunzione – Domanda di provvedimenti provvisori – Difetto di rappresentanza del ricorrente – Mancata regolarizzazione – Irricevibilità manifesta»
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Autorappresentanza del ricorrente avente la qualifica di avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale – Inammissibilità – Obbligo del Tribunale di avvertire il ricorrente dell’irregolarità – Regolarizzazione possibile mediante la designazione di un nuovo avvocato – Mancanza – Irricevibilità manifesta
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, terzo e quarto comma, e 53)
(v. punti 4‑6, 8, 11)
[OSCURATO:PERSONA] occasione di un ricorso per carenza, accompagnato da domande di ingiunzione e di provvedimenti provvisori, il Tribunale ha applicato la nuova linea giurisprudenziale della Corte (
1
) che fornisce precisioni sulla portata del divieto per le parti non privilegiate di rappresentarsi in prima persona dinanzi ai giudici dell’Unione.
Il ricorrente ha adito il Tribunale di un ricorso fondato, in via principale, sull’illegittima omissione del [OSCURATO:PERSONA] europeo di agire al fine di indurre la Commissione europea; ad avviare una procedura di infrazione contro la Spagna in ragione del continuo degrado di un sito natura 2000 situato ad Arganda del Rey (Spagna).
Avvalendosi della sua qualità di avvocato abilitato a patrocinare dinanzi agli organi giurisdizionali spagnoli, il ricorrente ha proposto tale ricorso con la sua sola firma.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale ricorda che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede due condizioni distinte e cumulative per quanto riguarda la rappresentanza dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea delle parti non contemplate dal primo e dal secondo comma dell’articolo 19, di tale Statuto (
2
), dette «parti non privilegiate». La prima impone a tali parti di essere «rappresentate da un avvocato» (
3
) e, in forza della seconda, solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) può rappresentare o assistere una parte dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione (
4
).
A tale proposito, il Tribunale precisa che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la prima condizione comporta il divieto, per le parti non privilegiate, di autorappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione. Del resto, nella misura in cui nessuna deroga o eccezione a tale divieto è prevista dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea o dal regolamento di procedura della Corte o del Tribunale, la presentazione di un atto introduttivo firmato dal ricorrente stesso non può in alcun caso essere sufficiente ai fini della proposizione di un ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione, e ciò anche se il ricorrente è un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale.
Il Tribunale aggiunge, tuttavia, che dalla giurisprudenza risulta altresì che, tenuto conto della gravità delle conseguenze derivanti da una violazione dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea per quanto riguarda il ricorrente, vale a dire la dichiarazione irrimediabile di irricevibilità del suo ricorso, e in mancanza di indicazioni espresse contrarie contenute in tale Statuto e nel regolamento di procedura, esso deve, quando costata il mancato rispetto del divieto di autorappresentanza, prima di dichiarare l’irricevibilità del ricorso, invitare la parte ricorrente a designare un nuovo avvocato.
[OSCURATO:PERSONA] conto del fatto che, nonostante due domande di regolarizzazione del Tribunale, il ricorrente non ha designato un nuovo avvocato nel termine impartito, il Tribunale respinge il ricorso in quanto manifestamente irricevibile.
(
1
) Nuova linea giurisprudenziale delineata dalla Corte nella sentenza del 4 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (
C‑776/22 P
,
EU:C:2025:644
), e da allora applicata nell’ordinanza del vicepresidente della Corte del 30 ottobre 2025, Arastech/Commissione [
C‑590/25 P(R
), non pubblicata,
EU:C:2025:861
].
(
2
) Le parti di cui all’articolo 19, primo e secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sono gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea, gli Stati parti contraenti dell’Accordo sullo Spazio economico europeo e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA).
(
3
) Articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
(
4
) Articolo 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.