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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 21052/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11634/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ANCONA P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 1/A C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso ORDINANZA CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1668/2019 depositata il06/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA Conricorso ex art. 702 bis cpc [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono la determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione effettuata a seguito della procedura di nomina della terna dei tecnici per la stima, prevista dall’art. 21 dpr 327 del 2001, davanti alla Corte di Appello di Ancona per ivi sentir determinare il giusto valore degli immobili interessati dal procedimento espropriativo relativo all’autostrada Bologna-Bari-Taranto A14 ampliamento terza corsia [OSCURATO:PERSONA].

Si costituìla società Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] e nel corso del giudizio venne espletata consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale la Corte di Appello di Ancona ha ritenuto di abbattere in via equitativa di un terzo la valutazione del valore del terrenoeffettuata dal CTU.

Avverso la ordinanza della Corte di Appello di Ancona hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi e memoria.

La società Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art.32,37,49 e 50 DPR 327 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 11,113,115 e 116 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 e 4 cpc, in quanto la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto uso specificatamente del criterio equitativo come parametro utilizzato dalla corte ai fini della fissazione dell’indennità di espropriazione.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.5 cpc, in quanto la Corte di Appello di Ancona ha deciso di correggere la valutazione effettuata dal ctu, e di ridurre quindi l’importo indennitario, sulla supposta necessità di valutare la circostanza della mancata realizzazione del comparto edificatorio, omettendo però la Corte di considerare che detta circostanza era stata già ampiamente esaminata dal ctu nell’ambito delle sue valutazioni estimative, tanto che l’importo determinato dal ctu non era stato criticato né dal ctp di controparte né dell’opposta difesa nei suoi atti processuali.

Il primo motivo di ricorso è fondato e resta quindi assorbito il secondo.

Il richiamo all’utilizzo di un criterio di giudizio secondo equità costituisce specifica violazione di norma di legge secondo le disposizioni richiamate.

Infatti questa Corte di Cassazionesez.

I , 22/05/2020 , n. 9473ha sancito che: “Nel giudizio avente a oggetto la determinazione della giusta indennità di espropriazione, la Corte d’appello può legittimamente disattendere le conclusioni espresse dal consulente tecnico nominato circa il valore del bene, purché svolga nella motivazione una valutazione critica delle risultanze processuali, indicando, in particolare, gli argomenti su cui fonda il proprio dissenso nonché gli elementi e i criteri cui ha fatto ricorso per pervenire a una valutazione contrastante al fine di non vulnerare il principio del contraddittorio.

Nella sentenza invece la Corte di merito ha affermato di dover abbattere il valore indicato dal CTU “in misura equitativamente individuata di un terzo” in contrasto pertanto con l’art. 113 cpc.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto per il primo motivo, assorbito il secondo, nei limiti indicati, con la cassazione dell'ordinanza impugnata, e i Giudici di merito dovranno liquidare il dovuto senza fare uso del criterio di equità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’ ordinanza impugnata e rinviaalla Corte di Appello di Ancona anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11634/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ANCONA P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 1/A C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso ORDINANZA CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1668/2019 depositata il06/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA Conricorso ex art. 702 bis cpc [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono la determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione effettuata a seguito della procedura di nomina della terna dei tecnici per la stima, prevista dall’art. 21 dpr 327 del 2001, davanti alla Corte di Appello di Ancona per ivi sentir determinare il giusto valore degli immobili interessati dal procedimento espropriativo relativo all’autostrada Bologna-Bari-Taranto A14 ampliamento terza corsia [OSCURATO:PERSONA]. Si costituìla società Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] e nel corso del giudizio venne espletata consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale la Corte di Appello di Ancona ha ritenuto di abbattere in via equitativa di un terzo la valutazione del valore del terrenoeffettuata dal CTU. Avverso la ordinanza della Corte di Appello di Ancona hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi e memoria. La società Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art.32,37,49 e 50 DPR 327 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 11,113,115 e 116 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 e 4 cpc, in quanto la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto uso specificatamente del criterio equitativo come parametro utilizzato dalla corte ai fini della fissazione dell’indennità di espropriazione. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.5 cpc, in quanto la Corte di Appello di Ancona ha deciso di correggere la valutazione effettuata dal ctu, e di ridurre quindi l’importo indennitario, sulla supposta necessità di valutare la circostanza della mancata realizzazione del comparto edificatorio, omettendo però la Corte di considerare che detta circostanza era stata già ampiamente esaminata dal ctu nell’ambito delle sue valutazioni estimative, tanto che l’importo determinato dal ctu non era stato criticato né dal ctp di controparte né dell’opposta difesa nei suoi atti processuali. Il primo motivo di ricorso è fondato e resta quindi assorbito il secondo. Il richiamo all’utilizzo di un criterio di giudizio secondo equità costituisce specifica violazione di norma di legge secondo le disposizioni richiamate. Infatti questa Corte di Cassazionesez. I , 22/05/2020 , n. 9473ha sancito che: “Nel giudizio avente a oggetto la determinazione della giusta indennità di espropriazione, la Corte d’appello può legittimamente disattendere le conclusioni espresse dal consulente tecnico nominato circa il valore del bene, purché svolga nella motivazione una valutazione critica delle risultanze processuali, indicando, in particolare, gli argomenti su cui fonda il proprio dissenso nonché gli elementi e i criteri cui ha fatto ricorso per pervenire a una valutazione contrastante al fine di non vulnerare il principio del contraddittorio. Nella sentenza invece la Corte di merito ha affermato di dover abbattere il valore indicato dal CTU “in misura equitativamente individuata di un terzo” in contrasto pertanto con l’art. 113 cpc. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto per il primo motivo, assorbito il secondo, nei limiti indicati, con la cassazione dell'ordinanza impugnata, e i Giudici di merito dovranno liquidare il dovuto senza fare uso del criterio di equità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’ ordinanza impugnata e rinviaalla Corte di Appello di Ancona anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nel
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