CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02264/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso e rimettendosi alla decisione della Corte in relazione ai motivi nuovi depositati; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi al ricorso ed ai motivi nuovi e chiedendo l’accoglimento degli stessi e dichiararsi l’inefficacia della ordinanza di custodia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, decidendo sull’istanza di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata applicata al [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al concorso nei reati di rapina pluriaggravata e ricettazione, confermava l’impugnata ordinanza e condannava il ricorrente al pagamento delle spese della procedura incidentale. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli propone ricorso il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’indagato, articolando due motivi. 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 195 e 273 cod. proc. pen. In particolare, deduce il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe fatto cattivo uso del principio di diritto enunciato nella sentenza Cass 41088/2012 con riferimento a fattispecie differente da quella in oggetto, in cui i fatti erano stati dal teste appresi da una persona presente sul luogo dell’omicidio mentre, nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA], fonte principaledi prova a carico, aveva riferito di circostanze apprese da terzi soggetti non presenti al fatto, diversi dagli autori della rapina e di cui non aveva saputo fornire le generalità. Trattandosi di testimonianza indiretta, assume dunque il ricorrente la necessità di elementi esterni individualizzanti che, nella specie, non possono ritenersi acquisiti nell’avere visto l’indagato con una tumefazione al volto o nell’avere sentito lo [OSCURATO:PERSONA] raccontare di episodio interessante solo sé e non anche il ricorrente. 2.2. Con distinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., “in relazione all’art. 197 comma 7 cod. proc. pen.” (così in ricorso), argomentando della inutilizzabilità, ex art 195, comma 7, cod. proc. pen., delle dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’Hadzovic, non essendo stati in grado i medesimi di indicare la persona o la fonte da cui avevano appreso la notizia dei fatti oggetto di esame. 2.3. In data 15 dicembre 2025 sono stati depositati dal difensore motivi nuovi, con cui si deduce e si argomenta circa la inefficacia, ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., della misura cautelare, per mancata tempestiva trasmissione degli atti (in particolare del verbale di dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) al Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, siccome fondato su motivi generici o comunque manifestamente infondati. 1.1. Come noto, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura, è sufficiente, infatti, l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari ‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’ intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 - 01; Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 – 01; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704 – 01). Inoltre, non può revocarsi in dubbio che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione possa essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, nonché congruenza della stessa rispetto ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre restano inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice(Sez.3 , n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047 – 03; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). 1.2. Ciò premesso, i due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, attenendo alla utilizzabilità delle dichiarazioni ed alla valutazione delle stesse, operata dal Tribunale. Tali censure, benché formalmente veicolate attraverso il richiamo a motivi consentiti, sono da un lato generiche, siccome non si confrontano con le argomentazioni del Tribunale, e dall’altro manifestamente infondate; inoltre, con esse il ricorrente finisce per sollecitare la revisione di elementi che attengono essenzialmente al merito della decisione impugnata. In particolare, il ricorrente, deduce violazione di legge ex art 195, comma 7, cod. proc. pen. prospettando una diversa lettura del materiale probatorio, ovvero assumendo che l’[OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni aventi ad oggetto fatti appresi da terzi soggetti, di cui non ha saputo fornire le generalità, e non già dai presunti autori della rapina. Di contro, la ricostruzione del fatto, operata conformemente sia dal Tribunale che dal giudice della ordinanza genetica, ha valorizzato circostanze riferite dallo [OSCURATO:PERSONA] siccome cadute sotto la sua diretta percezione, a poche ore di distanza dalla rapina. In tal senso, nel provvedimento impugnato vengono illustrate le risultanze processuali, costituite dalle dichiarazioni non solo dell’[OSCURATO:PERSONA] ma anche dell’[OSCURATO:PERSONA], ed evidenziate vieppiù, benché non siano richiesti riscontri individualizzanti, le conferme al narrato derivanti dall’indicazione delle vetture, per come risultanti effettivamente coinvolte, e le ferite riportate dai soggetti, siccome pienamente compatibili con le dinamiche della fuga, dell’indagato e dei correi, edell’incidente in cui costoro erano rimasti coinvolti (pagg. 8 e 9 della ordinanza impugnata). Invero, il Tribunale ha tratto la valutazione della gravità indiziaria non solo dalle dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] (ritenute, con motivazione compiuta e logica, ampiamente attendibili), per come dallo stesso apprese la mattina del fatto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], allorquando costoro si presentavano, presso il campo rom, con un bernoccolo in fronte (vds. pagg 5, 6 della ordinanza), ma anche da quanto dichiarato in data 4 aprile 2025 da [OSCURATO:PERSONA] che, riferendo circa le generalità degli autori della rapina ai danni dell’istituto di credito, parimenti indicava l’indagato, odierno ricorrente, quale soggetto coinvolto. Assolutamente aspecifica risulta, poi, la censura svolta con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle quali il ricorrente si limita ad estendere le “stesse considerazioni” (vds. pag. 5 ricorso), senza che neppure sia specificamente dedotto un vizio di travisamento dell’elemento probatorio, laddove, di contro, dalla ordinanza impugnata risulta che lo [OSCURATO:PERSONA] ha individuato espressamente l’indagato quale soggetto coinvolto nella rapina (pag. 7 della ordinanza impugnata). Non si verte, dunque, in ipotesi di rifiuto o impossibilità di indicare le persone o la fonte da cui è stata appresa la notizia dei fatti, bensì di notizia appresa da soggetti direttamente coinvolti nel delitto. La norma di cui all’art. 195, comma 7, cod. proc. pen., per come costantemente interpretata, ricollega l'inutilizzabilità della dichiarazione alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria. Ne consegue che il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante abbia indicato la sua fonte immediata e quest'ultima non possa essere oggetto di ulteriore verifica perché imputata in quel medesimo processo (Sez. 2, n. 40256 del 11/05/2017, Dell'Aquila ed altri, Rv. 271165 – 01; Sez. 2, n. 23018 del 31/03/2016, Scaffidi, Rv. 266902 – 01; Sez. 6, n. 1085 del 15/10/2008, dep. 2009, Baratta e altri, Rv. 243186 – 01). 1.3. La inammissibilità del ricorso principale esime dal valutare i motivi aggiunti in quanto il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari si trasmette a questi ultimi per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 – 01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158 – 01). Ad ogni modo, il motivo aggiunto si profilerebbe anche come motivo non consentito, poiché con esso il ricorrente eccepisce la perdita di efficacia della misura per mancata tempestiva trasmissione di atti a norma dell’art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen., ovvero una violazione di legge non dedotta con il ricorso originario, difettando pertanto, nella specie, anche la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti ed i motivi di ricorso nuovi od aggiunti (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Guarnaccia, Rv. 284036 – 01; Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Campiso, Rv. 266441 – 01). Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversa deduzione ed argomentazione. 2. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così stimata in ragione delle cause di inammissibilità del ricorso, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces