CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28683/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata quanto ai fatti sub 8 e 9 (con rinvio per la rideterminazione della pena) e l'inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha altresì eccepito la prescrizione, maturata prima della sentenza di appello, dei fatti di cui ai capoversi 4 e 5. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 luglio 2020 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione del Tribunale di Parma che aveva condannato — anche a fini civili — [OSCURATO:PERSONA] per quattro fatti di diffamazione in continuazione tra loro ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (per altri episodi, l'imputato è stato prosciolto in primo grado perché il fatto non sussiste ovvero per prescrizione). I fatti addebitati a Boschi consistono nella pubblicazione, sul suo blog www.luigiboschi.it , di commenti in cui attribuiva falsamente a Pellegrini fatti offensivi concernenti l'attività svolta da quest'ultimo nell'ambito dell'Orchestra gestita dall'associazione "[OSCURATO:PERSONA]" e poi dalla società "Orchestra del [OSCURATO:PERSONA] di Parma" (entrambe dal medesimo rappresentate), convenzionata con il [OSCURATO:PERSONA] di Parma. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia mancanza della motivazione quanto ai fatti di cui ai punti 8 e 9 del capo di imputazione. Nel primo motivo di appello — rimasto inascoltato — si lamentava che l'integrazione di querela del 10 luglio 2013 non fosse dotata dei crismi per essere ritenuta querela di parte, difettando, nella medesima, un'istanza punitiva. Inoltre, il medesimo atto di appello rappresentava che, nell'integrazione del 10 luglio 2013, erano riportati due stralci di articoli pubblicati da Boschi, nessuno dei quali corrisponde a quanto descritto ai punti 8 e 9 del capo di imputazione, anzi nessuno dei quali pare attagliarsi al Pellegrini. Su entrambi i punti devoluti, la Corte territoriale aveva serbato il silenzio. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, insufficienza e/o manifesta contraddittorietà della motivazione quanto ai punti 4 e 5 dell'imputazione. Il ricorrente riporta nel ricorso i motivi di appello concernenti tali punti, ove era, a sua volta, riportata l'integralità degli articoli, al fine di contestualizzarne le espressioni. Inoltre, per il punto 5, i motivi di appello segnalavano che la frase non sembrava fare riferimento diretto a Pellegrini e comunque si trattava di notizie vere, caratterizzate da pubblico interesse e da evidente continenza nell'esposizione. Ebbene, la motivazione sul punto è mancante, dal momento che non è dato comprendere come Boschi potesse riferirsi a Pellegrini, visto che le frasi erano rivolte non già a quest'ultimo, ma a coloro i quali avevano consentito la gestione irregolare del teatro. [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso concetti veri, come accertato nell'istruttoria dibattimentale. Quanto al punto 4, la similitudine con la 'ndrangheta era solo un espediente retorico. Boschi non aveva leso la reputazione di Pellegrini, ma aveva solo criticato un sistema. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto ai fatti sub 8 e 9 (con rinvio per la rideterminazione della pena) e l'inammissibilità del ricorso nel resto.Quanto al primo aspetto, il Procuratore generale ha ritenuto che la querela non fosse tempestiva. In ordine al secondo motivo di ricorso, esso è inammissibile perché meramente riproduttivo delle medesime doglianze formulate con l'appello e, comunque, perché sostanzialmente diretto ad ottenere dalla Suprema Corte una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, preclusa in sede di legittimità. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, si è associato alle conclusioni del Procuratore generale quanto ai capoversi 8 e 9, ribadendo altresì altre doglianze riportate nell'atto di appello; quanto ai fatti sub 4 e 5, ha eccepito che la prescrizione era maturata prima della sentenza di appello, argomentando circa l'irrilevanza, ai fini della recidiva, dei due precedenti a carico del prevenuto, allegando certificato del casellario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che riguarda i fatti sub 8 e 9 dell'imputazione — è manifestamente infondato. Va precisato che il ricorrente non ripropone il tema, già portato all'attenzione della Corte di appello, della tempestività della querela, ma sviluppa due differenti argomentazioni critiche, l'una legata alla pretesa mancanza di pertinenza della querela rispetto alle pubblicazioni di cui ai sottocapi 8 e 9, l'altra che concerne la connotazione stessa di querela riferibile all'atto proveniente dalla persona offesa datato 7 luglio 2013. 1.1. Ebbene, quanto al primo aspetto, l'impugnativa è manifestamente infondata, dal momento che, nell'integrazione di querela del 7 luglio 2013, si parla espressamente dei fatti descritti nei paragrafi 8 e 9 dell'incolpazione, vale a dire delle diffamazioni del 28 febbraio 2013 e del 6 marzo 2013. Sulla questione della riferibilità del punto 8 a Pellegrino, il ricorrente ha mosso una critica aspecifica, giacché non ha affrontato la risposta della Corte territoriale, che ha valorizzato il riferimento ai Pellegriner come i componenti dell'orchestra e la collocazione del commento dopo altri riferiti al medesimo Pellegrini. 1.2. In ordine al secondo tema posto con il ricorso — se, cioè, l'atto a firma della persona offesa del 7 luglio 2013 sia o meno una querela di parte — il ricorso è del pari inammissibile siccome manifestamente infondato.L'atto in parola, infatti, pur non contenendo l'espressa richiesta di punizione del responsabile, presenta altri caratteri che fanno ritenere che si tratti di un atto di impulso di parte per ottenere la punizione dell'autore dei fatti ivi descritti. - Essa è stata definita "denunzia/querela" nel verbale — sottoscritto anche da Pellegrini redatto dall'ufficiale della sezione di p.g. della Procura della Repubblica di Parma che l'ha ricevuta; - è stata espressamente definita dal suo redattore come un'integrazione alla querela del dicembre 2012, - nell'atto, la persona offesa continuava a lamentare un'offesa alla sua reputazione, descriveva ulteriori episodi rispetto a quelli già denunziati e poi chiedeva il sequestro preventivo del blog del Boschi, "al fine di impedire che si aggravino ovvero che si protraggano le conseguenze dei reati di cui sono vittima". Si tratta di una serie di indici formali e sostanziali che evidenziano come la persona offesa avesse manifestato la volontà di ottenere la punizione del responsabile per gli ulteriori episodi di cui era vittima, integrando la precedente querela, integrazione che nessun altro senso poteva avere che quello di accedere, con la stessa funzione, alla prima manifestazione della volontà punitiva. D'altra parte, la stessa richiesta di ottenere un sequestro preventivo fondata proprio sulla descrizione degli ulteriori episodi sopra riportati presuppone una specifica volontà punitiva rispetto a questi ultimi. Un'interpretazione di tal fatta è perfettamente coerente con l'opinione manifestatasi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela (Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, C., Rv. 280627), dovendo altresì interpretarsi lo scritto, in caso di incertezza, sulla scorta del favor querelae (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801). 2. Il secondo motivo di ricorso — che riguarda i fatti descritti ai sottocapi 4 e 5 dell'imputazione — è inammissibile per varie, concorrenti ragioni. 2.1. In primo luogo, quando il ricorrente dubita della riferibilità dei commenti "incriminati" a Pellegrini, coltiva un tema inedito, in quanto tale individuabilità della persona offesa come destinatario delle invettive non è tema che la parte aveva agitato, quanto ai punti 4 e 5 dell'incolpazione, nell'atto di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Tanto in disparte la manifesta infondatezza della censura, laddove della persona offesa è indicato ripetutamente il cognome. 2.2. In ordine alla connotazione diffamatoria delle espressioni adoperate e alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., il Collegio ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato. A questo riguardo, pare innanzitutto opportuno rievocare l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, non massimata; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284. In particolare, Sez. 5 Fabi ha altresì precisato che tale approccio nel vaglio della regiudicanda deve essere adottato anche quando a dover essere vagliata è la sussistenza della scriminante del diritto di critica. Quanto al primo aspetto, i commenti sono obiettivamente offensivi, dal momento che è stata adoperata una similitudine con la 'ndrangheta e con il caporalato nel sistema di reclutamento dei musicisti da parte anche di Pellegrini; quest'ultimo è stato, inoltre, indicato come appartenente ad un centro di potere che ha depredato il teatro, alimentando un sistema parassitario (si pensi all'accostamento ai "proci"), e lo ha mal gestito sulla base di una connivenza politica e di una convenzione definita addirittura illecita. Tali espressioni, poi, hanno travalicato il limite della continenza, non essendosi limitate a stigmatizzare uno o più comportamenti del Pellegrini, ma avendo attribuito alla persona offesa sia comportamenti moralmente e socialmente censurabili, sia una collocazione in contesti delinquenziali; si tratta di argomenti dispregiativi per la persona cui si riferiscono che non possono dirsi meramente aspri e sferzanti, quanto piuttosto altamente infamanti. Peraltro la verità dei fatti lamentati da Boschi, nei termini da quest'ultimo descritti nelle pubblicazioni, non emerge dalla lettura delle sentenze di merito, ancorché la decisione di primo grado abbia evidenziato come fossero effettivamente emerse alcune anomalie nella gestione dell'orchestra. 3. La richiesta — avanzata dal difensore del ricorrente nelle conclusioni scritte — di dichiarare la prescrizione per i fatti di cui ai capoversi 4 e 5, siccome maturata prima della sentenza di appello, è inammissibile in quanto il ricorrente l'ha formulata solo nelle conclusioni scritte e non nel ricorso, come sarebbe stato necessario alla luce degli insegnamenti di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818. Peraltro, la mozione della difesa dell'imputato passa attraverso una riqualificazione della recidiva pluriaggravata contestata al ricorrente, altro tema che la parte non ha posto all'attenzione né del Giudice di appello, né della Corte di cassazione con il ricorso. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricors