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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 luglio 2018

Cassazione n. 27474/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6724/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrentiincidentali- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2170/2018,depositata i l 27/07/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] insieme con la figlia [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il figlio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al Tribunale di Padova di accertare che i titoli depositati su un conto di deposito cointestato erano di loro proprietà, quantomeno per la quota di 1/3 per ciascuna delle attrici. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito, deducendo che i titoli, essendo collocati in un sub- deposito a lui solo intestato, erano di sua esclusiva proprietà e ha quindi, in via riconvenzionale, chiesto di accertare la sua proprietà esclusiva sui titoli; il convenuto ha dedotto inoltre che le attrici avevano venduto titoli presenti nel detto deposito e ha chiesto quindi, sempre in via riconvenzionale, che le attrici fossero condannate a restituirgli la somma di euro

59.877. Con sentenza n. 2480/2011, il Tribunale di Padova ha accertato la comproprietà dei titoli tra attrici e convenuto, in parti uguali; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale ha poi condannato le attrici a restituire al convenuto la quota di un terzo di quanto ricavato dalla vendita dei titoli, ossia euro 16.959,03, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

2. La sentenza è stata impugnata con distinti atti di appello da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da un lato e da [OSCURATO:PERSONA] dall’altro lato.

I due procedimenti sono stati riuniti e la causa è stata rimessa in istruttoria per l’assunzione di prove (assunzione che è stata delegata al Tribunale di Padova).

Terminata l’istruttoria, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato entrambi gli appelli, integralmente confermando la decisione di primo grado con la sentenza 27 luglio 2018, n. 2170.

3. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], facendo valere ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] resiste al ricorso incidentale con controricorso.

Memoria è stata depositata dalle ricorrenti principali in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo contesta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., “violazione o falsa applicazione degli artt. 1838, 1854 e 1298, comma 2 c.c., anche con riferimento all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 c.p.c., con riferimento alle informative pervenute dalla banca, ove si è sempre affermato che il sub- deposito n. 46386/2 è di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]”: la Corte d’appello, e prima il Tribunale, avrebbero erroneamente dichiarato che le attrici sono proprietarie per la quota di 1/3 ciascuna dei titoli depositati nel conto cointestato, materialmente custoditi nel sub- deposito 2 del medesimo conto; si contesta la tesi fatta propria dalla Corte d’appello secondo cui l’apertura di sub-depositi per ogni soggetto cointestatario del deposito principale era “a mero uso interno”, trattandosi di titoli di proprietà esclusiva del ricorrente, in quanto caricati nel sub-deposito di cui è l’unico titolare.

Il motivo è infondato.

La censura di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c. (applicabile ratione temporis, trattandosi di appello proposto con atto notificato il 12 dicembre 2012, come riporta lo stesso ricorso alla pag. 6), in quanto, allorchè la pronuncia d’appello è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere proposto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e spetta al ricorrente dimostrare che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello sono tra loro diverse (v., da ultimo, Cass. n. 5947/2023), onere cui il ricorrente non ha adempiuto nel caso di specie.

La censura di cui alla “violazione o falsa applicazione degli artt. 1838, 1854 e 1298, comma 2 c.c.” è parimenti destituita di fondamento, in quanto, pur allegando violazione degli articoli richiamati, contesta l’accertamento in fatto – insindacabile ove motivato da parte di questa Corte di legittimità –che ha condotto il giudice di merito a ritenere, sulla base di quanto precisato della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, che la ripartizione del deposito in sub-depositi non abbia determinato il venire meno del dato costituito dalla contitolarità del contratto di deposito. 2) Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo che, rubricato “violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.” chiede, “per l’ipotesi di accoglimento” del ricorso, la rifusione delle spese “per tutti i gradi del giudizio”.

Il ricorso principale va pertanto rigettato.

II. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è articolato in quattro motivi. 1) Il primo motivo denuncia “art. 360, comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato fatto oggetto di discussione tra le parti, atteso che la sentenza prescinde immotivatamente dagli esiti della consulenza tecnica d’ufficio contabile (e dal supplemento della medesima) e con motivazione sostanzialmente inattingibile ritiene equivalente la sola sottoscrizione delle contabili bancarie da parte delle ricorrenti all’appropriazione delle relative somme”.

Il motivo non può essere accolto.

Anche in relazione a questa censura, che in ogni caso critica l’accertamento in fatto posto in essere dal giudice di merito, accertamento che l’ha portato a ritenere provato, sulla base della documentazione bancaria e delle presunzioni su di essa basate, il fatto che le ricorrenti, dopo avere monetizzato i titoli, hanno fatto propri i proventi, vale il rilievo – operato in re lazione al primo motivo del ricorso principale –di inammissibilità ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., in quanto, quando la pronuncia d’appello è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere proposto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e spetta al ricorrente dimostrare che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello sono tra loro diverse, onere cui le ricorrenti non hanno adempiuto nel caso di specie. 2) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi: a) il secondo contesta, ex art. 360, comma 1, n. 3, “violazione degli articoli sulla comunione (di beni mobili), artt. 1111, 1116 e 727 c.c., perché il capo di sentenza che condanna le resistenti al versamento di un importo ad Armando [Borile] viola i disposti di legge predetti, i quali prevedono che ai comproprietari/condividenti vadano le medesime quantità di beni mobili e di crediti di eguale natura e valore e non sono possibili, in assenza di scioglimento della comunione, anticipi sulla divisione o stralci divisionali”; b) il terzo fa valere, ex art. 360, comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c. perché a fronte della constatata comunione [..] e nonostante l’omessa impugnazione del capo di sentenza che non disponeva lo scioglimento della comunione, comunque la Corte ha pronunciato condanna delle resistenti ad una somma a stralcio e in acconto sulle quote divisionali (della non mai sciolta comunione)”.

I motivi non possono essere accolti.

Il Tribunale, dopo avere accertato la comproprietà dei titoli in capo alle ricorrenti incidentali e al ricorrente principale, ha condannato le prime a restituire al secondo la quota di un terzo di quanto ricavato dalla vendita dei titoli e la Corte d’appello ha confermato la pronuncia di primo grado.

La pronuncia di condanna delle ricorrenti è quindi stata pronunciata dal primo giudice e non dal giudice d’appello, che non ha quindi violato gli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., ma ha rigettato l’appello delle ricorrenti e ha appunto confermato la pronuncia del Tribunale.

Quanto invece alla questione sollevata con il secondo motivo, per cui con la suddetta condanna il giudice d’appello avrebbe illegittimamente disposto un anticipo della divisione o uno stralcio divisionale senza disporre lo scioglimento della divisione, si tratta di una questione nuova, che non risulta trattata dal giudice d’appello e che non risultaneppure essere stata oggetto di motivo d’appello (v. il riassunto dei nove motivi di gravame alle pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Per l’affermazione secondo cui qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solodi allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto cfr., per tutte, Cass. n. 32804/2019. 3) Il mancato accoglimento dei precedenti motivi comporta l’assorbimento del quarto, rubricato “violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 24 Cost. in punto di regolazione delle spese”.

Il ricorso incidentale va pertantoanch’esso rigettato.

II. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti, considerata la loro reciproca soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale ; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, del ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6724/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrentiincidentali- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2170/2018,depositata i l 27/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] insieme con la figlia [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il figlio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al Tribunale di Padova di accertare che i titoli depositati su un conto di deposito cointestato erano di loro proprietà, quantomeno per la quota di 1/3 per ciascuna delle attrici. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito, deducendo che i titoli, essendo collocati in un sub- deposito a lui solo intestato, erano di sua esclusiva proprietà e ha quindi, in via riconvenzionale, chiesto di accertare la sua proprietà esclusiva sui titoli; il convenuto ha dedotto inoltre che le attrici avevano venduto titoli presenti nel detto deposito e ha chiesto quindi, sempre in via riconvenzionale, che le attrici fossero condannate a restituirgli la somma di euro 59.877. Con sentenza n. 2480/2011, il Tribunale di Padova ha accertato la comproprietà dei titoli tra attrici e convenuto, in parti uguali; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale ha poi condannato le attrici a restituire al convenuto la quota di un terzo di quanto ricavato dalla vendita dei titoli, ossia euro 16.959,03, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 2. La sentenza è stata impugnata con distinti atti di appello da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da un lato e da [OSCURATO:PERSONA] dall’altro lato. I due procedimenti sono stati riuniti e la causa è stata rimessa in istruttoria per l’assunzione di prove (assunzione che è stata delegata al Tribunale di Padova). Terminata l’istruttoria, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato entrambi gli appelli, integralmente confermando la decisione di primo grado con la sentenza 27 luglio 2018, n. 2170. 3. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], facendo valere ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] resiste al ricorso incidentale con controricorso. Memoria è stata depositata dalle ricorrenti principali in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo contesta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., “violazione o falsa applicazione degli artt. 1838, 1854 e 1298, comma 2 c.c., anche con riferimento all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 c.p.c., con riferimento alle informative pervenute dalla banca, ove si è sempre affermato che il sub- deposito n. 46386/2 è di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]”: la Corte d’appello, e prima il Tribunale, avrebbero erroneamente dichiarato che le attrici sono proprietarie per la quota di 1/3 ciascuna dei titoli depositati nel conto cointestato, materialmente custoditi nel sub- deposito 2 del medesimo conto; si contesta la tesi fatta propria dalla Corte d’appello secondo cui l’apertura di sub-depositi per ogni soggetto cointestatario del deposito principale era “a mero uso interno”, trattandosi di titoli di proprietà esclusiva del ricorrente, in quanto caricati nel sub-deposito di cui è l’unico titolare. Il motivo è infondato. La censura di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c. (applicabile ratione temporis, trattandosi di appello proposto con atto notificato il 12 dicembre 2012, come riporta lo stesso ricorso alla pag. 6), in quanto, allorchè la pronuncia d’appello è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere proposto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e spetta al ricorrente dimostrare che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello sono tra loro diverse (v., da ultimo, Cass. n. 5947/2023), onere cui il ricorrente non ha adempiuto nel caso di specie. La censura di cui alla “violazione o falsa applicazione degli artt. 1838, 1854 e 1298, comma 2 c.c.” è parimenti destituita di fondamento, in quanto, pur allegando violazione degli articoli richiamati, contesta l’accertamento in fatto – insindacabile ove motivato da parte di questa Corte di legittimità –che ha condotto il giudice di merito a ritenere, sulla base di quanto precisato della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, che la ripartizione del deposito in sub-depositi non abbia determinato il venire meno del dato costituito dalla contitolarità del contratto di deposito. 2) Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo che, rubricato “violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.” chiede, “per l’ipotesi di accoglimento” del ricorso, la rifusione delle spese “per tutti i gradi del giudizio”. Il ricorso principale va pertanto rigettato. II. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è articolato in quattro motivi. 1) Il primo motivo denuncia “art. 360, comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato fatto oggetto di discussione tra le parti, atteso che la sentenza prescinde immotivatamente dagli esiti della consulenza tecnica d’ufficio contabile (e dal supplemento della medesima) e con motivazione sostanzialmente inattingibile ritiene equivalente la sola sottoscrizione delle contabili bancarie da parte delle ricorrenti all’appropriazione delle relative somme”. Il motivo non può essere accolto. Anche in relazione a questa censura, che in ogni caso critica l’accertamento in fatto posto in essere dal giudice di merito, accertamento che l’ha portato a ritenere provato, sulla base della documentazione bancaria e delle presunzioni su di essa basate, il fatto che le ricorrenti, dopo avere monetizzato i titoli, hanno fatto propri i proventi, vale il rilievo – operato in re lazione al primo motivo del ricorso principale –di inammissibilità ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., in quanto, quando la pronuncia d’appello è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere proposto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e spetta al ricorrente dimostrare che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello sono tra loro diverse, onere cui le ricorrenti non hanno adempiuto nel caso di specie. 2) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi: a) il secondo contesta, ex art. 360, comma 1, n. 3, “violazione degli articoli sulla comunione (di beni mobili), artt. 1111, 1116 e 727 c.c., perché il capo di sentenza che condanna le resistenti al versamento di un importo ad Armando [Borile] viola i disposti di legge predetti, i quali prevedono che ai comproprietari/condividenti vadano le medesime quantità di beni mobili e di crediti di eguale natura e valore e non sono possibili, in assenza di scioglimento della comunione, anticipi sulla divisione o stralci divisionali”; b) il terzo fa valere, ex art. 360, comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c. perché a fronte della constatata comunione [..] e nonostante l’omessa impugnazione del capo di sentenza che non disponeva lo scioglimento della comunione, comunque la Corte ha pronunciato condanna delle resistenti ad una somma a stralcio e in acconto sulle quote divisionali (della non mai sciolta comunione)”. I motivi non possono essere accolti. Il Tribunale, dopo avere accertato la comproprietà dei titoli in capo alle ricorrenti incidentali e al ricorrente principale, ha condannato le prime a restituire al secondo la quota di un terzo di quanto ricavato dalla vendita dei titoli e la Corte d’appello ha confermato la pronuncia di primo grado. La pronuncia di condanna delle ricorrenti è quindi stata pronunciata dal primo giudice e non dal giudice d’appello, che non ha quindi violato gli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., ma ha rigettato l’appello delle ricorrenti e ha appunto confermato la pronuncia del Tribunale. Quanto invece alla questione sollevata con il secondo motivo, per cui con la suddetta condanna il giudice d’appello avrebbe illegittimamente disposto un anticipo della divisione o uno stralcio divisionale senza disporre lo scioglimento della divisione, si tratta di una questione nuova, che non risulta trattata dal giudice d’appello e che non risultaneppure essere stata oggetto di motivo d’appello (v. il riassunto dei nove motivi di gravame alle pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Per l’affermazione secondo cui qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solodi allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto cfr., per tutte, Cass. n. 32804/2019. 3) Il mancato accoglimento dei precedenti motivi comporta l’assorbimento del quarto, rubricato “violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 24 Cost. in punto di regolazione delle spese”. Il ricorso incidentale va pertantoanch’esso rigettato. II. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti, considerata la loro reciproca soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale ; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, del ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contribut