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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35808/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA Ift dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la doglianza dell'imputato, attinente alla fissazione in misura superiore al minimo edittale di un anno di reclusione della pena base per il reato di falso ideologico ascritto a Valori al capo A), è manifestamente infondata, giacché la Corte di appello di Perugia ha debitamente spiegato — in termini con il quale il ricorrente rinunzia a confrontarsi — che la pluralità e la consistenza degli episodi criminosi e la professionalità dimostrata dal loro autore concorrono a giustificare, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la commisurazione della sanzione in un anno e quattro mesi di reclusione, comunque inferiore rispetto a quella indicata dal giudice di primo grado; che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA Ift dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la doglianza dell'imputato, attinente alla fissazione in misura superiore al minimo edittale di un anno di reclusione della pena base per il reato di falso ideologico ascritto a Valori al capo A), è manifestamente infondata, giacché la Corte di appello di Perugia ha debitamente spiegato — in termini con il quale il ricorrente rinunzia a confrontarsi — che la pluralità e la consistenza degli episodi criminosi e la professionalità dimostrata dal loro autore concorrono a giustificare, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la commisurazione della sanzione in un anno e quattro mesi di reclusione, comunque inferiore rispetto a quella indicata dal giudice di primo grado; che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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