CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 00262/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) l'imputato ha condotto in locazione l'appartamento affittato dalla persona offesa; b) la vittima, nel corso della sua deposizione, ha lamentato la sottrazione di arredi di cui l'appartamento era dotato al momento in cui fu concesso in locazione, arredi che compaiono nei video dalla stessa prodotti contestualmente alla presentazione della querela; c) dell'attendibilità delle dichiarazioni della locatrice non è dato dubitare in quanto l'imputato non ha offerto alcuna alternativa ricostruzione dei fatti, né la persona offesa è stata portatrice di uno specifico interesse in giudizio, non essendosi costituita parte civile; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato accoglimento della richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia il danno rilevante arrecato alla parte offesa, indicato in cinquemila euro; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensor