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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 16056/2024

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- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27468/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentantelegale pro - tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti FILIPPO MARTINIAdunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 27468/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e DANILONUCCIARELLI; -intimati - avverso la sentenza n. 218/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; rilevatoche consentenza resa in data 15/11/2017, il Tribunale di Perugia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione, in favore dell’Inps (attore in surrogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c.) delle somme corrispostedall’istituto previdenziale in favore di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenzadei danni sofferti da quest’ultima a seguito di un sinistro stradaleverificatosi per responsabilità del Nucciarelli; con la stessa decisione, il tribunale ha rigettato la medesima domanda di surrogazione ex art. 1916 c.c. proposta dall’Inps nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale impresa di assicurazione del responsabiledel sinistro; insede di gravame, con sentenza resa in data 12/4/2021, la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento dell’appello principale proposto dal Nucciarelli, ha rigettato la domanda originariamente proposta dall’Inpsnei confronti di quest’ultimo e ha contestualmente dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dall’Inps nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; afondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha rilevato l’inammissibilità dell’appello incidentaleproposto dall’Inps in quanto proposto quando la sentenza Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 27468/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri di primo grado era ormai passata in giudicato, e il carattere tardivo dell’appello incidentale non era comunque valso a consentirne l’ammissibilità poiché l’interesse ad impugnare la sentenza di primo gradonei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. non era derivato dalla proposizione dell’appello principale da parte del Nucciarelli sussistendo bensì già al momento della pronuncia della sentenza impugnata,con la conseguenza che l’Inps avrebbe dovuto proporre il proprioappello principale, o incidentale, entro i termini di legge; avverso la sentenza d’appello, l’Inps propone ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo di impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; DaniloNucciarelli non ha svolto difese in questa sede; leparti costituite hanno depositato memoria; consideratoche, con l’unico motivo di impugnazione proposto, l’Inps censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 334 e 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo propostodall'ente, negando che l'interesse all'impugnazione dell’Inps fosse direttamente sorto solo a seguito della proposizione dell’impugnazione principale da parte del Nucciarelli, atteso che, avendoil primo giudice accolto la propria domanda di surrogazione nei confronti di quest’ultimo per il recupero delle somme versate all'assicurata,l'ente non aveva alcun interesse all'impugnazione, nella speciesorto solo a seguito della proposizione dell'appello principale da partedel condannato in prime cure, con la conseguenza che, a seguito dell'accoglimento dell’appello principale, e l’eliminazione della condannaa carico del Nucciarelli, la corte territoriale avrebbe dovuto esaminarel’appello incidentale tardivo dell'ente; ilricorso è fondato;Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 27468/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità (di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questaCorte: v.

Sez.

U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024 , Rv. 670662 - 01) , sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazioneincidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale mettain discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligatosolidale (Sez.

U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007, Rv. 600589 – 01 e successive conformi: cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 20165del 13 luglio 2023 richiamata in memoria dall’Inps) ; nel caso di specie, avendo l’Inps ottenuto in primo grado la condanna del Nucciarelli al rimborso degli importi corrisposti dallo stesso ente previdenziale in favore della danneggiata, è ragionevole assumere che, in difetto di alcuna impugnazione da parte del Nucciarelli,l’istituto avrebbe accett ato l’assetto di interessi realizzato dal primo giudice, rinunciando a impugnare il rigetto della domanda propostanei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ; di conseguenza, una volta che il Nucciarelli è insorto avverso la condanna pronunciata nei propri confronti in favore dell’Inps, è ragionevoleritenere che quest’ultimo, prospettandosi la possibilità (poi concretamente verificatasi) di un rigetto in appello della propria Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 27468/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri domanda proposta contro il Nucciarelli, abbia ritenuto, rivedendo il propriooriginario atteggiamento di inerzia nei confronti della sentenza di primo grado, di sollecitare la corte d’appello a pronunciarsi anche sullapropria domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; devepertanto affermarsi che l’interesse all’impugnazione di questo capo della sentenza di primo grado (ossia, il rigetto della domanda proposta dall’Inps confronti di [OSCURATO:SOCIETA].) sia concretamente sorto , in capo all’Inps, a seguito della proposizione dell’appelloprincipale che ha messo in discussione l’assetto di interessi realizzatodalla sentenza di primo grado ; èperaltro appena è il caso di evidenziare come, secondo quanto risultante dalle conclusioni dell’appello principale proposto dal Nucciarelli (riportate nel controricorso), l’impugnazione principale da quest’ultimoproposta, non solo fosse diretta in via principale (anche) nei confronti dell’Inps (ossia del creditore comune rispetto alla postulazione dell’obbligazione solidale) , ma rivendicasse anche in via subordinata l’accertamento della solidarietà già invocata dall’Inps, in tal modo investendo automaticamente il rapporto comune determinativo della solidarietà, con la conseguente configurazione dell’appello principale alla stregua di un’impugnazione litis consortile necessaria ai sensi dell’art . 331 c.p.c., con la conseguenza che la posizionedell’Inps doveva ritenersi perciò solo tale da legittimarla ad impugnarein via tardiva la sentenza di primo grado ; e ciò anche con riferimentoalla domanda a suo tempo rivolta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] Assicurazionis.p.a., atteso che , qualora con l’impugnazione principale siadedotta una situazione riconducibile ad un litis consorzio necessario processuale,il convenuto può impugnare, non solo nei confronti di chi proponel’impugnazione principale, ma anche nei confronti di chi , a sua volta,ne è destinatario;Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 27468/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza della censura esaminata,dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Perugia, comunque in diversa composizione,cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spesedel presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27468/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentantelegale pro - tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti FILIPPO MARTINIAdunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 27468/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e DANILONUCCIARELLI; -intimati - avverso la sentenza n. 218/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; rilevatoche consentenza resa in data 15/11/2017, il Tribunale di Perugia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione, in favore dell’Inps (attore in surrogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c.) delle somme corrispostedall’istituto previdenziale in favore di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenzadei danni sofferti da quest’ultima a seguito di un sinistro stradaleverificatosi per responsabilità del Nucciarelli; con la stessa decisione, il tribunale ha rigettato la medesima domanda di surrogazione ex art. 1916 c.c. proposta dall’Inps nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale impresa di assicurazione del responsabiledel sinistro; insede di gravame, con sentenza resa in data 12/4/2021, la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento dell’appello principale proposto dal Nucciarelli, ha rigettato la domanda originariamente proposta dall’Inpsnei confronti di quest’ultimo e ha contestualmente dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dall’Inps nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; afondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha rilevato l’inammissibilità dell’appello incidentaleproposto dall’Inps in quanto proposto quando la sentenza Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 27468/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri di primo grado era ormai passata in giudicato, e il carattere tardivo dell’appello incidentale non era comunque valso a consentirne l’ammissibilità poiché l’interesse ad impugnare la sentenza di primo gradonei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. non era derivato dalla proposizione dell’appello principale da parte del Nucciarelli sussistendo bensì già al momento della pronuncia della sentenza impugnata,con la conseguenza che l’Inps avrebbe dovuto proporre il proprioappello principale, o incidentale, entro i termini di legge; avverso la sentenza d’appello, l’Inps propone ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo di impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; DaniloNucciarelli non ha svolto difese in questa sede; leparti costituite hanno depositato memoria; consideratoche, con l’unico motivo di impugnazione proposto, l’Inps censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 334 e 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo propostodall'ente, negando che l'interesse all'impugnazione dell’Inps fosse direttamente sorto solo a seguito della proposizione dell’impugnazione principale da parte del Nucciarelli, atteso che, avendoil primo giudice accolto la propria domanda di surrogazione nei confronti di quest’ultimo per il recupero delle somme versate all'assicurata,l'ente non aveva alcun interesse all'impugnazione, nella speciesorto solo a seguito della proposizione dell'appello principale da partedel condannato in prime cure, con la conseguenza che, a seguito dell'accoglimento dell’appello principale, e l’eliminazione della condannaa carico del Nucciarelli, la corte territoriale avrebbe dovuto esaminarel’appello incidentale tardivo dell'ente; ilricorso è fondato;Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 27468/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità (di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questaCorte: v. Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024 , Rv. 670662 - 01) , sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazioneincidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale mettain discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligatosolidale (Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007, Rv. 600589 – 01 e successive conformi: cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 20165del 13 luglio 2023 richiamata in memoria dall’Inps) ; nel caso di specie, avendo l’Inps ottenuto in primo grado la condanna del Nucciarelli al rimborso degli importi corrisposti dallo stesso ente previdenziale in favore della danneggiata, è ragionevole assumere che, in difetto di alcuna impugnazione da parte del Nucciarelli,l’istituto avrebbe accett ato l’assetto di interessi realizzato dal primo giudice, rinunciando a impugnare il rigetto della domanda propostanei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ; di conseguenza, una volta che il Nucciarelli è insorto avverso la condanna pronunciata nei propri confronti in favore dell’Inps, è ragionevoleritenere che quest’ultimo, prospettandosi la possibilità (poi concretamente verificatasi) di un rigetto in appello della propria Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 27468/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri domanda proposta contro il Nucciarelli, abbia ritenuto, rivedendo il propriooriginario atteggiamento di inerzia nei confronti della sentenza di primo grado, di sollecitare la corte d’appello a pronunciarsi anche sullapropria domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; devepertanto affermarsi che l’interesse all’impugnazione di questo capo della sentenza di primo grado (ossia, il rigetto della domanda proposta dall’Inps confronti di [OSCURATO:SOCIETA].) sia concretamente sorto , in capo all’Inps, a seguito della proposizione dell’appelloprincipale che ha messo in discussione l’assetto di interessi realizzatodalla sentenza di primo grado ; èperaltro appena è il caso di evidenziare come, secondo quanto risultante dalle conclusioni dell’appello principale proposto dal Nucciarelli (riportate nel controricorso), l’impugnazione principale da quest’ultimoproposta, non solo fosse diretta in via principale (anche) nei confronti dell’Inps (ossia del creditore comune rispetto alla postulazione dell’obbligazione solidale) , ma rivendicasse anche in via subordinata l’accertamento della solidarietà già invocata dall’Inps, in tal modo investendo automaticamente il rapporto comune determinativo della solidarietà, con la conseguente configurazione dell’appello principale alla stregua di un’impugnazione litis consortile necessaria ai sensi dell’art . 331 c.p.c., con la conseguenza che la posizionedell’Inps doveva ritenersi perciò solo tale da legittimarla ad impugnarein via tardiva la sentenza di primo grado ; e ciò anche con riferimentoalla domanda a suo tempo rivolta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] Assicurazionis.p.a., atteso che , qualora con l’impugnazione principale siadedotta una situazione riconducibile ad un litis consorzio necessario processuale,il convenuto può impugnare, non solo nei confronti di chi proponel’impugnazione principale, ma anche nei confronti di chi , a sua volta,ne è destinatario;Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 27468/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza della censura esaminata,dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Perugia, comunque in diversa composizione,cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spesedel presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad al
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