CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 31217/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. per il riesame di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. udito il Difensore: è presente per l'[OSCURATO:PERSONA] FUCCI, del Foro di BENEVENTO, difensore di [OSCURATO:PERSONA], il sostituto processuale Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di ROMA, come da delega orale il quale dopo aver illustrato i motivi di ricorso insiste nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Napoli, decidendo in sede di rinvio da Sez. 3, n. 46689 del 18/11/2022, con ordinanza del 27 febbraio - 7 marzo 2023 ha rigettato l'appello avanzato ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 9 maggio 2022 ha respinto la richiesta di sostituzione con la misura degli arresti domiciliari della custodia cautelare in carcere che era stata applicata con ordinanza del 29 settembre 2021 in relazione a più episodi di detenzione e cessione di cocaina e di hashish, fatti ipotizzati come commessi tra marzo e novembre 2018. Appare opportuno dare atto che con sentenza del 9 maggio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, l'imputato è stato riconosciuto responsabile di diciannove capi di imputazione in tema di stupefacenti e conseguentemente condannato a severa pena detentiva. 2. La S.C. nella sentenza di annullamento con rinvio aveva ritenuto fondate le censure a suo tempo avanzate sotto il profilo della necessità di applicazione della custodia in carcere, sub specie di idoneità e di adeguatezza della stessa, ravvisando lacune motivazionali nel provvedimento a suo tempo impugnato, tenendo conto che nel caso di specie non vigono presunzioni e che era stato indicato, nella prospettiva della invocata sostituzione con gli arresti domiciliari, un domicilio lontano dai luoghi di commissione dei reati per cui si procede (in Campania), in Regione diversa, nel Lazio (cfr. nn. 1 e 3 del "considerato in diritto", pp. 3-5 della citata sentenza di Sez. 3, n. 46689 del 18/11/2022). 3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 275, 275-bis e 125 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione. In particolare, il ricorrente, richiamata parte della motivazione della sentenza di annullamento con rinvio, lamenta avere il Giudice del rinvio posto in essere una motivazione solo apparentemente più estesa ma comunque totalmente illogica e comunque elusiva del principio di diritto fissato dalla S.C., che sarebbe stato aggirato. Infatti, il riferimento ai plurimi precedenti dell'imputato potrebbe giustificare - sì - l'affermazione del pericolo di reiterazione ma non potrebbe spiegare perché tale pericolo non potrebbe essere scongiurato con gli arresti domiciliari. Altrettanto illogico sarebbe il riferimento alle emerse modalità di approvvigionamento a Caivano (NA) della droga, poi da smerciare a [OSCURATO:PERSONA] a Cancello e a [OSCURATO:PERSONA] a Vico (CE), tutte località diverse da Formia (LT), ove la sorella dell'imputato si è dichiarata disponibile ad ospitarlo; né la pregressa collaborazione all'attività di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] da parte del padre, Mario, peraltro nel frattempo deceduto, potrebbe essere di ostacolo alla disponibilità manifestata dalla sorella Carolina, peraltro persona incensurata ed irreprensibile. Il riferimento, poi, alla contiguità delle regioni Campania e Lazio trascura la vastità delle stesse e la mancanza di qualsiasi elemento indicativo nel senso che tossicodipendenti di Caserta sarebbero disposti a spostarsi in provincia di Latina per acquistare droga; vistosamente erronea e fuorviante sarebbe, poi, la indicazione nell'ordinanza impugnata della distanza di circa 34 chilometri tra [OSCURATO:PERSONA] a Cancello e Formia, che invece, in realtà, distano 100 km su strada, praticamente il triplo di quanto scritto dal Tribunale per il riesame. Attesa, dunque, la estrema residualità della custodia in carcere, come codicisticamente imposto, si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Al di là della effettiva, irrilevante, imprecisione nella indicazione della distanza chilometrica, il Giudice del rinvio ha adeguatamente motivato circa la inaffidabilità dell'imputato, che risulta gravato da plurimi precedenti specifici, anche in contesti associativi, ed inoltre costantemente dedito, tra il 2018 ed il 2020, allo spaccio con modalità ritenute professionali; ha conseguentemente ritenuto non sufficiente il regime di auto-restrizione. A tale ragionamento in punto di sussistenza e di entità delle esigenze cautelari il ricorrente contrappone una propria differente valutazione soggettiva in un'impugnazione che è costruita in fatto e su affermazioni meramente avversative rispetto agli accertamenti svolti da parte dei Giudici di merito. Donde la decisione in dispositivo. 3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,