CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di Belluno, in data 20 gennaio 2017, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 629 e 640 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena complessiva e finale stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del delitto di estorsione, sostenendo come i fatti di cui all'imputazione debbano essere ricondotti alla sola fattispecie di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e congruamente disattesi dal giudice di merito con argomenti avverso i quali il ricorrente non si confronta (cfr., in particolare, pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha sottolineato, uniformandosi alla pacifica giurisprudenza, peraltro puntualmente richiamata, come i fatti contestati non potessero essere sussunti nell'alveo della sola truffa aggravata, avendo l'imputato minacciato il fratello di rivelare ai propri aguzzini dove quest'ultimo abitasse se non avesse corrisposto altro denaro, così prospettandogli l'esistenza di un pericolo reale e realizzabile ad opera del reo, secondo lo schema tipico della fattispecie estorsiva e non già della truffa; cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362 - 01; Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124 - 01; Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 - 01; Sez. 2 - , n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 - 01): ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]