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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28696/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22344-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELL' ECONOMIA E FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso l'ordinanza n.

RG 2363/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di MILANO, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 22344 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -2- *IL R.g. 22344/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] che: Come si evince dal controricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Presidente della CTP di Milano - n. 1009/2021 dep. 2.3.2021che si è pronunciata in sede di reclamo nel procedimento per gratuito patrocinio - ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).

Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso.

Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. (cfr. Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252- 01; principio già affermato da Cass. Sez.

U n. 4859-81 e Cass. Sez.

U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019).

In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012).

Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile.

Il ricorrente, ancorché non abbia depositato il ricorso nella cancelleria della Cassazione, è tenuta al pagamento delle spese processuali in raiiione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese cco controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso noi poteva ragionevolmente prevedere che il ricorrente non l'avrebbe sii :cessivamente depositato e che quindi tali difese sarebbero risultate sii De:-fiue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ri:D -so.

Le spese vanno, quindi, liquidate come in dispositivo tenuto colto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e de i circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa uThlosa di questa Corte».

Le E pese vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore de la causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza ch la causa viene definita in rito niziativa officiosa di questa Corte».

Non essendo stato depositato il i2orso (Cass. n. 8728 del 2022), non sussistono i presupposti per l'a -2,p:icabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del D, R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle sp L.:se, liquidate in C. 2.100,00, oltre spese prenotate a debit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22344-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELL' ECONOMIA E FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. RG 2363/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di MILANO, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 22344 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- *IL R.g. 22344/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] che: Come si evince dal controricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Presidente della CTP di Milano - n. 1009/2021 dep. 2.3.2021che si è pronunciata in sede di reclamo nel procedimento per gratuito patrocinio - ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto). Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso. Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. (cfr. Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252- 01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Il ricorrente, ancorché non abbia depositato il ricorso nella cancelleria della Cassazione, è tenuta al pagamento delle spese processuali in raiiione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese cco controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso noi poteva ragionevolmente prevedere che il ricorrente non l'avrebbe sii :cessivamente depositato e che quindi tali difese sarebbero risultate sii De:-fiue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ri:D -so. Le spese vanno, quindi, liquidate come in dispositivo tenuto colto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e de i circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa uThlosa di questa Corte». Le E pese vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore de la causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza ch la causa viene definita in rito niziativa officiosa di questa Corte». Non essendo stato depositato il i2orso (Cass. n. 8728 del 2022), non sussistono i presupposti per l'a -2,p:icabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del D, R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle sp L.:se, liquidate in C. 2.100,00, oltre spese prenotate a debit
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