CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DELLA CORTE CARLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'aggravante. uditi i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato (D'UFFICIO) [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA, giusta nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di DELLA CORTE CARLO e [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso; avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], giusta nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso; avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 marzo 2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa il 3 maggio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha: - rideterminato, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in tre anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione e 14.000 euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a lei ascritti ai capi h) e I); - rideterminato, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e 14.000 euro di multa la pena inflitta a Carlo Della Corte per il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascrittogli al capo I); - rideterminato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e previo riconoscimento della continuazione tra i reati a lei ascritti e quelli per i quali ella è stata condannata con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2 febbraio 2016, in undici anni e quattro mesi di reclusione la pena a lei complessivamente inflitta; - confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle pena di quattro anni ed otto mesi di reclusione per i reati di associazione mafiosa, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo aggravati e tentata estorsione aggravata. 2. Carlo Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con atti separati ma di analogo contenuto, entrambi sottoscritti dai soli imputati, ricorsi per cassazione affidati a due motivi dedicati, rispettivamente, all'illogicità della motivazione sottesa all'affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ed all'illegittimità della determinazione delle sanzioni, correlata alla sola gravità delle condotte e non anche in considerazione della personalità degli agenti, del positivo contegno serbato nel procedimento e di ogni altro elemento disponibile. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge per avere la Corte di appello disatteso il motivo di impugnazione vertente sulla misura, inferiore al massimo di legge, dell'operata riduzione della pena ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., sul rilievo della mera gravità delle condotte, poste in essere in ambito camorristico, e senza considerare che egli, a seguito della collaborazione con la giustizia, ha definitivamente reciso ogni legame con il crimine organizzato ed offerto, con 3 yfr( lealtà, un ampio ed utilissimo contributo al fine dell'accertamento di numerosi fatti di reato, ivi compresi quelli che sono oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione imperniato su due motivi, con il primo dei quali denunzia vizio di motivazione per avere la Corte di appello rigettato il motivo di impugnazione relativo all'addebito ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, trascurando come, pure muovendo dal postulato dell'esistenza dell'ipotizzato sodalizio criminale dedito al narcotraffico, assai !abili sono gli elementi dimostrativi della sua stabile partecipazione al gruppo, potendosi più realisticamente configurare, eventualmente, il concorso in uno o più reati-fine ovvero la commissione del delitto di favoreggiamento personale in favore degli autori delle condotte criminose afferenti al commercio di sostanze stupefacenti. Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce vizio di motivazione con riferimento all'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., concordemente applicata, a suo carico, dai giudici di merito pur in assenza di elementi dimostrativi dell'avere ella agito con metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione camorristica. , [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di Carlo Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché presentati personalmente dagli imputati, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Consegue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle motivazioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione» (Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, Auriemma, Rv. 281287 - 01; Sez. 1, n. 31413 del 19/06/2015, Ponticelli, Rv. 264756 - 01; Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010, dep. 2011, Casano, Rv. 249373 - 01). Nel caso di specie, la Corte di appello ha disatteso la richiesta dell'imputato, giustificata con «l'importanza a livello investigativo delle dichiarazioni rese», di applicazione dell'attenuante nella massima estensione della metà della pena base, anziché nella misura, lievemente inferiore (da tredici a sette anni di reclusione) stabilita dal giudice di primo grado, ed ha rilevato, a sostegno della decisione, che «il carattere camorristico delle condotte poste in essere non può far accedere ad un giudizio "più meritevole", stante anche la gravità dei reati contestati». Così facendo, si è orientata in dispregio al canone ermeneutico sopra enunciato, che le avrebbe imposto di vagliare il motivo di appello in considerazione della rilevanza della prestata collaborazione anziché dell'offensività delle condotte, del contesto delinquenziale in cui esse si sono iscritte o della caratura criminale dell'autore. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, limitatamente a questo aspetto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un kf", nuovo giudizio sul punto, rispettoso del principio di diritto testé richiamato. 3. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di pregio. La Corte di appello ha, in proposito, dato atto degli elementi raccolti a carico della donna la quale, tra aprile e settembre 2015, ha intrattenuto costanti rapporti con [OSCURATO:PERSONA], per conto del quale ha custodito partite di sostanza stupefacente destinata alla cessione. Le conversazioni captate danno conto, in specie, di come la donna fosse lesta, non appena ricevute, grazie all'impiego di linguaggio convenzionale, le pertinenti indicazioni dal correo — il quale, a sua volta, agiva in combutta con altri associati e sotto la regia di [OSCURATO:PERSONA] — non esitava a compiere quanto le veniva demandato, cioè, di solito, a recarsi nel luogo convenuto per cooperare alla consegna dello stupefacente del quale ella era stata, sino a quel momento, affidabile depositaria. Attività, questa, che è stata interrotta solo dall'arresto in flagranza della donna, colta, nel settembre 2015, nella disponibilità di due chilogrammi di cocaina, ciò che costituisce, è agevole rilevare, primario riscontro del reale oggetto dei dialoghi captati. 'd£ Le emergenze istruttorie testé richiamate hanno convinto i giudici di merito della stabile militanza della Norato nella consorteria finalizzata al narcotraffico, apprezzabile dalla sistematica e consapevole messa a disposizione del sito da destinare a deposito della sostanza stupefacente in favore di un'organizzazione debitamente strutturata anche mediante la precisa ripartizione dei ruoli tra gli associati, condotta che ha senz'altro rafforzato le capacità operative della compagine. Ciò, ad onta del fatto che la donna risulta avere mantenuto diretti rapporti con il solo Pecoraro, escamotage inteso a preservare la posizione del capo del gruppo, [OSCURATO:PERSONA], cui sono stati demandati, in via esclusiva, i contatti con il fornitore, [OSCURATO:PERSONA], emissario del clan Contini, mentre i movimenti della droga sono stati riservati ai collaboratori di [OSCURATO:PERSONA], cioè a Cesarano, lezzo, Falanga e, appunto, a Pecoraro, cui competevano le comunicazioni con la Notaro. L'esclusività delle relazioni tra Pecoraro e la Notaro, che la donna ha tentato di spiegare offrendo giustificazioni di natura personale che la Corte di appello ha ritenuto inverosimili, non esclude, quindi, che la donna sia stata pienamente consapevole di avere concorso a rendere più efficiente l'attività di un gruppo coeso e collaudato — anche perché parzialmente sovrapposto alla preesistente associazione camorristica — capace di smistare, in forza anche di una rigida distribuzione degli incarichi, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente a ritmi alquanto serrati, con la corrispondente movimentazione di valori economici di tutto rispetto. A fronte di un percorso argomentativo scevro da deficit logici e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie, la Norato, pur non mettendo in discussione l'effettiva esistenza (già attestata, peraltro, in altre sedi giurisdizionali) della compagine ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella quale ella è accusata di aver militato, oppone obiezioni di carattere meramente confutativo, volte, in primo luogo, a contestare la sussistenza del dolo di partecipazione ed a ricondurre i comportamenti da lei posti in essere nell'ambito della relazione con Pecoraro che, tuttavia, i giudici di merito hanno chiarito non essersi dipanata su un piano privato o sentimentale ma essere stata, piuttosto, sicuramente funzionale al migliore adempimento dei compiti affidati alla donna. La ricorrente pone l'accento, ulteriormente, sull'occasionalità di un contributo che, invece, si è protratto per molti mesi ed è esteso ad almeno cinque diverse operazioni e che, soprattutto, si è connotato per la chiara consapevolezza, in capo alla donna, di cooperare ad un'attività organizzata su larga scala e con l'apporto di persone, mezzi e capitali, tangibile sintomo, questo, di affectio societatis, onde del tutto infondate appaiono, in definitiva, le censure rivolte alla sentenza impugnata laddove esclude che i comportamenti della Norato possano essere qualificati in termini di concorso continuato nei reati-fine ovvero di favoreggiamento personale. 4. È, al contrario, fondato il motivo di ricorso afferente alla contestazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione tanto al reato associativo che a quelli-fine, della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.. Sul punto, la Corte di appello, premesso che, nel caso di specie, la circostanza viene in rilievo nella sua dimensione soggettiva, ha osservato, in fatto, che la «Norato contribuisce ad un'attività finalizzata ad arricchire le casse del clan Cesarano o di [OSCURATO:PERSONA], capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]; conosce bene Pecoraro e non ignora che lo stesso è un affiliato» ed aggiunto, in diritto, che «L'estensione ai concorrenti dell'aggravante in oggetto sotto il profilo soggettivo della finalità di agevolare o favorire il gruppo di criminalità organizzata ha trovato una definitiva soluzione giurisprudenziale nella sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 3 marzo 2020 n. 8545 che ha ritenuto che "la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe"». La decisione impugnata si pone, del resto, in linea di continuità con quella di primo grado che, dopo avere dato atto della concomitante appartenenza della maggior parte dei componenti del sodalizio dedito al narcotraffico — e, specificamente, di [OSCURATO:PERSONA], Cesarano, Falanga, Pecoraro, Iezza e Barra — al clan camorristico, al quale, invece, la Norato risulta estranea, ha ritenuto, sulla scorta degli stretti e continuativi rapporti che la donna ha intrattenuto con esponenti del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e della conoscenza della fama criminale di quest'ultimo, «ella fosse pienamente consapevole dell'esistenza del clan Cesarano e abbia consapevolmente fornito il suo apporto all'associazione, sapendo che l'associazione dedita al narcotraffico era finalizzata a far entrare nella casse del clan Cesarano gli introiti di tale traffico illecito». Trattasi, va tuttavia notato in accordo con l'obiezione sollevata, al riguardo, dalla ricorrente, di motivazione gravemente carente, perché imperniata su un dato — la coscienza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], del fatto che la struttura destinata al commercio, su larga scala, di sostanze stupefacenti produceva profitti che ridondavano in favore dell'associazione camorristica guidata da [OSCURATO:PERSONA], della quale anche altri sodali, e tra di loro [OSCURATO:PERSONA], erano membri — che la Corte di appello espone in modo assiomatico, senza spiegare quali elementi supportino l'esposto convincimento. Da un canto, invero, l'accertata consuetudine con Pecoraro accredita soltanto sul versante razionale la conclusione raggiunta dai giudici di merito, che hanno omesso di dar conto della caratura camorristica dell'uomo e delle ragioni che confortano l'assunto secondo cui l'odierna ricorrente fosse a parte della sua intraneità all'associazione ex art. 416-bis cod. pen., in tal modo formulando un rilievo (quello secondo cui la Norato «conosce bene Pecoraro e non ignora che lo stesso è un affiliato») che pecca, con ogni evidenza, di apoditticità. Dall'altro, la sentenza impugnata non chiarisce attraverso quale percorso logico sia pervenuta a ritenere che la Norato — la quale, per quanto consta, risulta avere interloquito esclusivamente con Pecoraro — abbia maturato la percezione che la complessa attività illecita cui ella ha fornito uno stabile ed utile apporto abbia consentito il conseguimento della disponibilità di risorse economico-finanziarie che sono state stornate in favore del clan Cesarano, cui ella è reputata estranea. L'iter argomentativo sotteso alla decisione si palesa, dunque, irrispettoso del principio di diritto enunciato dal massimo consesso nomofilattico nella pronunzia evocata dalla stessa Corte di appello ed incentrata sulla natura soggettiva dell'aggravante e sulla conseguente necessità, per la sua corretta applicazione, che il concorrente che non abbia agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa sia, nondimeno, a parte che detto scopo è perseguito dal compartecipe. Si impone, in definitiva, l'annullamento, anche in relazione a questo aspetto, della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli in vista di un nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'attenuante della collaborazione e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aggravante della finalizzazione all'agevolazione mafiosa e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta, nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]