CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37233/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 6 ottobre 2014 al 30 marzo 2015 nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per il reato di cui all'art.629 cod. pen. perché, con minacce consistite nel prospettare danneggiamenti ai mezzi della ditta F.11i Viola, che eseguiva lavori di rifacimento stradale nelle vicinanze della pineta Cimino di Taranto e comunque garantendo la propria "protezione", avrebbe costretto [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di somme di denaro a titolo di tangente fino a quando era stato estromesso da tale attività per effetto dell'intervento di altri soggetti i quali, imponendo la propria "protezione", avevano assunto l'esclusiva gestione della guardiania sul cantiere. Imputazione dalla quale era stato assolto con sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto divenuta irrevocabile nel febbraio 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di cui sopra deducendo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art.314 e dell'art.64, comma 3, lett.b) cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2.1. Il ricorrente contesta la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione in quanto gli elementi posti a base dell'ordinanza di custodia cautelare e della sentenza di primo grado, ossia le intercettazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati valutati in maniera difforme dal giudice di appello, che ha pronunciato una sentenza di assoluzione con formula piena. 2.2. Il giudice della riparazione ha, invece, reiterato le valutazioni effettuate dal tribunale di primo grado, che aveva ritenuto attendibili le intercettazioni de relato nelle quali [OSCURATO:PERSONA] e Zacometti parlavano del ricorrente, al contrario ritenute totalmente inattendibili dalla corte di appello, che ha esplicitamente affermato come la condotta del Viola contrastasse con l'assunto accusatorio. La motivazione è viziata da illogicità e contraddittorietà in quanto la colpa grave non può prescindere dall'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato, mentre in sede di riparazione non può essere attribuita decisiva importanza a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dalla sentenza assolutoria. La Corte territoriale ha, invece, fondato nel caso in esame la propria valutazione sulla sussistenza della colpa ostativa del Bonsignore sulla percezione che gli estorsori avevano avuto del suo comportamento, condensata nelle captazioni il cui contenuto è stato giudicato inattendibile dal giudice di secondo grado. 2.3. Né la colpa grave può desumersi dal mero silenzio serbato dall'interessato nel corso del procedimento penale perché la scelta difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere non può fondare un giudizio positivo di sussistenza della colpa. La motivazione è contraddittoria anche nel punto in cui censura il silenzio tenuto durante l'interrogatorio di garanzia, salvo affermare che già in sede di riesame, attraverso prova documentale e investigazioni difensive, l'indagato aveva fornito gli elementi per dimostrare la sua estraneità ai fatti. 2.4. L'ingiusta detenzione è stata determinata anche proprio in occasione del mantenimento della misura, nonostante l'attività difensiva del Bonsignore avesse dimostrato la sua estraneità ai fatti. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato tempestiva memoria chiedendo il rigetto del ricorso. 5. Occorre premettere che il giudice della riparazione può valutare autonomamente rispetto al giudice della cognizione penale, ai fini del diritto alla riparazione, le condotte tenute dall'istante. In dettaglio, secondo quanto si legge nell'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in grado di appello dal delitto di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per non esservi prova concreta dell'attività estorsiva, sia perché gli interlocutori intercetOti l'avevano desunta dalla sola presenza del Bonsignore accanto al Viola, sia perché quest'ultimo non aveva riferito agli emissari del clan di essere già taglieggiato da altri. 5.1. La Corte territoriale ha ritenuto che le circostanze apprezzate dagli organi procedenti al momento dell'applicazione della misura cautelare siano state diretta conseguenza della condotta tenuta dall'istante, tale da determinare una falsa apparenza dell'illiceità penale dei suoi comportamenti. In particolare, gli elementi di valutazione a carico del Bonsignore ritenuti ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione sono stati ravvisati nel contenuto di numerose conversazioni intercettate, intercorse tra gli originari coimputati, due dei quali noti boss mafiosi, e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si poteva trarre la prova di una vicinanza tra il Viola e il Bonsignore e di una «protezione» assicurata da quest'ultimo all'imprenditore; vicinanza interpretata dai mafiosi e dagli stessi inquirenti come una presenza volta a ricevere il «pizzo».5.2. I giudici della riparazione hanno tenuto conto dell'enunciato della sentenza assolutoria, precisando che tale pronuncia non aveva escluso l'intervento del Bonsignore volto ad assicurare ad un imprenditore taglieggiato la propria «protezione» (intesa come intervento per evitare il pagamento del «pizzo» nei confronti del gruppo dei noti mafiosi del clan [OSCURATO:PERSONA]D'Oronzo) facendo leva, e così creandone l'apparenza, su un proprio carisma criminale che gli consentiva persino di «prendere sottobraccio» un boss del calibro del [OSCURATO:PERSONA] per convincerlo a non pretendere denaro dal Viola. 5.3. Gravemente negligente e imprudente è stata ritenuta la condotta del ricorrente che, muovendosi in un contesto intriso di logica mafiosa, ha manifestato di essere in grado di fornire protezione a un imprenditore, che a voler credere al Viola, era un suo vecchio amico, dialogando "da pari" con gli estorsori. Proprio la circostanza che il Bonsignore si sia proposto di svolgere un compito che spetta di regola allo Stato e che, nell'ambito di un contesto malavitoso, può essere garantito soltanto da chi confidi sul proprio spessore criminale e sulla propria capacità di interloquire con appartenenti a un pericoloso gruppo mafioso, è stata ritenuta condotta ostativa gravemente colposa in diretto rapporto di efficienza concausale con la genesi della misura. 6. Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, la Corte territoriale non ha dunque valorizzato condotte escluse dalla sentenza assolutoria, della quale ha correttamente tenuto conto, ma ha descritto in maniera puntuale e non manifestamente illogica e contraddittoria quale fosse la condotta pacificamente riconducibile al Bonsignore che aveva creato l'apparenza delittuosa idonea a indurre in errore l'autorità giudiziaria. Con riferimento ai brani della sentenza assolutoria riportati nel ricorso e asseritamente trascurati dal giudice della riparazione, giova aggiungere che si tratta di argomentazioni dalle quali si evincono le ragioni per le quali le condotte valorizzate dal giudice della riparazione, lungi dall'essere negate, sono state ritenute di natura non estorsiva in quanto finalizzate a fornire protezione al Viola piuttosto che ad ottenere il pagamento di una tangente. 7. La Corte di appello, ha, dunque, esaminato quali fossero le condotte che avevano dato luogo al mantenimento della misura cautelare, soffermandosi erroneamente sul silenzio serbato dall'interessato in sede di interrogatorio di garanzia, con motivazione errata in diritto che può essere corretta ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen. Si tratta, infatti, di errore inidoneo ad incidere sul dispositivo ove si valuti l'ampia e completa indicazione delle ragioni fondanti il giudizio sulla colpa ostativa.8. Come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione è connotato da totale autonomia e impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. 9. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute