CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07579/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari per la mancata esclusione della recidiva - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello, con motivazione non illogica e che ha richiamato quella conforme del Giudice di primo grado, ha rilevato come, prima dei fatti oggetto di contestazione (due episodi di evasione dagli arresti domiciliari), l'imputato aveva riportato diverse condanne per delitti in materia di stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione, "che certamente denotano una maggiore proclività a delinquere e un'indole volta alla trasgressione delle leggi". In tal modo è stato dato conto del corretto esercizio del potere discrezionale in materia che richiede che, anche in caso di recidiva obbligatoria ex art. 99, comma quinto, cod. pen., il Giudice debba operare una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684 - 01); Rilevato, altresì, che l'esclusione della recidiva non si può fondare sulla scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato, atteso che tale scelta già implica "ex lege" l'applicazione di una predeterminata riduzione premiale della pena - altrimenti la medesima circostanza comporterebbe, irrazionalmente ed in contrasto con l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., due distinte determinazioni favorevoli all'imputato - mentre gli elementi da valorizzare ai fini della predetta esclusione sono tendenzialmente quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 12364 del 21/01/2020, Brizzi, Rv. 279034 - 01); Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la' condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.