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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 1969

Cassazione n. 32656/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/01/1969 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Asti ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di minaccia aggravata e diffamazione; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante nel delitto di minaccia, oltre a essere generico, perché privo dei requisiti richiesti dalla legge, è anche meramente reiterativo di censure, già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte territoriale, aspecifiche e soltanto apparenti, in quanto prive della tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, nonché volte a ottenere una ricostruzione della vicenda diversa da quella resa dai giudici di merito che, invece, con motivazione logica e corretta, hanno esplicitato le ragioni poste a sostegno della decisione; Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a essere reiterativo di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte territoriale, è manifestamente infondato in ragione delle puntuali argomentazioni rese nella motivazione della pronuncia in verifica, nelle quali la corte di merito hanno esplicitato le ragioni poste a sostegno della decisione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delfa ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/01/1969 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Asti ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di minaccia aggravata e diffamazione; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante nel delitto di minaccia, oltre a essere generico, perché privo dei requisiti richiesti dalla legge, è anche meramente reiterativo di censure, già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte territoriale, aspecifiche e soltanto apparenti, in quanto prive della tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, nonché volte a ottenere una ricostruzione della vicenda diversa da quella resa dai giudici di merito che, invece, con motivazione logica e corretta, hanno esplicitato le ragioni poste a sostegno della decisione; Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a essere reiterativo di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte territoriale, è manifestamente infondato in ragione delle puntuali argomentazioni rese nella motivazione della pronuncia in verifica, nelle quali la corte di merito hanno esplicitato le ragioni poste a sostegno della decisione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delfa ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 32656/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris