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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29287/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato responsabile, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 - lamenta, con unico motivo di ricorso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla conferma della responsabilità per il reato a lui contestato, per assenza dell'elemento oggettivo della condotta di occultamento o distruzione delle scritture contabili, non avendo riguardato la condotta documenti o scritture di cui è obbligatoria la conservazione e non essendo la condotta stata sorretta dal fine di evasione.

Considerato che tale motivo è manifestamente infondato, sia perché riproduttivo dell'atto d'appello e privo del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza di secondo grado impugnata; sia perché prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte di Appello illustrato le ragioni della ritenuta consumazione del reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili, sottolineando, innanzitutto, il mancato rinvenimento presso la sede della società emittente, amministrata dal ricorrente, delle seconde copie delle corrispondenti fatture rinvenute presso la società Screendoo, laddove erano state rinvenute a seguito di perquisizione, emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel 2014; inoltre, è stato valorizzato a tal fine anche il rinvenimento di copia del bilancio abbreviato del 2013 e dei bilanci del 2014/2015, dello stato patrimoniale e del conto economico del 2015 e della relazione sulla gestione al 31 dicembre 2015, dimostrativi della istituzione delle scritture contabili e della loro successiva distruzione o occultamento, posto che gli stessi non sono stati rinvenuti dalla organi verificatori in fase di accertamento e controllo nei luoghi riferibili alla società.

L'elemento soggettivo è poi stato ritenuto sussistente in considerazione della palese strumentalità dell'occultamento delle scritture contabili e di altri documenti utili al fine di accertare i ricavi dell'ente (tra cui contratti di locazione e di cessione di quote) e della mancanza di spiegazioni alternative della condotta.

Si tratta di considerazioni logiche che sono state censurate in modo generico e sul piano della valutazione degli elementi di prova, di cui è stata proposta una riconsiderazione e una lettura alternativa, non consentite in sede di legittimità, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato responsabile, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 - lamenta, con unico motivo di ricorso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla conferma della responsabilità per il reato a lui contestato, per assenza dell'elemento oggettivo della condotta di occultamento o distruzione delle scritture contabili, non avendo riguardato la condotta documenti o scritture di cui è obbligatoria la conservazione e non essendo la condotta stata sorretta dal fine di evasione. Considerato che tale motivo è manifestamente infondato, sia perché riproduttivo dell'atto d'appello e privo del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza di secondo grado impugnata; sia perché prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte di Appello illustrato le ragioni della ritenuta consumazione del reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili, sottolineando, innanzitutto, il mancato rinvenimento presso la sede della società emittente, amministrata dal ricorrente, delle seconde copie delle corrispondenti fatture rinvenute presso la società Screendoo, laddove erano state rinvenute a seguito di perquisizione, emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel 2014; inoltre, è stato valorizzato a tal fine anche il rinvenimento di copia del bilancio abbreviato del 2013 e dei bilanci del 2014/2015, dello stato patrimoniale e del conto economico del 2015 e della relazione sulla gestione al 31 dicembre 2015, dimostrativi della istituzione delle scritture contabili e della loro successiva distruzione o occultamento, posto che gli stessi non sono stati rinvenuti dalla organi verificatori in fase di accertamento e controllo nei luoghi riferibili alla società. L'elemento soggettivo è poi stato ritenuto sussistente in considerazione della palese strumentalità dell'occultamento delle scritture contabili e di altri documenti utili al fine di accertare i ricavi dell'ente (tra cui contratti di locazione e di cessione di quote) e della mancanza di spiegazioni alternative della condotta. Si tratta di considerazioni logiche che sono state censurate in modo generico e sul piano della valutazione degli elementi di prova, di cui è stata proposta una riconsiderazione e una lettura alternativa, non consentite in sede di legittimità, con la conseguente inammissibilità del ricorso. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 giugno
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