CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2021
Cassazione n. 35944/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16212-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'AMM.[OSCURATO:PERSONA]- TEMPORE, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi (Li dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2157/2017 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 29/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede di rigettare il proposto ricorso; 15. R.G. 16212/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato innanzi al Tribunale di Avellino la sentenza n. 127/2015, con la quale il Giudice di pace di Montoro aveva rigettato l'opposizione da essi proposta. Il Tribunale di Avellino, con sentenza 29 novembre 2017, n. 2157, ha dichiarato l'appello inammissibile, in quanto "l'atto d'appello si limita a riproporre i motivi di opposizione, senza effettuare alcuna contestazione specifica alla ricostruzione giuridica effettuata dal giudice di prime cure". 2. Avverso la pronuncia la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] iuto ricorrono per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] di Avellino-Ufficio territoriale di Governo non ha proposto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi strettamente connessi tra loro e pertanto trattati congiuntamente: 1) il primo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art.342 c.p.c.", in quanto i motivi d'appello non erano generici, erano state correttamente individuate le parti della sentenza impugnata e comunque gli appellanti erano legittimati a riproporre le argomentazioni già fatte valere in primo grado; 2) il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 46 I. n. 298/74 e art. 88 c.d.s.; la sentenza della Cassazione civile n. 13725/2012 sulla materia de qua", disposizioni e pronuncia che ad avviso dei ricorrenti renderebbero specifici i proposti motivi d'appello. I motivi sono infondati. Come ha sottolineato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, se pure poteva considerarsi indicata la parte della pronuncia di primo grado impugnata (costituita dall'affermazione che era stato utilizzato un veicolo semirimorchio non immatricolato, essendo abilitato a uso proprio) non risultavano tuttavia essere state esposte nell'atto di appello specifiche argomentazioni contrarie a quelle poste dal primo giudice a fondamento della sua decisione. L'appellante si è infatti limitato a contestare la motivazione relativa alla mancata contestazione immediata, nonché la mancata considerazione che il trasportatore abilitato al trasporto in conto terzi poteva effettuare trasporti per conto proprio senza doversi munire di un'ulteriore autorizzazione. Il primo giudice, però, aveva posto l'accento non già sulle attività consentite al trasportatore munito di autorizzazione ad eseguire trasporti per conto terzi, ma sulla idoneità o meno del veicolo a mezzo del quale venivano eseguite le operazioni di trasporto e il Giudice di pace aveva sottolineato la diversità della fattispecie rispetto a quella esaminata da Cass. n. 13725/2012. L'appellante pertanto non ha contestato specificamente, come ha affermato il Tribunale, la ratio decidendi seguita dal primo giudice (l'art.342 c.p.c. impone all'appellante di individuare, con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, i passaggi argomentativi che la sorreggono, "formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata", così Cass. 21336/2017). È pertanto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello. II. Il ricorso va quindi rigettato. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA]