CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 17366/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria sopravvenuta;considerato che tanto il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazionein relazione all’affermazione di responsabilità per aver contribuito alla realizzazione del reatodi truffa, quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordinealla sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità di un concorsonel reato, oltre che manifestamente infondati, risultano anche meramente reiterativi di profilidi censura, anche in fatto, già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, con corretta e logica motivazione, in linea con l’indirizzo di questa Corte (cfr. Sez.7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata);rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato leragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini delladichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato e rilevando che la responsabilitàdella ricorrente si ricavava -tra l’altro- dalla titolarità della [OSCURATO:PERSONA] su cui venivaricaricata la somma sottratta alla vittima, risultando ininfluente la successiva denuncia dismarrimento della stessa, che non spiegava l’indebito utilizzo della stessa da parte disoggetti terzi. A tale proposito va osservato che, in materia di truffa, costituisce massima diesperienza ritenere che colui il quale percepisce il profitto dell’illecito –e dunque ricevel’accredito delle somme fraudolentemente sottratte– sia anche il soggetto che ha posto inessere la condotta decettiva o che comunque concorra nel reato, salvo che emerganoelementi concreti idonei a interrompere tale nesso inferenziale o a prospettare l'intervento disoggetti terzi. La riconducibilità del profitto all'autore dell’azione tipica segue infatti un criteriodi normalità causale: nel reato di truffa, il vantaggio patrimoniale non costituisce un eventooccasionale o estraneo alla condotta, ma ne rappresenta lo sbocco fisiologico. È quindipienamente razionale desumere la riferibilità soggettiva dell’illecito -sia pure a titolo diconcorso- dalla circostanza che l’imputato sia il destinatario del provento, trattandosi di unfatto che, secondo l’esperienza comune, difficilmente si verifica a beneficio di un soggettoestraneo all’artificio o al raggiro. Tale massima di esperienza, peraltro, non si traduce inun’inversione dell’onere probatorio, ma opera come criterio valutativo del compendioindiziario, suscettibile di essere superato attraverso l’allegazione di circostanze alternativespecifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale. Solo in presenza dielementi di segno contrario, che collocano l’imputato fuori dalla catena causale –quali laprova dell’intervento autonomo di terzi, ovvero la dimostrazione di una intestazionemeramente formale o la presenza di una catena causale diversa da quella tipica- può essereneutralizzata, imponendo al giudice una più approfondita verifica. Dal che discende lamanifesta infondatezza del motivo;ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce illogicità e mancanza dimotivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, per la mancata applicazione dellasospensione condizionale della pena, l’eccessività della pena e il diniego delle circostanzeessendo sorrette da logiche argomentazioni, conformi ai principi di diritto consolidati nellagiurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281590;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01), non sono sindacabili in questasede (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato: lacorrispondenza della pena base al minimo edittale, con un lieve distacco per la penapecuniaria, giustificato dall’entità del danno; la presenza di precedenti penali, una condottapost-delictum non positivamente valorizzabile, l’entità del profitto conseguito, quali causeostative per la concessione delle attenuanti generiche; la presenza di diversi elementi chenon permettono la formulazione di un giudizio prognostico di non recidivanza);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]