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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37036/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'Oli°, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice civile competente per valore in grado di appello; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese; lette !e conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi e la produzione documentale ad essi acclusa. [OSCURATO:PERSONA]

1. La pronunzia impugnata è stata deliberata dalla Corte di appello di Trieste che ha ribaltato assolvendo l'imputata perché il fatto non costituisce reato — la pronunzia di condanna (anche agli effetti civili) di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'accusa era di avere offeso la reputazione dei predetti pubblicando un commento sul proprio profilo Facebook, in cui Bernobich, Pellegrini e Tomani venivano definiti «buffoni», «pagliacci», «quattro stronzi» e «coglionazzi vestiti a festa».

Le espressioni si inseriscono nell'ambito dei commenti ad un'intervista trasmessa dall'emittente Rete4 ed avente ad oggetto l'accoglienza di profughi afghani nella città di Gorizia, rispetto alla quale gli intervistati manifestavano perplessità.

Innanzitutto la Corte distrettuale ha ritenuto che l'espressione «quattro stronzi» non fosse riferita alle odierne parti civili (ma all'emittente Rete 4 che aveva trasmesso l'intervista).

Quanto agli altri epiteti, i Giudici di appello hanno ritenuto che essi andassero contestualizzati nell'ambito del dibattito — di pubblico interesse — sull'accoglienza dei richiedenti asilo nel Comune di Gorizia; in particolare, in ordine all'intervista trasmessa dall'emittente televisiva, la Franzot aveva pubblicato delle foto e dei commenti — nell'ambito dei quali si inserivano le espressioni incriminate, allo scopo di rafforzare l'opinione espressa — tesi a porre in luce che, nell'intervista, erano state veicolate informazioni ingigantite sul dissenso cittadino rispetto all'accoglienza, facendo credere che, a sostegno della protesta, vi fosse un numero maggiore di persone rispetto a quello reale.

La Corte di merito ha altresì evidenziato che le parole utilizzate, sia pur irridenti, rientrano nel linguaggio comune e che, comunque, le parti civili non erano state né nominate né evidenziate nelle immagini pubblicate e nei commenti.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le due parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prima con il ministero del secondo, di professione avvocato, e il secondo con il ministero dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

I ricorsi sono identici, sicché se ne attuerà una sintesi congiunta; essi sono preceduti da una ricostruzione dei fatti e dalla trascrizione, pressoché integrale, della sentenza impugnata, per poi fare spazio ai veri e propri motivi di ricorso.

2.1. Il primo motivo lamenta mancanza, manife.sta illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la Corte di appello ha escluso, dalle espressioni diffamatorie, l'epiteto «quattro stronzi», riferendolo all'emittente televisiva Rete4 e non alle odierne persone offese.

A parte l'incongruenza lessicale — perché Rete 4 è singolare e l'espressione in discorso è plurale neanche la difesa della Franzot aveva sostenuto questa tesi, tesi che sarebbe smentita da un altro post dell'imputata, allegato ai ricorsi, in cui la stessa rivendicava di avere chiamato "stronzi" i leghisti che avevano partecipato alla trasmissione.

2.2. Il secondo motivo dei ricorsi denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'esimente del diritto di critica.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, i termini adoperati sarebbero denigratori e offensivi, come ritenuto da vari precedenti di legittimità di cui i ricorrenti indicano gli estremi.

2.3. Il terzo motivo dei ricorsi deduce violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sempre quanto al ritenuto esercizio del diritto di critica.

La Corte di merito — sostengono i ricorrenti — avrebbe mistificato il portato nomofilattico della sentenza di legittimità trascritta nella sentenza, che, aveva concluso per l'offensività delle parole adoperate, secondo un principio che — si sostiene — andrebbe applicato anche al caso di specie.

2.4. Il quarto motivo dei ricorsi denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'identificabilità delle persone offese, che era pacifica siccome ritratti nella fotografia pubblicata.

2.5. Il quinto motivo dei ricorsi lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla continenza delle espressioni pubblicate.

Dissentono i ricorrenti dalla ritenuta contestualizzazione degli epiteti nel dibattito in corso sui migranti, segnalando altresì che la stessa Corte di appello si sarebbe contraddetta laddove li aveva comunque reputati offensivi.

Nessun dibattito acceso può giustificare l'offesa personale a chi vi partecipa e, comunque, non vi sarebbe alcuna coerenza con il dibattito in corso.

Si chiedono, ancora, i ricorrenti se la decisione della Corte di appello sarebbe stata la stessa se fossero state pubblicate le immagini dei Giudici del Collegio con in calce le medesime espressioni riferite alle odierne persone offese.

Ciò autorizzerebbe una deriva offensiva e diffamatoria dei social network.

Segnalano, infine, i ricorrenti che la Franzot, in un post di qualche mese successivo a quello incriminato, si era vantata di avere una sorta di immunità, legata a «magistrati importanti tra i .1 contatti». [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti rimessi ai Giudice civile competente per valore in grado di appello ex art.622 cod. proc. pen. 1.

Il primo motivo dei ricorsi — che lamenta vizio di motivazione laddove la Corte di appello ha escluso, dalle espressioni diffamatorie, l'epiteto «quattro stronzi», ricollegandolo all'emittente televisiva Rete4 e non già alle odierne parti civili — è fondato dal momento che l'argomentazione della Corte di appello sul punto è del tutto assertiva, senza che si comprenda la ragione — genericamente riferita alla «riproduzione delle immagini tratte da Facebook, nell'ordine descritto» per cui quell'epiteto non dovesse essere riferito ai soggetti che avevano rilasciato l'intervista che aveva scatenato i commenti "incriminati".

Ne consegue che, sul punto, la motivazione è del tul:to carente, il che impone un novo vaglio d parte del Giudice del rinvio.

2. Devono ritenersi fondati anche i motivi di ricorso — il secondo e il quinto che contestano la ritenuta sussistenza dell'esimente del diritto di critica, con particolare riferimento al requisito della continenza, che le parti civili ricorrenti ritengono superato.

A questo proposito, la Corte territoriale ha ritenuto che le espressioni, "buffoni", "pagliacci", "coglionazzi vestiti a festa", seppur irridenti, rientrassero nell'uso comune, non avessero un'accezione particolarmente denigratoria ed offensiva e fossero funzionali a evidenziare che gli intervistati avevano ingigantito il problema dei richiedenti asilo.

Ebbene, il Collegio dissente da questa conclusione in quanto si ritiene, al contrario, che l'espressione "coglionazzi vestiti a festa" abbia travalicato il limite suddetto.

2.1. In linea teorica, si rammenta che, secondo un approccio ermeneutico consolidato di questa Corte, che il Collegio condivide, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti e immotivatamente aggressivi dell'altrui reputazione, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573; Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442).

Poiché sembra che i commenti dell'imputata si inseriscano nella contrapposizione tra volontari attivi nell'assistenza dei richiedenti asilo ed esponenti leghisti, va altresì ricordato come la configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, richieda comunque che l'elaborazione critica non trascenda in attacchii personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 46132 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Polverini, Rv. 262184, sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purché non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario.

Nella sentenza Polverini si è ricordato che sussiste il delitto di diffamazione solo quando i limiti della necessità dell'affermazione e della diffusione delle idee politiche siano oltrepassati, trasformando la competizione politica in una mera occasione per aggredire la reputazione degli avversari, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui — nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi — ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia.

Negli stessi sensi si è espressa Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 (dep. 2011, Morelli, Rv. 250218), secondo cui non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario.

Il requisito della continenza può essere valutato — questa un'altra precisazione preliminare — direttamente da questa Corte.

A questo riguardo, pare opportuno rievocare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 11669 del 5/12/22, dep. 2023, Abbate, non massimata; Sez. 5, n. 7829 del 20/11/22, dep. 2023, Amorosi; Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, non massimate; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284.

In particolare, Sez. 5 Fabi, Sez. 5 Abbate e Sez. 5 Amorosi hanno altresì precisato che tale approccio nel vaglio della regiudicanda deve essere adottato anche quando a dover essere vagliata è la sussistenza della scriminante dei diritto di critica, che è il tema di odierno interesse.

2.2. Fatte tutte queste premesse, iii Collegio ritiene che l'epiteto "coglionazzi" (deformazione del termine "coglione") sia marcatamente dispregiativo, giacché, nell'accezione comune e al di là del significato letterale di "testicolo", tale termine definisce un soggetto stupido e incapace, tanto da essere considerato ridicolo.

Se così è, se ne deve ricavare che si tratta di un epiteto idoneo ad umiliare la persona cui si riferisce e ad attirare su quest'ultima il pubblico ludibrio, denigrandola innanzitutto per le sue caratteristiche personali e non rivolgendole una critica, sia pur aspra e sprezzante, ma che sia precipuamente diretta al solo comportamento del destinatario.

Non si comprende, inoltre, quale sia la funzionalità dell'espressione rispetto al dibattito in ordine ai richiedenti asilo, trattandosi di un'espressione certamente esorbitante rispetto al tema in discussione e idonea solo a dare luogo ad un attacco personale e a svilire i soggetti cui si riferiva, denunziandone un'inadeguatezza personale.

In questo senso, si segnala che, rispetto al termine "coglione", questa Corte si è già espressa, reputandolo esorbitante rispetto al limite della continenza (Sez. 5, n. 29489 del 3/4/2019, Grillo, non massimata).

Lo stesso non può dirsi quanto alle espressioni "buffoni" e "pagliacci", sia per la loro connotazione non particolarmente dispregiativa — che rimanda solo ad un particolare esibizionismo del soggetto cui si riferiscono-- sia perché tali termini potevano apparire funzionali a rendere plasticamente il fulcro della critica mossa dall'imputata alle persone offese, vale a dire quella di avere enfatizzato — diffondendo in un'emittente nazionale il loro punto di vista e, secondo la prevenuta, mistificando il reale seguito della loro iniziativa -- l'impatto che l'accoglienza dei richiedenti asilo aveva avuto sulle condizioni di sicurezza e di decoro della città di Gorizia.

3. Il terzo motivo dei ricorsi — in cui si lamenta una mistificazione della sentenza di questa Corte trascritta nella sentenza impugnata — rileva una crepa argomentativa che pure merita di essere segnalata.

La decisione avversata, infatti, ha adoperato — ampiamente -- la parte della motivazione di Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571 dedicata all'impostazione teorica del tema della continenza, senza però dare atto anche degli esiti del ragionamento di questa Corte, laddove detta pronunzia aveva escluso che gli epiteti allora sub iudice —"uomo di merda", "briaco in bicicletta", "suonato" — rientrassero nei limiti per il riconoscimento della scriminante, proprio per il superamento dei confini della continenza.

Peraltro proprio la pronunzia di legittimità parzialmente trascritta nella sentenza impugnata contiene un altro principio che rafforza la convinzione del Collegio circa la fallacia del ragionamento della Corte territoriale, vale a dire quello secondo cui, nel caso di condotta realizzata attraverso "social network" — come in questo caso — nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo.

4. Anche il quarto motivo dei ricorsi — che si rivolge al passaggio della sentenza impugnata che dubita dell'identificabilità delle odierne parti civili — è fondato, giacché la circostanza che la Bernobich e il Pellegrini fossero ritratti nelle fotografie in calce alle quali sono stati formulati i commenti — circostanza non posta in dubbio — costituisce elemento sufficiente per ritenerli oggetto della critica, al di là del fatto che essi non siano stati indicati nominativamente.

A prescindere dall'indicazione del nome e del cognome del soggetto oggetto della diffamazione, infatti, la sua raffigurazione costituisce un dato sufficiente a ritenere che quantomeno una certa cerchia di persone, in grado di collegare l'immagine all'identità del soggetto, abbia percepito le informazioni diffamatorie e le abbia riferite ai soggetti ritratti.

In ciò va anche considerata la contestualizzazione del commento nell'ambito del dibattito sui richiedenti asilo nella città di Gorizia, che costituisce un altro elemento individualizzante che va valutato quanto alla sua idoneità a indirizzare sulle persone dei ricorrenti il portato diffamatorio delle espressioni pronunziate, siccome coinvolti, anche politicamente, in quel dibattito.

Ciò è tanto più vero se questa Corte, in fattispecie in cui erano assenti i dati individualizzanti presenti in questo processo — fotografia e partecipazione al dibattito cittadino — ha persuasivamente ritenuto che non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, e i riferimenti personali e temporali (Sez. 6, n. 2598 del 06/12/2021, dep. 2022, F., Rv. 282679; in termini, tra le altre, Sez. 5, n. 7410 del 20/12/2010, dep. 2011, A. e altro, Rv. 249601).5.

Le osservazioni di cui sopra impongono l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen..

A questo riguardo occorre precisare che il Collegio ha ritenuto di decidere il processo senza trasmettere gli atti alle sezioni civili ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., secondo cui «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

Si è preso atto, infatti, della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «L'art. 573, comma 1- bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d.

Igs. n. 150 del 2022» (cFr. informazione provvisoria, in attesa delle motivaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'Oli°, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice civile competente per valore in grado di appello; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese; lette !e conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi e la produzione documentale ad essi acclusa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata dalla Corte di appello di Trieste che ha ribaltato assolvendo l'imputata perché il fatto non costituisce reato — la pronunzia di condanna (anche agli effetti civili) di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'accusa era di avere offeso la reputazione dei predetti pubblicando un commento sul proprio profilo Facebook, in cui Bernobich, Pellegrini e Tomani venivano definiti «buffoni», «pagliacci», «quattro stronzi» e «coglionazzi vestiti a festa». Le espressioni si inseriscono nell'ambito dei commenti ad un'intervista trasmessa dall'emittente Rete4 ed avente ad oggetto l'accoglienza di profughi afghani nella città di Gorizia, rispetto alla quale gli intervistati manifestavano perplessità. Innanzitutto la Corte distrettuale ha ritenuto che l'espressione «quattro stronzi» non fosse riferita alle odierne parti civili (ma all'emittente Rete 4 che aveva trasmesso l'intervista). Quanto agli altri epiteti, i Giudici di appello hanno ritenuto che essi andassero contestualizzati nell'ambito del dibattito — di pubblico interesse — sull'accoglienza dei richiedenti asilo nel Comune di Gorizia; in particolare, in ordine all'intervista trasmessa dall'emittente televisiva, la Franzot aveva pubblicato delle foto e dei commenti — nell'ambito dei quali si inserivano le espressioni incriminate, allo scopo di rafforzare l'opinione espressa — tesi a porre in luce che, nell'intervista, erano state veicolate informazioni ingigantite sul dissenso cittadino rispetto all'accoglienza, facendo credere che, a sostegno della protesta, vi fosse un numero maggiore di persone rispetto a quello reale. La Corte di merito ha altresì evidenziato che le parole utilizzate, sia pur irridenti, rientrano nel linguaggio comune e che, comunque, le parti civili non erano state né nominate né evidenziate nelle immagini pubblicate e nei commenti. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le due parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prima con il ministero del secondo, di professione avvocato, e il secondo con il ministero dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi sono identici, sicché se ne attuerà una sintesi congiunta; essi sono preceduti da una ricostruzione dei fatti e dalla trascrizione, pressoché integrale, della sentenza impugnata, per poi fare spazio ai veri e propri motivi di ricorso. 2.1. Il primo motivo lamenta mancanza, manife.sta illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la Corte di appello ha escluso, dalle espressioni diffamatorie, l'epiteto «quattro stronzi», riferendolo all'emittente televisiva Rete4 e non alle odierne persone offese. A parte l'incongruenza lessicale — perché Rete 4 è singolare e l'espressione in discorso è plurale neanche la difesa della Franzot aveva sostenuto questa tesi, tesi che sarebbe smentita da un altro post dell'imputata, allegato ai ricorsi, in cui la stessa rivendicava di avere chiamato "stronzi" i leghisti che avevano partecipato alla trasmissione. 2.2. Il secondo motivo dei ricorsi denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'esimente del diritto di critica. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, i termini adoperati sarebbero denigratori e offensivi, come ritenuto da vari precedenti di legittimità di cui i ricorrenti indicano gli estremi. 2.3. Il terzo motivo dei ricorsi deduce violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sempre quanto al ritenuto esercizio del diritto di critica. La Corte di merito — sostengono i ricorrenti — avrebbe mistificato il portato nomofilattico della sentenza di legittimità trascritta nella sentenza, che, aveva concluso per l'offensività delle parole adoperate, secondo un principio che — si sostiene — andrebbe applicato anche al caso di specie. 2.4. Il quarto motivo dei ricorsi denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'identificabilità delle persone offese, che era pacifica siccome ritratti nella fotografia pubblicata. 2.5. Il quinto motivo dei ricorsi lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla continenza delle espressioni pubblicate. Dissentono i ricorrenti dalla ritenuta contestualizzazione degli epiteti nel dibattito in corso sui migranti, segnalando altresì che la stessa Corte di appello si sarebbe contraddetta laddove li aveva comunque reputati offensivi. Nessun dibattito acceso può giustificare l'offesa personale a chi vi partecipa e, comunque, non vi sarebbe alcuna coerenza con il dibattito in corso. Si chiedono, ancora, i ricorrenti se la decisione della Corte di appello sarebbe stata la stessa se fossero state pubblicate le immagini dei Giudici del Collegio con in calce le medesime espressioni riferite alle odierne persone offese. Ciò autorizzerebbe una deriva offensiva e diffamatoria dei social network. Segnalano, infine, i ricorrenti che la Franzot, in un post di qualche mese successivo a quello incriminato, si era vantata di avere una sorta di immunità, legata a «magistrati importanti tra i .1 contatti». [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti rimessi ai Giudice civile competente per valore in grado di appello ex art.622 cod. proc. pen. 1. Il primo motivo dei ricorsi — che lamenta vizio di motivazione laddove la Corte di appello ha escluso, dalle espressioni diffamatorie, l'epiteto «quattro stronzi», ricollegandolo all'emittente televisiva Rete4 e non già alle odierne parti civili — è fondato dal momento che l'argomentazione della Corte di appello sul punto è del tutto assertiva, senza che si comprenda la ragione — genericamente riferita alla «riproduzione delle immagini tratte da Facebook, nell'ordine descritto» per cui quell'epiteto non dovesse essere riferito ai soggetti che avevano rilasciato l'intervista che aveva scatenato i commenti "incriminati". Ne consegue che, sul punto, la motivazione è del tul:to carente, il che impone un novo vaglio d parte del Giudice del rinvio. 2. Devono ritenersi fondati anche i motivi di ricorso — il secondo e il quinto che contestano la ritenuta sussistenza dell'esimente del diritto di critica, con particolare riferimento al requisito della continenza, che le parti civili ricorrenti ritengono superato. A questo proposito, la Corte territoriale ha ritenuto che le espressioni, "buffoni", "pagliacci", "coglionazzi vestiti a festa", seppur irridenti, rientrassero nell'uso comune, non avessero un'accezione particolarmente denigratoria ed offensiva e fossero funzionali a evidenziare che gli intervistati avevano ingigantito il problema dei richiedenti asilo. Ebbene, il Collegio dissente da questa conclusione in quanto si ritiene, al contrario, che l'espressione "coglionazzi vestiti a festa" abbia travalicato il limite suddetto. 2.1. In linea teorica, si rammenta che, secondo un approccio ermeneutico consolidato di questa Corte, che il Collegio condivide, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti e immotivatamente aggressivi dell'altrui reputazione, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573; Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442). Poiché sembra che i commenti dell'imputata si inseriscano nella contrapposizione tra volontari attivi nell'assistenza dei richiedenti asilo ed esponenti leghisti, va altresì ricordato come la configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, richieda comunque che l'elaborazione critica non trascenda in attacchii personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 46132 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Polverini, Rv. 262184, sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purché non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario. Nella sentenza Polverini si è ricordato che sussiste il delitto di diffamazione solo quando i limiti della necessità dell'affermazione e della diffusione delle idee politiche siano oltrepassati, trasformando la competizione politica in una mera occasione per aggredire la reputazione degli avversari, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui — nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi — ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia. Negli stessi sensi si è espressa Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 (dep. 2011, Morelli, Rv. 250218), secondo cui non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario. Il requisito della continenza può essere valutato — questa un'altra precisazione preliminare — direttamente da questa Corte. A questo riguardo, pare opportuno rievocare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 11669 del 5/12/22, dep. 2023, Abbate, non massimata; Sez. 5, n. 7829 del 20/11/22, dep. 2023, Amorosi; Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, non massimate; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284. In particolare, Sez. 5 Fabi, Sez. 5 Abbate e Sez. 5 Amorosi hanno altresì precisato che tale approccio nel vaglio della regiudicanda deve essere adottato anche quando a dover essere vagliata è la sussistenza della scriminante dei diritto di critica, che è il tema di odierno interesse. 2.2. Fatte tutte queste premesse, iii Collegio ritiene che l'epiteto "coglionazzi" (deformazione del termine "coglione") sia marcatamente dispregiativo, giacché, nell'accezione comune e al di là del significato letterale di "testicolo", tale termine definisce un soggetto stupido e incapace, tanto da essere considerato ridicolo. Se così è, se ne deve ricavare che si tratta di un epiteto idoneo ad umiliare la persona cui si riferisce e ad attirare su quest'ultima il pubblico ludibrio, denigrandola innanzitutto per le sue caratteristiche personali e non rivolgendole una critica, sia pur aspra e sprezzante, ma che sia precipuamente diretta al solo comportamento del destinatario. Non si comprende, inoltre, quale sia la funzionalità dell'espressione rispetto al dibattito in ordine ai richiedenti asilo, trattandosi di un'espressione certamente esorbitante rispetto al tema in discussione e idonea solo a dare luogo ad un attacco personale e a svilire i soggetti cui si riferiva, denunziandone un'inadeguatezza personale. In questo senso, si segnala che, rispetto al termine "coglione", questa Corte si è già espressa, reputandolo esorbitante rispetto al limite della continenza (Sez. 5, n. 29489 del 3/4/2019, Grillo, non massimata). Lo stesso non può dirsi quanto alle espressioni "buffoni" e "pagliacci", sia per la loro connotazione non particolarmente dispregiativa — che rimanda solo ad un particolare esibizionismo del soggetto cui si riferiscono-- sia perché tali termini potevano apparire funzionali a rendere plasticamente il fulcro della critica mossa dall'imputata alle persone offese, vale a dire quella di avere enfatizzato — diffondendo in un'emittente nazionale il loro punto di vista e, secondo la prevenuta, mistificando il reale seguito della loro iniziativa -- l'impatto che l'accoglienza dei richiedenti asilo aveva avuto sulle condizioni di sicurezza e di decoro della città di Gorizia. 3. Il terzo motivo dei ricorsi — in cui si lamenta una mistificazione della sentenza di questa Corte trascritta nella sentenza impugnata — rileva una crepa argomentativa che pure merita di essere segnalata. La decisione avversata, infatti, ha adoperato — ampiamente -- la parte della motivazione di Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571 dedicata all'impostazione teorica del tema della continenza, senza però dare atto anche degli esiti del ragionamento di questa Corte, laddove detta pronunzia aveva escluso che gli epiteti allora sub iudice —"uomo di merda", "briaco in bicicletta", "suonato" — rientrassero nei limiti per il riconoscimento della scriminante, proprio per il superamento dei confini della continenza. Peraltro proprio la pronunzia di legittimità parzialmente trascritta nella sentenza impugnata contiene un altro principio che rafforza la convinzione del Collegio circa la fallacia del ragionamento della Corte territoriale, vale a dire quello secondo cui, nel caso di condotta realizzata attraverso "social network" — come in questo caso — nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo. 4. Anche il quarto motivo dei ricorsi — che si rivolge al passaggio della sentenza impugnata che dubita dell'identificabilità delle odierne parti civili — è fondato, giacché la circostanza che la Bernobich e il Pellegrini fossero ritratti nelle fotografie in calce alle quali sono stati formulati i commenti — circostanza non posta in dubbio — costituisce elemento sufficiente per ritenerli oggetto della critica, al di là del fatto che essi non siano stati indicati nominativamente. A prescindere dall'indicazione del nome e del cognome del soggetto oggetto della diffamazione, infatti, la sua raffigurazione costituisce un dato sufficiente a ritenere che quantomeno una certa cerchia di persone, in grado di collegare l'immagine all'identità del soggetto, abbia percepito le informazioni diffamatorie e le abbia riferite ai soggetti ritratti. In ciò va anche considerata la contestualizzazione del commento nell'ambito del dibattito sui richiedenti asilo nella città di Gorizia, che costituisce un altro elemento individualizzante che va valutato quanto alla sua idoneità a indirizzare sulle persone dei ricorrenti il portato diffamatorio delle espressioni pronunziate, siccome coinvolti, anche politicamente, in quel dibattito. Ciò è tanto più vero se questa Corte, in fattispecie in cui erano assenti i dati individualizzanti presenti in questo processo — fotografia e partecipazione al dibattito cittadino — ha persuasivamente ritenuto che non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, e i riferimenti personali e temporali (Sez. 6, n. 2598 del 06/12/2021, dep. 2022, F., Rv. 282679; in termini, tra le altre, Sez. 5, n. 7410 del 20/12/2010, dep. 2011, A. e altro, Rv. 249601).5. Le osservazioni di cui sopra impongono l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.. A questo riguardo occorre precisare che il Collegio ha ritenuto di decidere il processo senza trasmettere gli atti alle sezioni civili ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., secondo cui «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Si è preso atto, infatti, della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «L'art. 573, comma 1- bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. Igs. n. 150 del 2022» (cFr. informazione provvisoria, in attesa delle motivaz
Sentenza Cassazione n. 37036/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris