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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 01792/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26461-2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. 03035940232, in persona d[el legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,ope ][egis; - controricorre.nte - avverso la sentenza n. 551/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; kk, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro relativamente ad un decreto ingiuntivo emesso nel 2015; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente compensando le spese e la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto rigettava sia l'appello dell'Ufficio che quello incidentale della società contribuente sul capo relativo alla compensazione delle spese rilevando, su quest'ultimo punto, che la compensazione delle spese si giustificava in ragione della particolarità della questione anche in ragione delle varie pronunce recenti della Corte di Cassazione sul tema degli effetti successori scaturenti dall'estinzione di una società di capitali; con riguardo alle spese del giudizio la [OSCURATO:PERSONA] decideva di compensarle in ragione del mancato accoglimento dell'appello incidentale.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, 92 cod. proc. civ. e 4 del D.M. n. 55 del 2014 per avere la sentenza impugnata compensato le spese nonostante la vittoria integrale nel merito, non sussistendo nella specie le Ric. 2021 n. 26461 sez.

MT - ud. 14-12-2022 -2- gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.

Il collegio ritiene, difformemente rispetto alla proposta del relatore (Cass., sez. un., n. 8999 del 2009; Cass. n. 27305 del 2021 Cass. n. 19215 del 2022), che il motivo di impugnazione sia fondato.

Secondo questa Corte, infatti: in tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla

I. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente (Cass. n. 15495 del 2022); l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. n. 7992 del 2022); ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della Ric. 2021 n. 26461 sez.

MT - ud. 14-12-2022 -3- soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella specie, la Cassazione ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario, che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata, senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto trai i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito: Cass. n. 3977 del 2020).

La motivazione della sentenza della Commissione! Tributaria Regionale, nell'affermare che la compensazione delle spese si giustificava in ragione della particolarità della questione anche in ragione delle varie pronunce recenti della Corte di Cassazione sul tema degli effetti successori scaturenti dall'estinzione di una società di capitali non si è conformata ai predetti principi perché troppo generica, non illustrando quale fosse l'asserito contrasto giurisprudenziale e se fosse pertinente al caso di specie.

In effetti, la presente controversia ha per riferimento una lite in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. - di cui la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. era socio unico - risulta cessata in data 23 dicembre 2016, dopo l'emanazione del decreto ingiuntivo dal quale era sorto l'onere di corrispondere l'imposta di registro rimasta inevasa ed oggetto di avviso di liquidazione da parte dell'Ufficio.

Si afferma inoltre che la società contribuente ha contestato che dal bilancio di liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA]. risultasse un utile e l'onere di provare l'avvenuta riscossione di somme a seguito di liquidazione di una società spetta all'Agenzia delle entrate.

Ric. 2021 n. 26461 sez.

MT - ud. 14-12-2022 -4- Pertanto, poiché la società [OSCURATO:SOCIETA] era società a responsabilità limitata, la società contribuente rispondeva solo nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione (ossia per nessun importo), cosicché la responsabilità fiscale della società P.R.G. andava esclusa in ragione dei semplici principi in tema di responsabilità limitata delle società di capitali, mentre l'accennata oscillazione giurisprudenziale in tema di effetti successori scaturenti dall'estinzione di una società di capitali riguarda aspetti diversi e più specifici, per lo più dipendenti dal momento in cui la pretesa fiscale sia pervenuta alla società contribuente (se prima o dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della società) e dei relativi effetti successori, che presuppongono però in ogni caso che dal bilancio di liquidazione della società risulti un utile, non assumendo altrimenti in tal caso rilievo problemi successori, trattandosi di responsabilità limitata. 'iie„C cleCe4- w).,-,voi 5 73, cru-, U. 1 r, i- Dunque, in accoglimento del motivo di ricorso, quest'ultimo va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26461-2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. 03035940232, in persona d[el legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,ope ][egis; - controricorre.nte - avverso la sentenza n. 551/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; kk, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro relativamente ad un decreto ingiuntivo emesso nel 2015; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente compensando le spese e la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto rigettava sia l'appello dell'Ufficio che quello incidentale della società contribuente sul capo relativo alla compensazione delle spese rilevando, su quest'ultimo punto, che la compensazione delle spese si giustificava in ragione della particolarità della questione anche in ragione delle varie pronunce recenti della Corte di Cassazione sul tema degli effetti successori scaturenti dall'estinzione di una società di capitali; con riguardo alle spese del giudizio la [OSCURATO:PERSONA] decideva di compensarle in ragione del mancato accoglimento dell'appello incidentale. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, 92 cod. proc. civ. e 4 del D.M. n. 55 del 2014 per avere la sentenza impugnata compensato le spese nonostante la vittoria integrale nel merito, non sussistendo nella specie le Ric. 2021 n. 26461 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese. Il collegio ritiene, difformemente rispetto alla proposta del relatore (Cass., sez. un., n. 8999 del 2009; Cass. n. 27305 del 2021 Cass. n. 19215 del 2022), che il motivo di impugnazione sia fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla I. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente (Cass. n. 15495 del 2022); l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. n. 7992 del 2022); ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della Ric. 2021 n. 26461 sez. MT - ud. 14-12-2022 -3- soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella specie, la Cassazione ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario, che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata, senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto trai i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito: Cass. n. 3977 del 2020). La motivazione della sentenza della Commissione! Tributaria Regionale, nell'affermare che la compensazione delle spese si giustificava in ragione della particolarità della questione anche in ragione delle varie pronunce recenti della Corte di Cassazione sul tema degli effetti successori scaturenti dall'estinzione di una società di capitali non si è conformata ai predetti principi perché troppo generica, non illustrando quale fosse l'asserito contrasto giurisprudenziale e se fosse pertinente al caso di specie. In effetti, la presente controversia ha per riferimento una lite in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. - di cui la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. era socio unico - risulta cessata in data 23 dicembre 2016, dopo l'emanazione del decreto ingiuntivo dal quale era sorto l'onere di corrispondere l'imposta di registro rimasta inevasa ed oggetto di avviso di liquidazione da parte dell'Ufficio. Si afferma inoltre che la società contribuente ha contestato che dal bilancio di liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA]. risultasse un utile e l'onere di provare l'avvenuta riscossione di somme a seguito di liquidazione di una società spetta all'Agenzia delle entrate. Ric. 2021 n. 26461 sez. MT - ud. 14-12-2022 -4- Pertanto, poiché la società [OSCURATO:SOCIETA] era società a responsabilità limitata, la società contribuente rispondeva solo nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione (ossia per nessun importo), cosicché la responsabilità fiscale della società P.R.G. andava esclusa in ragione dei semplici principi in tema di responsabilità limitata delle società di capitali, mentre l'accennata oscillazione giurisprudenziale in tema di effetti successori scaturenti dall'estinzione di una società di capitali riguarda aspetti diversi e più specifici, per lo più dipendenti dal momento in cui la pretesa fiscale sia pervenuta alla società contribuente (se prima o dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della società) e dei relativi effetti successori, che presuppongono però in ogni caso che dal bilancio di liquidazione della società risulti un utile, non assumendo altrimenti in tal caso rilievo problemi successori, trattandosi di responsabilità limitata. 'iie„C cleCe4- w).,-,voi 5 73, cru-, U. 1 r, i- Dunque, in accoglimento del motivo di ricorso, quest'ultimo va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gra
Decreto Cassazione n. 01792/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris