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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05888/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; i [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sassari, con la sentenza di cui in epigrafe, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, alla pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per la fattispecie di cui all'art. 624- bis, commi primo e terzo, cod. pen., in riferimento all'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., escluso l'aumento per la recidiva e ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.

2. Avverso la sentenza di cui innanzi la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari) ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deduce sostanzialmente l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nella determinazione della pena essendo egli partito da una pena inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 624-bis, comma terzo, ratione temporis applicabile, oltre che per aver ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., in violazione del comma quarto del citato art. 624-bis.

3. Ha depositato conclusioni la Procura generale nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, l'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, ex art. 624-bis, comma terzo, cod. pen (in relazione alla circostanza di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.).

Escluso l'aumento per la recidiva, la pena base è stata individuata in anni due e mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, cioè in misura inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 624-bis, comma terzo, cod. pen. (in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo).

Il Tribunale, peraltro, ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., operando„ sull'indicato minimo edittale, la riduzione di tre mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa (pena poi ulteriormente ridotta per il rito ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa).

Così facendo, quindi, è stato violato anche il disposto di cui all'art. 624-bis, comma quarto, cod. pen., per il quale, invece, le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis cod. pen., concorrenti, come nella specie, con una o più circostanze aggravanti previste dall'art. 625 dello stesso codice, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle dette circostanze aggravanti e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Sassari per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Sassari per nuovo esam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; i [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sassari, con la sentenza di cui in epigrafe, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, alla pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per la fattispecie di cui all'art. 624- bis, commi primo e terzo, cod. pen., in riferimento all'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., escluso l'aumento per la recidiva e ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante. 2. Avverso la sentenza di cui innanzi la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari) ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce sostanzialmente l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nella determinazione della pena essendo egli partito da una pena inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 624-bis, comma terzo, ratione temporis applicabile, oltre che per aver ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., in violazione del comma quarto del citato art. 624-bis. 3. Ha depositato conclusioni la Procura generale nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, l'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, ex art. 624-bis, comma terzo, cod. pen (in relazione alla circostanza di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.). Escluso l'aumento per la recidiva, la pena base è stata individuata in anni due e mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, cioè in misura inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 624-bis, comma terzo, cod. pen. (in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo). Il Tribunale, peraltro, ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., operando„ sull'indicato minimo edittale, la riduzione di tre mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa (pena poi ulteriormente ridotta per il rito ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa). Così facendo, quindi, è stato violato anche il disposto di cui all'art. 624-bis, comma quarto, cod. pen., per il quale, invece, le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis cod. pen., concorrenti, come nella specie, con una o più circostanze aggravanti previste dall'art. 625 dello stesso codice, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle dette circostanze aggravanti e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Sassari per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Sassari per nuovo esam
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