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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19688/2022

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021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 271/2020 della Corte di appello di Ancona depositata il 2 dicembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte di appello di Ancona ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Ancona, che aveva dichiarato non dovuti i contributi richiesti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7331/2021 Numero sezionale 3067/2022 Numero di raccolta generale 19688/2022 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività Data pubblicazione 17/06/2022 professionale svolta nell’anno 2011;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, ritenuta doverosa l’iscrizione alla Gestione, ha individuato nel giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi, e, nella specie, ha escluso che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., azionata con notifica dell’avviso di addebito effettuata il 28 agosto 2017, fosse prescritta, considerato che la dichiarazione dei redditi era stata presentata in data 1° ottobre 2012;

3. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura;

4. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

1. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935 e dell’art. 2935 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista in luogo che alla scadenza dei termini per il pagamento della contribuzione relativa all’anno di riferimento;

2. con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge n. 335 del 1995, e dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n.F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7331/2021 Numero sezionale 3067/2022 Numero di raccolta generale 19688/2022 111 del 2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.

Data pubblicazione 17/06/2022 civ., per avere la Corte di appello ritenuto legittima l’iscrizione di ufficio della professionista alla Gestione separata per l’attività svolta nel 2011;

3. con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ritenuto l’integrazione degli estremi dell’evasione contributiva e non della mera omissione, nonché violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere l’I.N.P.S. provato la circostanza che la professionista avrebbe intenzionalmente omesso di denunciare il reddito da assoggettare a contribuzione;

4. con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di esaminare l’ulteriore motivo di annullamento dell’avviso di addebito riguardante la maturata decadenza dal diritto dell’I.N.P.S. di procedere alla iscrizione a ruolo del credito contributivo;

5. il primo motivo di ricorso è fondato, posto che la Corte di appello ha erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’interessata in luogo che al momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente il termine di versamento, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez.

L, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7331/2021 Numero sezionale 3067/2022 Numero di raccolta generale 19688/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6-L, 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez.

L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez- 6-L, 14/10/28123), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 6 giugno del 2012 disposto fino al 9 luglio 2012 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2011;

6. in applicazione di tali principi, considerato che dalla stessa sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odierna ricorrente nel 2011 l’I.N.P.S. ha notificato l’avviso di addebito all’interessata in data 28 agosto 2017, la pretesa contributiva risulta prescritta anche considerando il differimento disposto dal citato d.m. del 2012;

7. pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, deve essere cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l’accoglimento dell’opposizione proposta in primo grado dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito relativo alla contribuzione omessa nella Gestione separata per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione;

8. la novità e la complessità delle questioni giuridiche in rilievo giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese relative F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7331/2021 Numero sezionale 3067/2022 Numero di raccolta generale 19688/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 ai gradi di merito, mentre, considerata l’epoca di consolidamento dell’orientamento di questa Corte, alla soccombenza nel presente giudizio di legittimità segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta in primo grado dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito relativo alla contribuzione omessa nella Gestione separata per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione.

Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Compensa integralmente fra le parti le spese dei due gradi di merito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 271/2020 della Corte di appello di Ancona depositata il 2 dicembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte di appello di Ancona ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Ancona, che aveva dichiarato non dovuti i contributi richiesti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7331/2021 Numero sezionale 3067/2022 Numero di raccolta generale 19688/2022 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività Data pubblicazione 17/06/2022 professionale svolta nell’anno 2011; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, ritenuta doverosa l’iscrizione alla Gestione, ha individuato nel giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi, e, nella specie, ha escluso che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., azionata con notifica dell’avviso di addebito effettuata il 28 agosto 2017, fosse prescritta, considerato che la dichiarazione dei redditi era stata presentata in data 1° ottobre 2012; 3. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura; 4. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935 e dell’art. 2935 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista in luogo che alla scadenza dei termini per il pagamento della contribuzione relativa all’anno di riferimento; 2. con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge n. 335 del 1995, e dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n.F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7331/2021 Numero sezionale 3067/2022 Numero di raccolta generale 19688/2022 111 del 2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. Data pubblicazione 17/06/2022 civ., per avere la Corte di appello ritenuto legittima l’iscrizione di ufficio della professionista alla Gestione separata per l’attività svolta nel 2011; 3. con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ritenuto l’integrazione degli estremi dell’evasione contributiva e non della mera omissione, nonché violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere l’I.N.P.S. provato la circostanza che la professionista avrebbe intenzionalmente omesso di denunciare il reddito da assoggettare a contribuzione; 4. con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di esaminare l’ulteriore motivo di annullamento dell’avviso di addebito riguardante la maturata decadenza dal diritto dell’I.N.P.S. di procedere alla iscrizione a ruolo del credito contributivo; 5. il primo motivo di ricorso è fondato, posto che la Corte di appello ha erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’interessata in luogo che al momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente il termine di versamento, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez. L, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7331/2021 Numero sezionale 3067/2022 Numero di raccolta generale 19688/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6-L, 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez- 6-L, 14/10/28123), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 6 giugno del 2012 disposto fino al 9 luglio 2012 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2011; 6. in applicazione di tali principi, considerato che dalla stessa sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odierna ricorrente nel 2011 l’I.N.P.S. ha notificato l’avviso di addebito all’interessata in data 28 agosto 2017, la pretesa contributiva risulta prescritta anche considerando il differimento disposto dal citato d.m. del 2012; 7. pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, deve essere cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l’accoglimento dell’opposizione proposta in primo grado dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito relativo alla contribuzione omessa nella Gestione separata per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione; 8. la novità e la complessità delle questioni giuridiche in rilievo giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese relative F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7331/2021 Numero sezionale 3067/2022 Numero di raccolta generale 19688/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 ai gradi di merito, mentre, considerata l’epoca di consolidamento dell’orientamento di questa Corte, alla soccombenza nel presente giudizio di legittimità segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta in primo grado dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito relativo alla contribuzione omessa nella Gestione separata per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione. Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa integralmente fra le parti le spese dei due gradi di merito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R
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