CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 ottobre 2018
Cassazione n. 04903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.36507/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA CINEMA E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 6275/2018 depositata il 08/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: Il Tribunale di Roma, sez . specializzata in materia di impresa, con sentenza nr 23836/2017 accoglieva parzialmente la domanda proposta ex art . 2476 c.c. dalla società Agenzia Cinema TV s.r.l. nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della società dal 23.7.2003 sino alle dimissioni del 15.3.2013 e rigettava analoga domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di soci della predetta società, condannava il convenuto al pagamento della somma di € 140.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al saggio legale. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avanti alla Corte di appello di Roma, che con pronuncia nr 6275/2018 lo rigettava. Il giudice del gravame rilevava che gli argomenti addotti con il primo motivo per negare la sussistenza dei presupposti fattuali della propria responsabilità risarcitoria erano connotati da genericità. In particolare , osservava che rispetto alle affermazioni del Tribunale, il quale, con riguardo alle operazioni poste a base dell’azione di responsabilità non aveva trovato riscontri probatori idonei a giustificare il rilevante esborso in favore delle due società ungheresi e il conseguente impoverimento del patrimonio sociale, l’appellante si era limitato a fornire nella fase di gravame una mera elencazione di una serie di opere cinematografiche, i cui diritti sarebbero stati oggetto del contratto di acquisto. La Corte distrettuale evidenziava, oltre che la novità del tema di indagine introdotto nella fase di gravame, l’irrilevanza dell’argomentazione utilizzata per giustificare le suddette operazioni, non avendo l’appellante allegato di aver ricevuto dalla società venditrici la documentazione relativa alla titolarità in capo alle società cedenti dei diritti oggetto delle operazioni commerciali. Rilevava, infine , con riguardo alla censura relativa alla mancata applicazione della compensazione lucri cum damno tra l’esborso effettuato ed il beneficio fiscale conseguito dalla società, una genericità della contestazione. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la società Agenzia Cinema TV s.r.l. con controricorso con cui si chiede la condanna per la lite temeraria. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza. Con il primo motivo si denuncia, ex art 360 , primo comma , nr 4 c.p.c., la nullità della sentenza , in relazione agli art t. 112 e 115 c.p.c., all’art.2697 c.c., all’art. 111, primo, secondo e sesto comma della Cost. e agli artt. 83 e 103 tuir , per avere la Corte di appello completamente trascurato alcune circostanze, quali il mancato rideposito delle fatture relative all’acquisto dei film dalle società ungheresi, nonché tardività delle difese degli atti e dei documenti acquisiti in primo grado, dai quali emergeva l’ottenimento dei benefici fiscaliper la società. Precisa il ricorrente che le fatture erano state prodotte dall’attrice con l’atto di citazione in primo grado, nel fascicolo trasmesso alla corte d’appello insieme a quello d’ufficio, nonché allegate alla propria comparsa conclusionale in appello. Evidenzia che la società attrice, in nessuno degli atti difensivi depositati in primo grado, aveva mai contestato l’oggetto di quei contratti o manifestato di non conoscerne il contenuto, al contrario restando pacificamente noto trattarsi di film, come emerge dagli atti che – in ossequio al principio di autosufficienza – il ricorrente riporta per alcuni brani nel suo ricorso (memoria istruttoria, comparsa conclusionale memoria di replica). Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto che i bilanci del 2012, 2013 e 2014, pur recando essi chiaramente la posta dell’investimento in questione all’attivo dello stato patrimoniale, ed al passivo il debito residuato, in appello non potessero integrare la prova dell’esistenza effettiva di quelle operazioni, ai sensi dell’art.115 c.p.c.: tuttavia, quei bilanci erano già agli atti del primo grado di giudizio, dove furono prodotti non appena la società li aveva approvati nel mese di novembre 2015 (ad istruttoria chiusa), e, pertanto, egli li aveva depositati in giudizio, previa autorizzazione del magistrato. Sostiene, in particolare, il ricorrente che una più attenta analisi del fascicolo da parte della Corte avrebbe consentito di esaminare i documenti in esso contenuti ivi comprese le fatture e i bilanci (2012, 2013 e 2014) , che erano agli atti del giudizio , e di apprezzare le prove in merito alle ragioni dell’esborso, sottolineando che la società Agenzia Cinema non aveva contestato l’oggetto delle transazioni, ma solo la logicità e l’effettività dell’acquisto affermando che da tale operazione era derivato un esborso e non un ricavo. Censura inoltre la decisione nella parte in cui ha ritenuto non operante la compensatio lucri cum damno tra l’esborso e l’ottenimento del beneficio fiscale da parte della società incorrendo nella violazione dell’art. 83 tuir, violazione derivata dal fatto che il reddito fiscale si determina apportando al risultato economico risultante dal bilancio le variazioni in aumento o in diminuzione, conseguenti all’applicazione a ricavi e costi dei criteri di imputazione fiscali ex art. 103 tuir: e dai bilanci dal 2006 al 20 08 risultava l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, con conseguente risparmio fiscale di € 118.688; mentre la stessa controparte si era limitata a negare che un risparmio di imposta potesse compensare un’erronea scelta di investimento, dunque l a stessa società controparte ammettendo il risparmio , ai sensi dell’art. 115 c.p.c. Afferma altresì che la sentenza impugnata è viziata da omessa pronuncia, relativamente alla denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. in cui sarebbe incorso il Tribunale,laddove aveva ritenuto che si trattasse di “operazioni fantasma”, pur in assenza di una precisa doglianza da parte dell’attrice la quale si era lamentata soltanto che vi fossero stati in esse solo costi e non ricavi. Denuncia infine un vizio di omessa pronuncia della sentenza di appello correlato al mancato esame di documenti in atti, vale a dire le fatture ed i bilanci: e ciò, per espressa ammissione della corte d’appello. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art . 111, primo, secondo e sesto comma, della Cost, degli art t. 83 e 103 tuir, stavolta in relazione all’art. 360 , primo comma , nr 3 , c.p.c. : con tale motivo, il ricorrente propone le stesse questioni di cui al primo motivo, sub specie del vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. La Corte rileva che i motivi di ricorso involgono la questione delle conseguenze della mancanza,nel giudizio d'appello, dei documenti già prodotti in giudizio innanzi al giudice di primo grado, mancanza determinata dall’omesso rideposito in appello del fascicolo di primo grado, o di parte di esso, ad opera della parte che inizialmente li aveva invece prodotti. La questione è stata rimessa alle Sezioni unite con l’ordinanza interlocutoria nr 14534/2022, dovendosi dunque attendere l’esito di tale decisione, risultando opportuno rimettere la causa sul ruolo in attesa de