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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40600/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21129/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso è strumentale all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova nonché manifestamente infondato in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello di Campobasso che ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori in ordine all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen., valorizzando sia le modalità della condotta, che i limiti oggettivi e soggettivi di operatività della scriminante medesima, la quale non si estende alla fattispecie di lesioni personali (vedi pp. 4-6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21129/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso è strumentale all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova nonché manifestamente infondato in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello di Campobasso che ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori in ordine all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen., valorizzando sia le modalità della condotta, che i limiti oggettivi e soggettivi di operatività della scriminante medesima, la quale non si estende alla fattispecie di lesioni personali (vedi pp. 4-6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 40600/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris