CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del TRIBUNALE di BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale FIMIANI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Brindisi ha ratificato l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicando a [OSCURATO:PERSONA] la complessiva pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro trecento di multa, in relazione ai delitti di furto aggravato di un'autovettura parcheggiata nella pubblica via, commettendo il fatto su cose esposte alla pubblica fede, con destrezza, e con violenza sulle ose (artt. 110, 624, 625 nn. 2,4,7 cod. pen.), e di resistenza a pubblico ufficiale ( art. 337 - 61 n. 2 cod. pen.), avvinti in continuazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 625 n. 4 cod. pen., rilevando gli elementi sintomatici della circostanza aggravante della destrezza non risultano né contestati né accertati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 2. Va premesso che, secondo indirizzo consolidato di questa Corte, ( Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Rv. 254865), in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato, o quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Rv. 264153), oppure quando nell'impugnazione vi siano richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, ad aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Rv. 264766). 2.1. L'orientamento ha ricevuto condivisibile avallo anche successivamente alla introduzione, con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, del comma 2 bis dell'art. 448, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), essendosi affermato, in particolare, che, anche a seguito della richiamata "novella", la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, ossia a quelle ipotesi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati ( Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789; (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), con la precisazione che, anche in tali casi, la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 3 n. 23150 del 17/04/2019, Rv, 275971; Sez. 3 n. 23150 del 17/04/2019 Rv. 275971 - 02 Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573; Sez. 5 n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842). 2.3. Nel caso di specie, il ricorrente deduce che il Giudice di merito, nel ratificare il patteggiamento, ha ravvisato una circostanza aggravante che non emerge dalla descrizione del fatto contenuto in imputazione. Il ricorso è, pertanto, da considerare ammissibile. 3. Le sezioni Unite Quarticelli (n. 34090 del 27/04/2017) hanno affermato che «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Rv. 270088). Il massimo Consesso di legittimità, muovendo dal dato storico della «eliminazione dal testo dell'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., della specificazione, presente nella simmetrica disposizione contenuta nell'art. 403, primo comma, n. 4, del codice Zanardelli, che l'uso della destrezza deve rivolgersi contro la persona», hanno tratto «l'irrilevanza, per la definizione normativa della fattispecie aggravata in esame, della direzione della destrezza» e ammesso che «la condotta destra possa investire tanto la persona del derubato, come nel caso del borseggio, quanto direttamente il bene sottratto se non si trovi sul soggetto passivo ma sia alla sua portata e questi eserciti la vigilanza sullo stesso, anche se non a stretto contatto fisico». A tali principi si è attenuta anche la giurisprudenza successiva (Sez. 5, n. 23549/2020, Rv. 279361; Sez. 4, n. 139/2020, Rv. 277952); 4. Ciò posto, si osserva, in primo luogo, che, nella fattispecie in esame, gli elementi sintomatici dell'aggravante non emergono dalla imputazione, né la sentenza si prende carico di esplicitare in quale specifica attività, posta in essere dall'agente nell'esecuzione del delitto, possa essere stata ravvisata la destrezza, pure formalmente contestata, ma non connotata da alcun effettiva evidenza descrittiva, dovendosi dare atto che il giudice di merito si è limitato, in sentenza, a fare riferimento - in punto di qualificazione giuridica del fatto - alle risultanze documentali. 4.1. E' bene, inoltre, rilevare come - laddove detta condotta di destrezza fosse individuabile - come prospetta la Difesa - nell'avere utilizzato, per commettere il furto dell'autovettura, un dispositivo elettronico per inibire l'azione della centralina elettronica, e, dunque, venendo in rilievo una condotta "destra" rivolta direttamente verso il bene sottratto, ovvero un'autovettura parcheggiata in strada, avrebbe dovuto darsi conto, ai fini della ravvisabilità della circostanza in questione, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, della circostanza che il bene fosse alla portata o comunque sotto l'immediata vigilanza della persona offesa dal reato. 4.2. Di tanto non v'è traccia nella sentenza impugnata la quale deve essere, dunque, senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteri