CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 108 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, in difesa dei 109 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che insistendo per l'accoglimento del ricorso, dopo avere esposto il punto saliente dello stesso, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pavia, in funzione di tribunale del riesame per le misure cautelari reali, con ordinanza resa il 21 dicembre 2021, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di 109 soci lavoratori della Società cooperativa sociale [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo delle azioni della cooperativa possedute dagli stessi lavoratori, disposto - unitamente al sequestro dell'intero compendio aziendale, con nomina di un amministratore giudiziario - in relazione a una serie di reati, tra cui quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'art. 603-bis, cod. pen.. Con particolare riguardo a quest'ultimo titolo di reato, il sequestro preventivo é finalizzato alla confisca obbligatoria, a norma dell'art. 603-bis.2 cod.pen. La complessa vicenda cui accede il provvedimento cautelare, riassunta nell'ordinanza del Tribunale pavese, si riferisce all'assunzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di servizi di trasporto sanitario presso vari presidi ospedalieri disseminati su tutto il territorio nazionale, mediante gare d'appalto di cui si é ipotizzata l'irregolarità, con conseguente imputazione provvisoria di turbata libertà degli incanti e di frode nelle pubbliche forniture nei confronti di vari personaggi, tra cui Antonio e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti amministratori di fatto della [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti é stata anche emessa ordinanza cautelare. Nel prosieguo delle indagini, sono stati raccolti altresì elementi deponenti per attività di caporalato nell'esecuzione dei servizi di trasporti sanitari affidati alla [OSCURATO:PERSONA]. Nel respingere l'appello dei soci lavoratori avverso il sequestro preventivo delle azioni da loro possedute, il Tribunale pavese ha evidenziato la funzione centrale della società cooperativa nel sistema di accumulo di patrimoni illeciti da parte dei Calderone, con correlato sfruttamento dei lavoratori, di guisa che il protrarsi del possesso delle azioni in capo a soggetti terzi (come, appunto, i soci lavoratori) consentirebbe agli amministratori di fatto, stante la loro posizione dominante sulle dinamiche societarie, di influenzare la facoltà di esercizio dei diritti connessi, con conseguente possibilità di protrarre le conseguenze dei reati contestati o di agevolare la commissione di ulteriori reati. Si é invece ritenuto impossibile parcellizzare o limitare il sequestro ad alcuni beni societari, perché ciò non avrebbe consentito di fronteggiare adeguatamente il periculum in mora. Inoltre, stante la sistematica violazione delle disposizioni in materia di lavoro e previdenza, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti del sequestro a norma dell'art. 603- bis.2 cod.pen., essendo l'intero complesso di beni societari (ivi comprese le azioni possedute dai soci) strumentale alla commissione del reato di caporalato o, comunque, qualificabile come profitto o prodotto del reato stesso, stante la posizione egemone della [OSCURATO:PERSONA], priva di competitors nel suo settore. 2. Avverso la richiamata ordinanza ricorrono i 109 soci lavoratori di [OSCURATO:PERSONA] Sociale, con unico atto articolato in quattro motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge (con particolare riguardo all'art. 321 cod. proc. pen.) in relazione al ritenuto periculum in mora. Contestano i ricorrenti che la disponibilità delle azioni in capo ai soci lavoratori integri il rischio di protrarre le conseguenze dei reati commessi o costituisca occasione per commetterne di nuovi: infatti le azioni di una cooperativa non possono essere cedute senza l'autorizzazione degli amministratori, vige il principio della parità di trattamento fra tutti i soci e ciascun socio ha un solo voto da esprimere; i soci possono unicamente impugnare le delibere assembleari ed esperire azione di responsabilità contro gli amministratori. Il Tribunale pavese non ha, in sostanza, esaminato in concreto l'effettivo rischio di strumentalizzazione delle azioni in sequestro ad ulteriori fini criminosi, a fronte dei requisiti di attualità e di concretezza che il periculum deve avere. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 1.25 cod. proc. pen. in merito al nesso di strumentalità e di pertinenzialità del bene in sequestro, che come noto implica una relazione stabile e specifica tra il reato e la cosa, e non tra il reato e il suo autore. Nello specifico, non può confondersi la società con le azioni in sequestro, né l'ordinanza impugnata spiega in modo specifico quale sarebbe il nesso fra le azioni e il reato, che ha ad oggetto la gestione della società, alla quale i soci lavoratori detentori delle azioni non hanno mai partecipato. In proposito, la motivazione posta a base del provvedimento impugnato può definirsi apparente. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge con riguardo alla proporzionalità della misura. Le finalità cautelari potevano essere perseguite senza incidere sul diritto dei soci, anche perché é stato nominato un amministratore giudiziale della società: poiché, infatti, l'obiettivo da raggiungere sul piano cautelare era costituito dalla corretta gestione della società, sarebbe stato sufficiente commissariare quest'ultima e mantenere in sequestro i beni funzionali alle attività di gestione, cui le azioni dei soci sono estranee. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 603-bis.2 cod.pen., in relazione al fatto che il sequestro é stato disposto a carico di persone estranee al reato: la finalizzazione del sequestro alla confisca obbligatoria non consente di sovrapporre, ancora una volta, la gestione della società alle a2:ioni dei soci, terzi estranei alle condotte criminose contestate, come riconosciuto dallo stesso Pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. Deve in primo luogo ribadirsi il principio generale in base al quale, ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo, é necessaria la sussistenza della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro deve caratterizzarsi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale (Sez. 5, Sentenza n. 52251 del 30/10/2014, Rv. 262164). Ad esempio, ai fini della legittimità del sequestro preventivo di una società, occorre dimostrare il durevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione delle attività illecite, quale società strutturalmente illecita o di comodo (Sez. 6, Sentenza n. 20244 del 08/02/2018, Fedele, Rv. 273268). E' stato pure affermato che é legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato, qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni ed il reato contestato ed il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (Sez. 2, Sentenza n. 31914 del 09/07/2015, Cosentino e altri, Rv. 264473: caso riferito alle quote di due società appartenenti a prossimi congiunti degli indagati, e ai reati di estorsione ed illecita concorrenza commessi da questi ultimi avvalendosi delle predette società), restando tuttavia inteso che ciò che rileva in questi casi non é la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione supposta illecita (Sez. 5, Sentenza n. 16583 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246864). 2. Nello specifico, non é dato comprendere, nell'ordinanza impugnata, quale sarebbe il pericolo costituito dal mantenimento delle azioni in mano ai soci lavoratori, non essendo ravvisabile in esso alcuna concreta ed attuale incidenza sulla gestione; l'ordinanza impugnata non spiega, in particolare, in quali termini i due amministratori di fatto Antonio e [OSCURATO:PERSONA] potrebbero intervenire, attraverso le azioni detenute dai soci, sulla gestione della società, per la quale é stato nominato un amministratore giudiziale. E' in proposito corretto quanto osservato dai ricorrenti circa il fatto che la titolarità delle azioni in sequestro non conferisce alcun effettivo potere nella gestione della compagine societaria, attese oltretutto le forti limitazioni previste dall'ordinamento delle società cooperative (cfr. artt. 2525 e ss. cod. civ.) all'accumulo e al trasferimento di quote azionarie. In tale quadro, rimane tuttora valido il principio - affermato a suo tempo dalla giurisprudenza civile di legittimità - in base al quale i soci di una cooperativa sono portatori di uno specifico interesse a che l'attività d'impresa sia orientata al soddisfacimento delle loro richieste di prestazioni (cosiddette prestazioni mutualistiche) ed alle condizioni più favorevoli consentite dalle esigenze di economicità nella condotta dell'impresa sociale, ma tale interesse é realizzabile dal socio soltanto azionando i mezzi di tutela predisposti dal diritto societario (impugnativa delle delibere assembleari, azione di responsabilità contro gli amministratori), qualora la gestione dell'impresa sociale non sia improntata al rispetto dello scopo mutualistico (Sez. 1 Civ., Sentenza n. 9513 del 08/09/1999, Cetrangolo c. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 529728). 3. Sotto altro profilo, non viene di fatto esplicitato in alcun modo dal Tribunale pavese in quali termini sia ravvisabile il nesso di pertinenzialità e di strumentalità delle azioni dei soci lavoratori rispetto ai reati contestati e alla complessiva gestione della società: pur volendosi dare per acquisita la sistematicità delle condotte criminose attribuite alla [OSCURATO:PERSONA], nondimeno risulta del tutto imprecisato, nell'ordinanza impugnata, in base a quali scenari ipotetici sia ravvisabile la funzionalità a tali condotte della detenzione delle azioni in capo ai soci ricorrenti. Anche sotto il profilo della proporzionalità, nel provvedimento impugnato mancano indicazioni circa la specifica e concreta necessità della sottrazione delle azioni alla disponibilità dei soci lavoratori e il pregiudizio che deriverebbe, sul piano cautelare, dalla restituzione agli stessi delle quote azionarie. 4. Infine, anche sotto il profilo della finalizzazione del sequestro alla confisca obbligatoria ex art. 603-bis.2 cod. pen., deve considerarsi che, per la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, vale la clausola "salvo che appartengano a persona estranea al reato"; ed occorre inoltre valutare, caso per caso, la sussistenza delle condizioni per la confisca dell'azienda ed in particolare la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi ci adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa (Sez. 4, Sentenza n. 40554 del 29/09/2021, Stagno d'Alcontres, Rv. 282063). 5. In base alle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nu