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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 45310/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è affetto da genericità rispetto alla rilevata inammissibilità del motivo di appello in punto di trattamento sanzionatorio, rispetto alla affermata carenza di interesse a seguito dell'irrogazione di una pena non suscettibile di alcuna ulteriore riduzione essendo stata determinata nella sentenza di primo grado in misura inferiore al minimo legale, considerato che il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., è inderogabile per il giudice e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure in conseguenza della diminuzione operata per un rito speciale (Sez. 7, Ord. n. 27674 del 15/03/2016 Rv. 267536); ritenuto che la memoria difensiva depositata in data 2 novembre 2022 appare riproduttiva delle medesime censure già dedotte nei motivi di ricorso di cui va ribadita l'inammissibilità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P sident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è affetto da genericità rispetto alla rilevata inammissibilità del motivo di appello in punto di trattamento sanzionatorio, rispetto alla affermata carenza di interesse a seguito dell'irrogazione di una pena non suscettibile di alcuna ulteriore riduzione essendo stata determinata nella sentenza di primo grado in misura inferiore al minimo legale, considerato che il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., è inderogabile per il giudice e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure in conseguenza della diminuzione operata per un rito speciale (Sez. 7, Ord. n. 27674 del 15/03/2016 Rv. 267536); ritenuto che la memoria difensiva depositata in data 2 novembre 2022 appare riproduttiva delle medesime censure già dedotte nei motivi di ricorso di cui va ribadita l'inammissibilità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P sident
Sentenza Cassazione n. 45310/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris