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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18993/2026

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[OSCURATO:PERSONA] 040HMZI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (/65/RG. 35704 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le memorie ex art. 611 cod. proc. pen presentate nell'interesse del ricorrente; osserva il ricorso, affidato ad un unico motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante della recidiva, è inammissibile, perché aspecifico e manifestamente infondato.

Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui dette circostanze non costituiscono un diritto dell'imputato, di guisa che le statuizioni relative alla concessione e al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

I Giudici del merito hanno fatto corretta applicazione di tale regula iuris ( cfr pag.3 della sentenza là dove si dà atto dei precedenti penali da cui il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato).

Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M P.Q.MIl Consigjiér estensore Il PresidenteMari la ,JI nniciello [OSCURATO:PERSONA] G ordano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 040HMZI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (/65/RG. 35704 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le memorie ex art. 611 cod. proc. pen presentate nell'interesse del ricorrente; osserva il ricorso, affidato ad un unico motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante della recidiva, è inammissibile, perché aspecifico e manifestamente infondato. Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui dette circostanze non costituiscono un diritto dell'imputato, di guisa che le statuizioni relative alla concessione e al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. I Giudici del merito hanno fatto corretta applicazione di tale regula iuris ( cfr pag.3 della sentenza là dove si dà atto dei precedenti penali da cui il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato). Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.MIl Consigjiér estensore Il PresidenteMari la ,JI nniciello [OSCURATO:PERSONA] G ordano
Sentenza Cassazione n. 18993/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris