CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 23382/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 luglio 2022, decidendo a seguito di annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 marzo 2021, disposto dalla Corte di Cassazione, in data 27 aprile 2022, per violazione di legge processuale, per essere stata l'udienza celebrata in assenza dell'imputato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 11 settembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al diniego della Corte territoriale di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820 - 01) e il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01) nella specie, a pagine 4 e 5, la Corte di appello ha adeguatamente illustrato le ragioni della superfluità della prova di cui il ricorrente chiedeva l'assunzione (esame della fidanzata della vittima) alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, le cui imprecisioni riguardavano dettagli non decisivi; osservato che tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), come è avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull'assenza di elementi positivi, sui precedenti penali dell'imputato, che aveva dimostrato una spiccata capacità a delinquere, e sull'assenza di collaborazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere