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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 17085/2026

Testo disponibile della fonte

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ASSI,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1672 - controricorrente -avverso la sentenza n. 4541/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/12/2021 R.G.N. 1565/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 9664/2017 il Tribunale di Roma avevarigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], al fine diNumero registro generale 15579/2022ottenere il riconoscimento dell’applicabilità, al rapporto di lavoroN umero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026intercorrente con la [OSCURATO:PERSONA] ItalianDaat a pubblicazione 31/05/202629.11.2011 e protocollo aggiuntivo 30.7.2013, nonché del CCNLper i dipendenti degli studi professionali del 17.4.2015, con laconseguente condanna della convenuta Federazione alpagamento dell’importo complessivo pari ad € 9.900,97 per ledifferenze retributive dal mese di ottobre 2010 al mese difebbraio 2016, oltre rivalutazione ed interessi, nonché alversamento della dovuta contribuzione previdenziale, oltre allacondanna alla regolarizzazione per il futuro della busta paga edal pagamento delle differenze retributive maturande dal marzo2016 fino alla regolarizzazione.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla lavoratricecontro la suddetta sentenza e in sua riforma, condannava ladella somma di € 9.900,97 a titolo di differenze retributivematurate dal mese di ottobre 2010 al mese di febbraio 2016,nonché al pagamento delle differenze retributive dal mese dimarzo 2016 sino alla effettiva regolarizzazione, oltre interessi erivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli rateial soddisfo, ed alla regolarizzazione contributiva della posizionedell’appellante; condannava, inoltre, la Federazione appellata alpagamento delle spese del doppio grado di giudizio, comeliquidate per ogni grado; condannava, infine, la stessa allarestituzione in favore dell’appellante dell’importo indicato giàcorrisposto a titolo di rimborso dei compensi professionaliliquidati dal giudice di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15579/20223.

Per quanto qui interessa, la Corte di merito davaN umero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026diffusamente conto: a) di quello che aveva considerato e decisDoat a pubblicazione 31/05/2026il primo giudice; b) dei motivi d’appello della lavoratrice; c) dellaposizione difensiva assunta in secondo grado dall’appellata.4.

Tanto premesso, la Corte giudicava fondato anzitutto ilprimo motivo di gravame, che censurava l’interpretazione datadal primo giudice alla documentazione contrattuale intercorsatra le parti.5.

Per la Corte era altresì fondato il secondo motivod’appello, emergendo in atti la prova documentale di unaadesione implicita, seppur parziale, da parte della Federazioneappellata alla contrattazione collettiva ANISAP, diversamente daquanto ritenuto dal primo giudice.6.

Avverso tale decisione la F.M.S.I. ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.7.

Resiste l’intimata con controricorso.8.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Violazione ecomunque falsa applicazione di norma di legge (art. 360, primocomma, n. 3) in relazione agli artt. 1965 cod. civ.”.

Censura “lasentenza della Corte d’Appello di Roma per violazione di normedi legge, laddove, violando o falsamente applicando la disciplinadi cui all’art. 1965 cod. civ., la Corte ha deciso la controversiasenza prendere in considerazione la transazione nel frattemposottoscritta dalle parti”.2.

Con il secondo motivo denuncia: “Violazione e comunquefalsa applicazione di norma di legge (art. 360, primo comma, n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15579/20223) in relazione agli artt. 1965 e 1362 e ss. cod. civ.”.

DeduceN umero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026che: “La Corte d’Appello ha, inoltre, violato i criteri legali dDait a pubblicazione 31/05/2026interpretazione del contratto ravvisando nella transazione e nelconseguente contratto sottoscritto solo la rinuncia da parte delladisciplina della transazione che comporta la reciproca rinuncia ola sostituzione di un nuovo accordo al pregresso oggetto dicontesa cui segue la fine della lite, sia i criteri di interpretazionelegali del contratto a partire da quello letterale”.3.

Con il terzo motivo denuncia: “Violazione e comunquefalsa applicazione di norma di legge (art. 360, primo comma, n.3) in relazione agli artt. 39 Cost. e 2070 cod. civ.”.

Lamenta insintesi che la Corte ha ritenuto applicabile al rapporto di lavorodedotto in giudizio un CCNL non applicato dalla ricorrente.4.

Con il quarto motivo denuncia: “Violazione e comunquefalsa applicazione di norma di legge (art. 360, primo comma, n.3) in relazione agli artt. 1362 e ss. cod. civ.”.

Si duole che laCorte abbia “accolto la domanda in violazione dei criteri legaliermeneutici dei contratti, mal interpretando ed applicando gliaccordi individuali intercorsi.

In particolare, la Corte viola icriteri di interpretazione del contratto laddove ravvisa nel testoaccordi che non vi sono ed anzi disapplicando accordi che sonoespressi in modo chiaro”.5.

Con il quinto motivo denuncia: “Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionefra le parti (art. 360, primo comma, n. 5)”.6.

Il primo motivo è inammissibile.7.

Invero, in tale censura la ricorrente lamenta,esclusivamente ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. laNumero registro generale 15579/2022violazione e comunque la falsa applicazione di un’unica normaN umero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026di diritto sostanziale, e, cioè, dell’art. 1965 c.c., vale a dire, dDait a pubblicazione 31/05/2026articolo del codice civile che si limita a delineare la “Nozione”della transazione, ma deducendo in un primo momento, comesi è visto, che la Corte avrebbe “deciso la controversia senzaprendere in considerazione la transazione nel frattemposottoscritta dalle parti”.La stessa ricorrente, tuttavia, dopo lungo sviluppo dellacensura (v. pagg. 3-12 del ricorso), e senza ancoraprecisamente individuare la parte di motivazione oggetto didoglianza, riconosce in certo senso l’opposto di tale pretesamancata considerazione.Assume, infatti, che la “Corte d’appello, violando la norma”(alludendo all’art. 1965 c.c.), “pur prendendo atto del fatto chele parti avevano firmato la transazione con cui avevanoconvenuto l’applicazione del CCNL Anisap e con qualedecorrenza, non ne ha fatto conseguire, come previsto dallanorma, la cessazione della lite” (così alla pag. 12 del ricorso).7.1.

E le ulteriori considerazioni che svolge la ricorrente nelmotivo ora in esame sono essenzialmente riferite allacessazione della materia del contendere in generale.Ora - in disparte la notazione che, come noto, la cessazionedella materia del contendere è un istituto di matricegiurisprudenziale, certamente non riconducibile in via esclusivaal contratto tipico della transazione la cui nozione è fornitanell’art. 1965 c.c. – nella direzione dell’inammissibilità del primomotivo appare dirimente il rilievo che la ricorrente vi ignora deltutto le considerazioni svolte nell’impugnata sentenza conprecipuo riferimento alla transazione cui allude la ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15579/20228.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026Data pubblicazione 31/05/20269.

La ricorrente, infatti, si limita a riportare parte del testodella transazione cui allude, per sostenere che: “Dalla meralettura dell’accordo, dunque, risulta errata la convinzione dellaCorte secondo cui con il verbale le parti hanno intesounicamente conciliare sull’indebito retributivo, mentre è chiarolo scambio convenuto di rinuncia al recupero delle somme daparte della FMSI a fronte della sottoscrizione di un accordo chedefinisse applicazione del CCNL e relativa decorrenza, come ineffetti sottoscritto contestualmente (cfr. testo sopra riportato).Dall’esame complessivo degli accordi sottoscritti emergeche le parti hanno inteso concordare su ogni profilo del rapportoe non solamente convenire per la non restituzione delle sommeindebitamente percepite; risultato che si sarebbe potutoperseguire con una mera rinuncia senza necessità di altriaccordi”.10.

Osserva, allora, il Collegio che, in disparte l’assertivitàdelle su trascritte valutazioni, la ricorrente: I) non individua ipassaggi motivazionali dell’impugnata sentenza oggetto dellacensura; II) non specifica quali canoni ermeneutici legalisarebbero stati violati o falsamente applicati dalla Corteterritoriale e perché, richiamandosi genericamente eglobalmente gli artt.

“1362 e ss. cod. civ.”.11.

Solo per completezza di disamina si può aggiungere chela Corte distrettuale, a proposito della transazione cui si riferiscela ricorrente, ha ritenuto “evidente, nel caso di specie, che vi siastata da parte della Federazione appellata una applicazioneprolungata e costante, seppur bruscamente interrotta, delleclausole della contrattazione collettiva ANISAP attinenti ilNumero registro generale 15579/2022trattamento retributivo della propria dipendente, in modo taleN umero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026da consentire al giudice di ritenere comunque sussistente Dlaat a pubblicazione 31/05/2026vincolatività della contrattazione invocata dall’odiernaappellante.Soltanto nel 2015, difatti, a seguito di un asseritoripensamento determinato dal rifiuto da parte della lavoratricedi sottoscrivere una proposta di accordo, la F.M.S.I. hainterrotto la corresponsione delle voci retributive dovute ai sensidel [OSCURATO:PERSONA], ed ha avviato una procedura di recupero dellesomme già erogate per il tramite di trattenute sulla busta paga,in virtù delle quali l’appellante ha instaurato una seconda azionegiudiziaria, nel contesto della quale è stato sottoscritto il verbaledi conciliazione che, nella prospettiva della parte appellata,avrebbe determinato anche in questo giudizio la cessazionedella materia del contendere”.11.1.

Inoltre, richiamati taluni principi di diritto in tema dideclaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corteha osservato:“Dunque, in ogni caso la Corte non potrebbe dichiarare inquesta sede la cessazione della materia del contendere inragione del sopravvenuto verbale di conciliazione, dovendosipiuttosto procedere alla valutazione del contenuto di taleverbale con riguardo alla incidenza dello stesso sull’interesse adagire dell’odierna appellante.

E, come è evidente dalla letturadel verbale medesimo, in quella sede le parti hanno intesounicamente transigere in ordine all’indebito retributivorivendicato dalla Federazione appellata sul trattamentoeconomico della dipendente per l’importo indicato – indebito alquale la FMSI ha rinunciato, obbligandosi altresì a restituirequanto già trattenuto sulle busta paga – e non certamenteNumero registro generale 15579/2022riconoscere o meno la fondatezza della pretesa dell’odiernaN umero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026appellante attinente il riconoscimento del trattamentDoat a pubblicazione 31/05/2026retributivo previsto dal [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2010.

E, difatti, ilverbale di conciliazione dispone espressamente al punto 6) che“restano salvi i diritti reclamati sotto il previgente contratto dilavoro datato 1 luglio 2003”, con ciò rendendo chiaro che: a)restano fuori dalla transazione le pretese della dipendentedella invocata applicabilità del [OSCURATO:PERSONA] anche con riguardoal contratto di lavoro del 2003; b) gli effetti del nuovo contratto– che la [OSCURATO:PERSONA] in quella sede si era obbligata asottoscrivere con decorrenza 1 giugno 2018 – si sarebberoprodotti soltanto da quella data in poi.In definitiva, è nulla in questa sede la valenza del verbaledi conciliazione della causa n.

R.G. 36555/2017, avente adoggetto una domanda sicuramente diversa rispetto a quellaazionata nel presente procedimento, se non altro tenuto contodel fatto che comunque le somme erogate dalla federazioneappellata in adesione alla contrattazione collettiva ANISAPerano parziali ed inferiori rispetto a quanto reclamato in questogiudizio.

Né tantomeno può trovare ingresso una domanda dinullità del verbale di conciliazione del 22/05/2018, del tuttoinammissibile poiché estranea al thema decidendum e domandacompletamente nuova”.11.2.

Questa motivazione, soprattutto per la partespecificamente riferita al suddetto verbale di conciliazione, èpraticamente ignorata dalla ricorrente.12.

E’ ancora inammissibile il terzo motivo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15579/202212.1.

Anche in questa censura, invero, neppure èN umero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026specificata la parte del ragionamento decisorio chDeat a pubblicazione 31/05/2026s’intenderebbe criticare.E comunque sono completamente pretermesse le diffuseed argomentate considerazioni esposte dalla Corte di merito peraccogliere il primo motivo d’appello e, soprattutto, il secondomotivo in relazione alla fonte collettiva da applicare al rapporto(v. pagg. 6-9 della sua sentenza).13.

Anche il quarto motivo è inammissibile per analogheragioni.13.1.

Invero, la rubrica della censura si riferiscenuovamente ad una violazione e comunque falsa applicazionedegli artt. 1362 e ss. cod. civ., che solo dal lungo svolgimentodella censura (v. pagg. 19-26 del ricorso) si desume avere peroggetto una serie di atti di natura contrattuale nel tempointercorsi tra le parti, a cominciare dall’originario contrattoindividuale di lavoro.Come nel secondo motivo, pure in questa censura: I) nonsono individuati i passaggi motivazionali dell’impugnatasentenza che s’intenderebbe attingere; II) non sono,comunque, specificati i canoni ermeneutici legali che sarebberostati violati o falsamente applicati dalla Corte territoriale perognuno degli accordi in questione.Si è in presenza, in definitiva, di una censura (inveroimplicitamente, ma) meramente contrappositiva alla lineainterpretativa seguita dai giudici di secondo grado, comerivelato anche dalla notazione che la ricorrente, a più riprese (v.pagg. 23-24 e 25 del ricorso), richiama a sostegno delle proprieNumero registro generale 15579/2022tesi passi della sentenza di primo grado, vale a dire, dellaN umero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026decisione che la Corte d’appello ha integralmente riformato.

Data pubblicazione 31/05/202614.

Infine, è inammissibile il quinto motivo.15.

Secondo la ricorrente: “Infondato era anche il secondomotivo di ricorso in appello con cui si censurava la sentenza pernon avere il Giudice tenuto conto della condottasuccessivamente tenuta dalle parti ed erronea la sentenza nellaparte in cui le ha accolte.Ad avviso della Corte d’Appello, infatti, l’applicazioneintegrale del CCNL emergerebbe anche dalla condotta tenutadalle parti che confermerebbe l’adesione espressa a tale CCNL,ciò considerando le erogazioni fatte da FMSI in asseritaapplicazione del [OSCURATO:PERSONA]”.Dopo talune altre notazioni la ricorrente deducetestualmente: “La Corte d’Appello, in particolare, omettequalsiasi esame in ordine a tali erogazioni, di cui avrebbe dovutoappurare la fonte, viste le diverse prospettazioni delle parti enon limitarsi a trarne conclusioni conformi a quelle proposte dacontroparte, senza neppure valutarne la fondatezza”.15.1.

E’ di tutta evidenza, allora, che la ricorrente nondeduce l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti”, ma critica, inrealtà, in modo peraltro contraddittorio, oltre che generico,l’esame di determinate risultanze processuali operato dallaCorte territoriale.Punto di partenza della doglianza, difatti, è che la Corte,per stabilire l’applicazione integrale del CCNL, avevaconsiderato “le erogazioni fatte da FMSI in asserita applicaNzuimoenroe re gistro generale 15579/2022Numero sezionale 1672/2026del [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17085/2026Data pubblicazione 31/05/202615.2.

Esclusivamente per completezza di disamina, metteconto aggiungere che la doglianza neppure è aderente alragionamento decisorio sul punto della Corte di merito, perchéle c.d.

“erogazioni” cui allude la ricorrente sono state in dettagliospecificate nell’impugnata sentenza anche quanto alla loro fonte(v. in particolare pag. 8 della stessa).16.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPAcome per legge;Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15579/2022La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026Data pubblicazione 31/05/2026Antonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ASSI,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1672 - controricorrente -avverso la sentenza n. 4541/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/12/2021 R.G.N. 1565/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 9664/2017 il Tribunale di Roma avevarigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], al fine diNumero registro generale 15579/2022ottenere il riconoscimento dell’applicabilità, al rapporto di lavoroN umero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026intercorrente con la [OSCURATO:PERSONA] ItalianDaat a pubblicazione 31/05/202629.11.2011 e protocollo aggiuntivo 30.7.2013, nonché del CCNLper i dipendenti degli studi professionali del 17.4.2015, con laconseguente condanna della convenuta Federazione alpagamento dell’importo complessivo pari ad € 9.900,97 per ledifferenze retributive dal mese di ottobre 2010 al mese difebbraio 2016, oltre rivalutazione ed interessi, nonché alversamento della dovuta contribuzione previdenziale, oltre allacondanna alla regolarizzazione per il futuro della busta paga edal pagamento delle differenze retributive maturande dal marzo2016 fino alla regolarizzazione.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla lavoratricecontro la suddetta sentenza e in sua riforma, condannava ladella somma di € 9.900,97 a titolo di differenze retributivematurate dal mese di ottobre 2010 al mese di febbraio 2016,nonché al pagamento delle differenze retributive dal mese dimarzo 2016 sino alla effettiva regolarizzazione, oltre interessi erivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli rateial soddisfo, ed alla regolarizzazione contributiva della posizionedell’appellante; condannava, inoltre, la Federazione appellata alpagamento delle spese del doppio grado di giudizio, comeliquidate per ogni grado; condannava, infine, la stessa allarestituzione in favore dell’appellante dell’importo indicato giàcorrisposto a titolo di rimborso dei compensi professionaliliquidati dal giudice di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15579/20223. Per quanto qui interessa, la Corte di merito davaN umero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026diffusamente conto: a) di quello che aveva considerato e decisDoat a pubblicazione 31/05/2026il primo giudice; b) dei motivi d’appello della lavoratrice; c) dellaposizione difensiva assunta in secondo grado dall’appellata.4. Tanto premesso, la Corte giudicava fondato anzitutto ilprimo motivo di gravame, che censurava l’interpretazione datadal primo giudice alla documentazione contrattuale intercorsatra le parti.5. Per la Corte era altresì fondato il secondo motivod’appello, emergendo in atti la prova documentale di unaadesione implicita, seppur parziale, da parte della Federazioneappellata alla contrattazione collettiva ANISAP, diversamente daquanto ritenuto dal primo giudice.6. Avverso tale decisione la F.M.S.I. ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.7. Resiste l’intimata con controricorso.8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Violazione ecomunque falsa applicazione di norma di legge (art. 360, primocomma, n. 3) in relazione agli artt. 1965 cod. civ.”. Censura “lasentenza della Corte d’Appello di Roma per violazione di normedi legge, laddove, violando o falsamente applicando la disciplinadi cui all’art. 1965 cod. civ., la Corte ha deciso la controversiasenza prendere in considerazione la transazione nel frattemposottoscritta dalle parti”.2. Con il secondo motivo denuncia: “Violazione e comunquefalsa applicazione di norma di legge (art. 360, primo comma, n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15579/20223) in relazione agli artt. 1965 e 1362 e ss. cod. civ.”. DeduceN umero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026che: “La Corte d’Appello ha, inoltre, violato i criteri legali dDait a pubblicazione 31/05/2026interpretazione del contratto ravvisando nella transazione e nelconseguente contratto sottoscritto solo la rinuncia da parte delladisciplina della transazione che comporta la reciproca rinuncia ola sostituzione di un nuovo accordo al pregresso oggetto dicontesa cui segue la fine della lite, sia i criteri di interpretazionelegali del contratto a partire da quello letterale”.3. Con il terzo motivo denuncia: “Violazione e comunquefalsa applicazione di norma di legge (art. 360, primo comma, n.3) in relazione agli artt. 39 Cost. e 2070 cod. civ.”. Lamenta insintesi che la Corte ha ritenuto applicabile al rapporto di lavorodedotto in giudizio un CCNL non applicato dalla ricorrente.4. Con il quarto motivo denuncia: “Violazione e comunquefalsa applicazione di norma di legge (art. 360, primo comma, n.3) in relazione agli artt. 1362 e ss. cod. civ.”. Si duole che laCorte abbia “accolto la domanda in violazione dei criteri legaliermeneutici dei contratti, mal interpretando ed applicando gliaccordi individuali intercorsi. In particolare, la Corte viola icriteri di interpretazione del contratto laddove ravvisa nel testoaccordi che non vi sono ed anzi disapplicando accordi che sonoespressi in modo chiaro”.5. Con il quinto motivo denuncia: “Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionefra le parti (art. 360, primo comma, n. 5)”.6. Il primo motivo è inammissibile.7. Invero, in tale censura la ricorrente lamenta,esclusivamente ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. laNumero registro generale 15579/2022violazione e comunque la falsa applicazione di un’unica normaN umero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026di diritto sostanziale, e, cioè, dell’art. 1965 c.c., vale a dire, dDait a pubblicazione 31/05/2026articolo del codice civile che si limita a delineare la “Nozione”della transazione, ma deducendo in un primo momento, comesi è visto, che la Corte avrebbe “deciso la controversia senzaprendere in considerazione la transazione nel frattemposottoscritta dalle parti”.La stessa ricorrente, tuttavia, dopo lungo sviluppo dellacensura (v. pagg. 3-12 del ricorso), e senza ancoraprecisamente individuare la parte di motivazione oggetto didoglianza, riconosce in certo senso l’opposto di tale pretesamancata considerazione.Assume, infatti, che la “Corte d’appello, violando la norma”(alludendo all’art. 1965 c.c.), “pur prendendo atto del fatto chele parti avevano firmato la transazione con cui avevanoconvenuto l’applicazione del CCNL Anisap e con qualedecorrenza, non ne ha fatto conseguire, come previsto dallanorma, la cessazione della lite” (così alla pag. 12 del ricorso).7.1. E le ulteriori considerazioni che svolge la ricorrente nelmotivo ora in esame sono essenzialmente riferite allacessazione della materia del contendere in generale.Ora - in disparte la notazione che, come noto, la cessazionedella materia del contendere è un istituto di matricegiurisprudenziale, certamente non riconducibile in via esclusivaal contratto tipico della transazione la cui nozione è fornitanell’art. 1965 c.c. – nella direzione dell’inammissibilità del primomotivo appare dirimente il rilievo che la ricorrente vi ignora deltutto le considerazioni svolte nell’impugnata sentenza conprecipuo riferimento alla transazione cui allude la ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15579/20228. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026Data pubblicazione 31/05/20269. La ricorrente, infatti, si limita a riportare parte del testodella transazione cui allude, per sostenere che: “Dalla meralettura dell’accordo, dunque, risulta errata la convinzione dellaCorte secondo cui con il verbale le parti hanno intesounicamente conciliare sull’indebito retributivo, mentre è chiarolo scambio convenuto di rinuncia al recupero delle somme daparte della FMSI a fronte della sottoscrizione di un accordo chedefinisse applicazione del CCNL e relativa decorrenza, come ineffetti sottoscritto contestualmente (cfr. testo sopra riportato).Dall’esame complessivo degli accordi sottoscritti emergeche le parti hanno inteso concordare su ogni profilo del rapportoe non solamente convenire per la non restituzione delle sommeindebitamente percepite; risultato che si sarebbe potutoperseguire con una mera rinuncia senza necessità di altriaccordi”.10. Osserva, allora, il Collegio che, in disparte l’assertivitàdelle su trascritte valutazioni, la ricorrente: I) non individua ipassaggi motivazionali dell’impugnata sentenza oggetto dellacensura; II) non specifica quali canoni ermeneutici legalisarebbero stati violati o falsamente applicati dalla Corteterritoriale e perché, richiamandosi genericamente eglobalmente gli artt. “1362 e ss. cod. civ.”.11. Solo per completezza di disamina si può aggiungere chela Corte distrettuale, a proposito della transazione cui si riferiscela ricorrente, ha ritenuto “evidente, nel caso di specie, che vi siastata da parte della Federazione appellata una applicazioneprolungata e costante, seppur bruscamente interrotta, delleclausole della contrattazione collettiva ANISAP attinenti ilNumero registro generale 15579/2022trattamento retributivo della propria dipendente, in modo taleN umero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026da consentire al giudice di ritenere comunque sussistente Dlaat a pubblicazione 31/05/2026vincolatività della contrattazione invocata dall’odiernaappellante.Soltanto nel 2015, difatti, a seguito di un asseritoripensamento determinato dal rifiuto da parte della lavoratricedi sottoscrivere una proposta di accordo, la F.M.S.I. hainterrotto la corresponsione delle voci retributive dovute ai sensidel [OSCURATO:PERSONA], ed ha avviato una procedura di recupero dellesomme già erogate per il tramite di trattenute sulla busta paga,in virtù delle quali l’appellante ha instaurato una seconda azionegiudiziaria, nel contesto della quale è stato sottoscritto il verbaledi conciliazione che, nella prospettiva della parte appellata,avrebbe determinato anche in questo giudizio la cessazionedella materia del contendere”.11.1. Inoltre, richiamati taluni principi di diritto in tema dideclaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corteha osservato:“Dunque, in ogni caso la Corte non potrebbe dichiarare inquesta sede la cessazione della materia del contendere inragione del sopravvenuto verbale di conciliazione, dovendosipiuttosto procedere alla valutazione del contenuto di taleverbale con riguardo alla incidenza dello stesso sull’interesse adagire dell’odierna appellante. E, come è evidente dalla letturadel verbale medesimo, in quella sede le parti hanno intesounicamente transigere in ordine all’indebito retributivorivendicato dalla Federazione appellata sul trattamentoeconomico della dipendente per l’importo indicato – indebito alquale la FMSI ha rinunciato, obbligandosi altresì a restituirequanto già trattenuto sulle busta paga – e non certamenteNumero registro generale 15579/2022riconoscere o meno la fondatezza della pretesa dell’odiernaN umero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026appellante attinente il riconoscimento del trattamentDoat a pubblicazione 31/05/2026retributivo previsto dal [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2010. E, difatti, ilverbale di conciliazione dispone espressamente al punto 6) che“restano salvi i diritti reclamati sotto il previgente contratto dilavoro datato 1 luglio 2003”, con ciò rendendo chiaro che: a)restano fuori dalla transazione le pretese della dipendentedella invocata applicabilità del [OSCURATO:PERSONA] anche con riguardoal contratto di lavoro del 2003; b) gli effetti del nuovo contratto– che la [OSCURATO:PERSONA] in quella sede si era obbligata asottoscrivere con decorrenza 1 giugno 2018 – si sarebberoprodotti soltanto da quella data in poi.In definitiva, è nulla in questa sede la valenza del verbaledi conciliazione della causa n. R.G. 36555/2017, avente adoggetto una domanda sicuramente diversa rispetto a quellaazionata nel presente procedimento, se non altro tenuto contodel fatto che comunque le somme erogate dalla federazioneappellata in adesione alla contrattazione collettiva ANISAPerano parziali ed inferiori rispetto a quanto reclamato in questogiudizio. Né tantomeno può trovare ingresso una domanda dinullità del verbale di conciliazione del 22/05/2018, del tuttoinammissibile poiché estranea al thema decidendum e domandacompletamente nuova”.11.2. Questa motivazione, soprattutto per la partespecificamente riferita al suddetto verbale di conciliazione, èpraticamente ignorata dalla ricorrente.12. E’ ancora inammissibile il terzo motivo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15579/202212.1. Anche in questa censura, invero, neppure èN umero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026specificata la parte del ragionamento decisorio chDeat a pubblicazione 31/05/2026s’intenderebbe criticare.E comunque sono completamente pretermesse le diffuseed argomentate considerazioni esposte dalla Corte di merito peraccogliere il primo motivo d’appello e, soprattutto, il secondomotivo in relazione alla fonte collettiva da applicare al rapporto(v. pagg. 6-9 della sua sentenza).13. Anche il quarto motivo è inammissibile per analogheragioni.13.1. Invero, la rubrica della censura si riferiscenuovamente ad una violazione e comunque falsa applicazionedegli artt. 1362 e ss. cod. civ., che solo dal lungo svolgimentodella censura (v. pagg. 19-26 del ricorso) si desume avere peroggetto una serie di atti di natura contrattuale nel tempointercorsi tra le parti, a cominciare dall’originario contrattoindividuale di lavoro.Come nel secondo motivo, pure in questa censura: I) nonsono individuati i passaggi motivazionali dell’impugnatasentenza che s’intenderebbe attingere; II) non sono,comunque, specificati i canoni ermeneutici legali che sarebberostati violati o falsamente applicati dalla Corte territoriale perognuno degli accordi in questione.Si è in presenza, in definitiva, di una censura (inveroimplicitamente, ma) meramente contrappositiva alla lineainterpretativa seguita dai giudici di secondo grado, comerivelato anche dalla notazione che la ricorrente, a più riprese (v.pagg. 23-24 e 25 del ricorso), richiama a sostegno delle proprieNumero registro generale 15579/2022tesi passi della sentenza di primo grado, vale a dire, dellaN umero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026decisione che la Corte d’appello ha integralmente riformato. Data pubblicazione 31/05/202614. Infine, è inammissibile il quinto motivo.15. Secondo la ricorrente: “Infondato era anche il secondomotivo di ricorso in appello con cui si censurava la sentenza pernon avere il Giudice tenuto conto della condottasuccessivamente tenuta dalle parti ed erronea la sentenza nellaparte in cui le ha accolte.Ad avviso della Corte d’Appello, infatti, l’applicazioneintegrale del CCNL emergerebbe anche dalla condotta tenutadalle parti che confermerebbe l’adesione espressa a tale CCNL,ciò considerando le erogazioni fatte da FMSI in asseritaapplicazione del [OSCURATO:PERSONA]”.Dopo talune altre notazioni la ricorrente deducetestualmente: “La Corte d’Appello, in particolare, omettequalsiasi esame in ordine a tali erogazioni, di cui avrebbe dovutoappurare la fonte, viste le diverse prospettazioni delle parti enon limitarsi a trarne conclusioni conformi a quelle proposte dacontroparte, senza neppure valutarne la fondatezza”.15.1. E’ di tutta evidenza, allora, che la ricorrente nondeduce l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti”, ma critica, inrealtà, in modo peraltro contraddittorio, oltre che generico,l’esame di determinate risultanze processuali operato dallaCorte territoriale.Punto di partenza della doglianza, difatti, è che la Corte,per stabilire l’applicazione integrale del CCNL, avevaconsiderato “le erogazioni fatte da FMSI in asserita applicaNzuimoenroe re gistro generale 15579/2022Numero sezionale 1672/2026del [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17085/2026Data pubblicazione 31/05/202615.2. Esclusivamente per completezza di disamina, metteconto aggiungere che la doglianza neppure è aderente alragionamento decisorio sul punto della Corte di merito, perchéle c.d. “erogazioni” cui allude la ricorrente sono state in dettagliospecificate nell’impugnata sentenza anche quanto alla loro fonte(v. in particolare pag. 8 della stessa).16. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPAcome per legge;Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15579/2022La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 17085/2026Data pubblicazione 31/05/2026Antonella Pagetta
Sentenza Cassazione n. 17085/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris