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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06199/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si rivolgono censure alla ritenuta responsabilità con riferimento alla valutazione inattendibile dell'imputato, del teste e si confuta la destinazione a terzi della sostanza, risultano manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame avendo la Corte di appello fornito risposta specifica sulle ragioni che portavano ad escludere l'attendibilità delle contrastanti versioni rese dal ricorrente e del teste, soggetto con cui viaggiava, e gli elementi (quali la condotta posta in essere, il dato ponderale e qualitativo della sostanza del tipo cocaina) che facevano escludere che lo stupefacente fosse destinato ad un uso esclusivamente personale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si rivolgono censure alla ritenuta responsabilità con riferimento alla valutazione inattendibile dell'imputato, del teste e si confuta la destinazione a terzi della sostanza, risultano manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame avendo la Corte di appello fornito risposta specifica sulle ragioni che portavano ad escludere l'attendibilità delle contrastanti versioni rese dal ricorrente e del teste, soggetto con cui viaggiava, e gli elementi (quali la condotta posta in essere, il dato ponderale e qualitativo della sostanza del tipo cocaina) che facevano escludere che lo stupefacente fosse destinato ad un uso esclusivamente personale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/
Sentenza Cassazione n. 06199/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris