Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 30419/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30509-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1327/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2139/2017 il Tribunale di Padova rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., volta a far accertare che il contratto di assistenza sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. era scaduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in forza di disdetta tempestivamente inviata dalla società attrice, e che nulla fosse dovuto alla convenuta in base al predetto accordo, anche a fronte del vizio della volontà ingenerato da dolo o errore.

Il primo giudice, in particolare, rigettava la domanda di accertamento negativo, dichiarava improcedibili le domande di annullamento per dolo o errore ed inammissibile, perché tardiva, la domanda riconvenzionale di accertamento del credito proposta dalla società convenuta.

Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, n. 1327/2021, resa nella resistenza della parte appellata, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con sentenza n. 2139/2017 il Tribunale di Padova rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., volta a far accertare che il contratto di assistenza sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. era scaduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in forza di disdetta tempestivamente inviata dalla società attrice, e che nulla fosse dovuto alla convenuta in base al predetto accordo, anche a fronte del vizio della volontà ingenerato da dolo o errore.

Il primo giudice riteneva, in particolare, che il contratto, pacificamente sottoscritto dalle parti il 1.1.2011, prevedesse, al punto n. 8, una durata di tre anni “oltre al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione ed il 31 dicembre dell’anno in corso” e dunque fosse scaduto il 31.12.2014.

Il Tribunale dichiarava inoltre improcedibili le domande di annullamento per dolo o errore proposte dalla parte attrice ed inammissibile, perché tardiva, la domanda riconvenzionale di accertamento del credito maturato dalla società convenuta a fronte dell’anno ulteriore di validità del rapporto convenzionale.

Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, n. 1327/2021, resa nella resistenza della parte appellata, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il primo motivo, la società ricorrente contesta l’interpretazione del contratto fornita dal giudice di merito, sostenendo che la clausola di cui al punto 8, in precedenza richiamata, dovesse essere interpretata nel senso che la scadenza del rapporto fosse il 31.12.2013, tale essendo l’inequivoca intenzione delle parti.

Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la nullità della clausola in esame per vessatorietà e per assenza della sua doppia sottoscrizione.

Il punto 8, infatti, non disciplinerebbe soltanto la durata del contratto, ma prevederebbe, “sotto mentite spoglie”, un meccanismo di automatico rinnovo del rapporto per la durata di un anno.

Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto che [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avrebbe maliziosamente ritardato la sottoscrizione del contratto sino al 1.1.2011, assicurando verbalmente la controparte contrattuale che questo non avrebbe avuto alcuna incidenza sui termini essenziali del rapporto, trattandosi di mera formalità.

Con il quarto motivo, la società ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda di annullamento per dolo, o quantomeno per errore, sulla base di una motivazione non fondata sulla corretta valutazione delle risultanze istruttorie.

Le quattro censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello ha valorizzato il tenore letterale della clausola di cui al punto 8 del contratto stipulato tra le parti, secondo la quale lo stesso avrebbe avuto una durata di tre anni “oltre al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione ed il 31 dicembre dell’anno in corso”.

Su tale premessa, il giudice di seconde cure ha individuato la scadenza del rapporto alla data del 31.12.2014, calcolando il triennio a decorrere dalla fine dell’anno solare 2011.

Tale interpretazione, non implausibile e fondata sul tenore letterale della clausola, non è adeguatamente attinta dalla prima censura, con la quale la parte ricorrente si limita a proporre una interpretazione alternativa della clausola, senza tuttavia confrontarsi con il principio secondo cui “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazionedi una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 28/11/2017 , Rv. 646649 ; conf.

Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. del 27/06/2018 , Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 20/11/2009, Rv. 610944 e Cass. Sez.

L , Sentenza n. del15/11/2013, Rv. 628585).

Né appare fondato il secondo motivo, posto che la Corte di Appello ha dato atto che la clausola in esame – a differenza di quanto affermato dalla odierna ricorrente– era stata accettata con doppia sottoscrizione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

La Corte distrettuale aggiunge anche che, “del resto sul punto sin dal primo grado l’appellante ha lamentato non la vessatorietà della clausola, ma il fatto che Serenissima avrebbe maliziosamente ritardato ad inizio 2011 la firma del contratto …” (cfr. sempre pag. 6, in fondo).

Né la prima, né la seconda affermazione sono adeguatamente attinte dalla seconda censura, poiché la parte ricorrente non riporta, neanche per stralcio, il documento ipoteticamente atto a dimostrare l’assenza della doppia sottoscrizione della clausola in esame, nè indica il momento processuale in cui la questione della vessatorietà della clausola stessa sarebbe stata proposta in prime cure, o riporta l’atto processuale con cui ciò sarebbe accaduto.

Il che implica da un lato un difetto di specificità della censura, e dall’altro lato la novità della questione di dirittoin essa prospettata.

Del pari inammissibili sono il terzo ed il quarto motivo, poiché la Corte territoriale ha rigettato la domanda di annullamento per dolo o errore sul presupposto che l’odierna ricorrente “… non ha prodotto alcuna prova a dimostrazione che Serenissima le abbia dato una falsa rappresentazione della realtà e l’abbia indotta in errore facendole credere di concludere un contratto diverso: [OSCURATO:SOCIETA] al momento di firmare era ben consapevole di quale fosse la durata del contratto, tre anni più quello in corso …” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

Anche tale statuizione, che si esaurisce in un accertamento di fatto, non è adeguatamente attinta dalle censure proposte dalla società ricorrente, la quale non indica alcun elemento di prova atto a dimostrare che, al contrario, era stata fornita la prova del dolo o dell’errore.

Né, per altro verso, sussiste alcun profilo di omesso esame, poiché la circostanza che il contratto era stato concluso il 1.1.2011 è stata considerata dal giudice di merito, il quale, proprio valorizzando tale fatto, e tenuto conto del tenore letterale del punto 8 del contratto, ha ritenuto che le parti avessero pattuito una durata di tre anni a decorrere del 31.12.2011 ed ha, di conseguenza, fissato la scadenza del rapporto al 31.12.2014 anziché –come vorrebbe l’odierna ricorrente– al [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali essa è meramente riproduttiva.

La parte ricorrente, infatti, propone una interpretazione del contratto diversa, ed alternativa, da quella fatta propria dal giudice di merito, senza tuttavia contestare il criterio interpetativo usato dalla Corte territoriale –il tenore letterale dell’accordo sottoscritto tra le parti– ma proponendo un risultato differente da quello cui è pervenuto il giudice di seconde cure.

L’argomento della buona fede contrattuale, sviluppato a pagg. 7 e s. della memoria in relazione al fatto che il contratto oggetto di causa costituiva prosecuzione di un rapporto già in essere tra le parti, risulta peraltro nuovo, in quanto non specificamente sviluppato nei motivi di ricorso.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30509-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1327/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2139/2017 il Tribunale di Padova rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., volta a far accertare che il contratto di assistenza sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. era scaduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in forza di disdetta tempestivamente inviata dalla società attrice, e che nulla fosse dovuto alla convenuta in base al predetto accordo, anche a fronte del vizio della volontà ingenerato da dolo o errore. Il primo giudice, in particolare, rigettava la domanda di accertamento negativo, dichiarava improcedibili le domande di annullamento per dolo o errore ed inammissibile, perché tardiva, la domanda riconvenzionale di accertamento del credito proposta dalla società convenuta. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, n. 1327/2021, resa nella resistenza della parte appellata, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con sentenza n. 2139/2017 il Tribunale di Padova rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., volta a far accertare che il contratto di assistenza sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. era scaduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in forza di disdetta tempestivamente inviata dalla società attrice, e che nulla fosse dovuto alla convenuta in base al predetto accordo, anche a fronte del vizio della volontà ingenerato da dolo o errore. Il primo giudice riteneva, in particolare, che il contratto, pacificamente sottoscritto dalle parti il 1.1.2011, prevedesse, al punto n. 8, una durata di tre anni “oltre al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione ed il 31 dicembre dell’anno in corso” e dunque fosse scaduto il 31.12.2014. Il Tribunale dichiarava inoltre improcedibili le domande di annullamento per dolo o errore proposte dalla parte attrice ed inammissibile, perché tardiva, la domanda riconvenzionale di accertamento del credito maturato dalla società convenuta a fronte dell’anno ulteriore di validità del rapporto convenzionale. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, n. 1327/2021, resa nella resistenza della parte appellata, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il primo motivo, la società ricorrente contesta l’interpretazione del contratto fornita dal giudice di merito, sostenendo che la clausola di cui al punto 8, in precedenza richiamata, dovesse essere interpretata nel senso che la scadenza del rapporto fosse il 31.12.2013, tale essendo l’inequivoca intenzione delle parti. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la nullità della clausola in esame per vessatorietà e per assenza della sua doppia sottoscrizione. Il punto 8, infatti, non disciplinerebbe soltanto la durata del contratto, ma prevederebbe, “sotto mentite spoglie”, un meccanismo di automatico rinnovo del rapporto per la durata di un anno. Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto che [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avrebbe maliziosamente ritardato la sottoscrizione del contratto sino al 1.1.2011, assicurando verbalmente la controparte contrattuale che questo non avrebbe avuto alcuna incidenza sui termini essenziali del rapporto, trattandosi di mera formalità. Con il quarto motivo, la società ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda di annullamento per dolo, o quantomeno per errore, sulla base di una motivazione non fondata sulla corretta valutazione delle risultanze istruttorie. Le quattro censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha valorizzato il tenore letterale della clausola di cui al punto 8 del contratto stipulato tra le parti, secondo la quale lo stesso avrebbe avuto una durata di tre anni “oltre al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione ed il 31 dicembre dell’anno in corso”. Su tale premessa, il giudice di seconde cure ha individuato la scadenza del rapporto alla data del 31.12.2014, calcolando il triennio a decorrere dalla fine dell’anno solare 2011. Tale interpretazione, non implausibile e fondata sul tenore letterale della clausola, non è adeguatamente attinta dalla prima censura, con la quale la parte ricorrente si limita a proporre una interpretazione alternativa della clausola, senza tuttavia confrontarsi con il principio secondo cui “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazionedi una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 28/11/2017 , Rv. 646649 ; conf. Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. del 27/06/2018 , Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 20/11/2009, Rv. 610944 e Cass. Sez. L , Sentenza n. del15/11/2013, Rv. 628585). Né appare fondato il secondo motivo, posto che la Corte di Appello ha dato atto che la clausola in esame – a differenza di quanto affermato dalla odierna ricorrente– era stata accettata con doppia sottoscrizione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). La Corte distrettuale aggiunge anche che, “del resto sul punto sin dal primo grado l’appellante ha lamentato non la vessatorietà della clausola, ma il fatto che Serenissima avrebbe maliziosamente ritardato ad inizio 2011 la firma del contratto …” (cfr. sempre pag. 6, in fondo). Né la prima, né la seconda affermazione sono adeguatamente attinte dalla seconda censura, poiché la parte ricorrente non riporta, neanche per stralcio, il documento ipoteticamente atto a dimostrare l’assenza della doppia sottoscrizione della clausola in esame, nè indica il momento processuale in cui la questione della vessatorietà della clausola stessa sarebbe stata proposta in prime cure, o riporta l’atto processuale con cui ciò sarebbe accaduto. Il che implica da un lato un difetto di specificità della censura, e dall’altro lato la novità della questione di dirittoin essa prospettata. Del pari inammissibili sono il terzo ed il quarto motivo, poiché la Corte territoriale ha rigettato la domanda di annullamento per dolo o errore sul presupposto che l’odierna ricorrente “… non ha prodotto alcuna prova a dimostrazione che Serenissima le abbia dato una falsa rappresentazione della realtà e l’abbia indotta in errore facendole credere di concludere un contratto diverso: [OSCURATO:SOCIETA] al momento di firmare era ben consapevole di quale fosse la durata del contratto, tre anni più quello in corso …” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Anche tale statuizione, che si esaurisce in un accertamento di fatto, non è adeguatamente attinta dalle censure proposte dalla società ricorrente, la quale non indica alcun elemento di prova atto a dimostrare che, al contrario, era stata fornita la prova del dolo o dell’errore. Né, per altro verso, sussiste alcun profilo di omesso esame, poiché la circostanza che il contratto era stato concluso il 1.1.2011 è stata considerata dal giudice di merito, il quale, proprio valorizzando tale fatto, e tenuto conto del tenore letterale del punto 8 del contratto, ha ritenuto che le parti avessero pattuito una durata di tre anni a decorrere del 31.12.2011 ed ha, di conseguenza, fissato la scadenza del rapporto al 31.12.2014 anziché –come vorrebbe l’odierna ricorrente– al [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali essa è meramente riproduttiva. La parte ricorrente, infatti, propone una interpretazione del contratto diversa, ed alternativa, da quella fatta propria dal giudice di merito, senza tuttavia contestare il criterio interpetativo usato dalla Corte territoriale –il tenore letterale dell’accordo sottoscritto tra le parti– ma proponendo un risultato differente da quello cui è pervenuto il giudice di seconde cure. L’argomento della buona fede contrattuale, sviluppato a pagg. 7 e s. della memoria in relazione al fatto che il contratto oggetto di causa costituiva prosecuzione di un rapporto già in essere tra le parti, risulta peraltro nuovo, in quanto non specificamente sviluppato nei motivi di ricorso. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri
Sentenza Cassazione n. 30419/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris