CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00011/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.701/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia,n. 3380 / 15 / 20 16 , depositata i n data 8 giugno 2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.A seguito di verifica fiscale condotta da militari appartenenti alla Guardia di finanza di Seveso presso i locali utilizzati in modo [OSCURATO:PERSONA] di accertamento induttivo - IRPEF, IVA e IRAP - 2005, 2007 e 2008 -Rinvio promiscuo dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di commercio ambulante di generi alimentari, l’Agenzia delle entrate emetteva, sulla base del PVC redatto all’esito delle operazioni, tre avvisi di accertamento (nn. T9501B201031/2010, T9501B201044/2010 e T9501B602705/2011, relativi agli anni 2005, 2007 e 2008), con i quali accertava un reddito di impresa (rispettivamente per Euro 75.592,57, Euro 60.395,90 ed Euro 98.417,52), un maggiore reddito complessivo ai fini IRPEF ed IRAP (rispettivamente per Euro 60.519,97, Euro 41.894,90 ed Euro 78.097,52) ed una maggiore IVA, in applicazione delle percentuali di ricarico pari al 65%, 55% e 87%. I militari avevano riscontrato diverse violazioni circa la tenuta e conservazione delle scritture contabili, nonché l’insufficienza del reddito dichiarato a far fronte ai bisogni del nucleo familiare della contribuente, l’incongruità nella registrazione di alcuni importi; procedevano, quindi, alla ricostruzione dell’effettiva entità del volume di affari e dei ricavi conseguiti dalla ditta, sulla base delle rimanenze esistenti, del prezzo di vendita al dettaglio e dei relativi costi di acquisto, pervenendo al calcolo delle sopra indicate percentuali da applicare al costo del venduto. La contribuente presentava tre distinti ricorsi avverso i detti avvisi di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano. La CTP rigettava le impugnative. 2. La contribuente proponeva tre distinti gravami innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia , contestando l’applicazione di percentuali di ricarico determinate mediante proiezione statistica di dati disomogenei. Ribadiva, quindi, le doglianze già esposte negli atti introduttivi del primo grado, deducendo in particolare: a) l’illegittimità dell’accesso domiciliare, stante la mancata motivazione dell’autorizzazione dell’A.G. circa i gravi indizi di violazione di norme tributarie; b) il difetto dei presupposti per l’accertamento analitico-induttivo; c) l’erroneo calcolo della percentuale di ricarico. Riuniti gli appelli, la CTR confermava la decisione di prime cure: dopo aver respinto l’eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati, rilevando che il PVC in essi richiamato era stato notificato alla parte, la CTR riteneva legittimo il ricorso all’accertamento analitico-induttivo pur in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile. Infondata era, altresì, l’eccezione di illegittimità dell’autorizzazione dell’A.G. all’accesso, trattandosi nella specie di locali ad uso promiscuo (abitativo e commerciale), per i quali la normativa non richiede che l’autorizzazione debba contenere l’indicazione dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie. Confermava, infine, l’operato dell’Ufficio in punto di determinazione delle percentuali di ricarico e dei maggiori ricavi. 3. Per la cassazione della citata sentenza la contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motiv i . L’Ufficio resiste con controricorso. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce , in relazione all’anno 2008, la «violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, Lg 212/2000 e dell’art. 42 del DPR 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, numero 3 c p c». Dopo aver premesso che l’avviso di accertamento relativo all’anno 2008 nasce da una verifica parziale (avendo la GDF analizzato le operazioni poste in essere sino al 18 settembre 2008), la ricorrentesostiene di aver dichiarato, per il detto anno, ricavi e corrispettivi superiori ai valori (presunti e) indicati nel PVC. L’Ufficio avrebbe, poi, applicato la percentuale dell’87% senza motivazione ‘disattendendo completamente i dati analitici recati dalle scritture contabili e dalla dichiarazione UNICO’ (pag. 14 del ricorso) e, in violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), avrebbe applicato ‘a presunzioni semplici…altre presunzioni’ (sempre pag. 14) al fine di escludere ogni valore alle scritture contabili. La GDF avrebbe tenuto conto del costo del venduto (sul quale applicare la detta percentuale) senza l’inserimento delle rimanenze iniziali e delle rimanenze finali, dato ignorato completamente dall’Ufficio. In definitiva, ribadisce la violazione dell’art. 7 comma 1 l. 212/2000 per essere gli atti impugnati privi di adeguata motivazione. 2. Con il secondo motivola ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. art. 52 cc. 1 e 2 D.P.R. n. 633/72 e art. 33 c. 1 D.P.R. n. 600/73 in relazione all’art. 360, comma 1, numero 3 c p c. laddove il giudice in grado di appello non ha ritenuto la sentenza diprimo grado affetta da vizio di motivazione per mancata rilevazione della violazione di legge». Afferma che ai sensi dell’art. 51 d.P.R. 633/1972 l’accesso presso i locali adibiti ad uso promiscuo (come nella specie) presuppone un’autorizzazione del P.M. in cui vengano indicati i gravi indizi di reità di violazioni tributarie. Nella specie, l’autorizzazione, consegnata alla ricorrente in sede di accesso, sarebbe scarsamente e genericamente motivata (anche per relationemad una nota della GdF non allegata alla stessa). 3. Con il terzo (ed ultimo) motivo la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, lettera d), in relazione all’art. 360, comma 1, numero 3 c p c. laddove il giudice in grado di appello ha ritenuto legittima la ricostruzione induttiva del reddito di impresa». Dopo aver riprodotto la parte della sentenza oggetto di censura (par. 5.3.), afferma che il ‘primo giudice’ non avrebbe valutato alcune circostanze (specifiche per l’anno 2008 e generali per tutti gli anni); prosegue, poi, con l’esposizione dei concetti di presunzione semplice e di divieto del “praesumptum de praesumpto”. Riproduce, quindi, pedissequamente larghissimi tratti dell’atto di appello relativo all’annualità 2007 (allegato n. 11 al ricorso), in particolare da pagina 11 a 20, riprodotte interamente da pagina 26 del ricorso per cassazione. L’unico elemento di novità consiste nella citazione di una giurisprudenza più recente (a pag. 27 del ricorso) in tema di accertamento induttivo ex art. 39 comma 1, d.P.R. n. 600/1973. 4. La Corte, preliminarmente, rileva che la questione della legittimità dell’accesso ai locali ad uso promiscuo (posta nel secondo motivo dell’odierno ricorso) verrà affrontata alla pubblica udienza del 7 gennaio 2026. Appare opportuno, quindi, rinviare a nuovo ruolo il presente procedimento in attesa delle decisioni assunte da questa Corte all’esito della dett