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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 15340/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1117/12/1971 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39667 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Cort e di Appello di Catanzaro, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto agg avato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta difetto di motivaz one quanto al travisamento della prova - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si -isolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, pc ché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oT etto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 el( I 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv 243838).

Ritenuto, invero, che la Corte territoriale ha adeguatamente motiw to in merito, rispondendo alla censura circa l'incertezza in ordine al contenuto della casse .ta, contenuto indicato dal parroco, sia pure con la precisazione di una possibile oscillazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre mila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1117/12/1971 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39667 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Cort e di Appello di Catanzaro, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto agg avato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta difetto di motivaz one quanto al travisamento della prova - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si -isolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, pc ché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oT etto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 el( I 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv 243838). Ritenuto, invero, che la Corte territoriale ha adeguatamente motiw to in merito, rispondendo alla censura circa l'incertezza in ordine al contenuto della casse .ta, contenuto indicato dal parroco, sia pure con la precisazione di una possibile oscillazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre mila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15340/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris