CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26990/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che la censura, relativa al mancato recepimento dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. senza dare alle parti la possibilità di discutere compiutamente i motivi di gravame, è inconferente, atteso che dagli atti non risulta che sia stata formulata una richiesta ex art. 599 -bis cod. proc. pen. (dal verbale dell'udienza di appello emerge che la difesa ha rinunciato solo al primo motivo di appello); considerato che le censure, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, non sono consentite, atteso che per il reato di oltraggio il ricorrente è stato assolto in primo grado e quanto al reato di cui all'art. 337 cod. pen. vi è stata rinuncia al relativo motivo in appello; rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Giudice di primo grado ha concesso all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva; considerato che in ordine alla quantificazione della pena il ricorrente ha reiterato profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagina cinque della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M%,4 9-z0 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t O 4 ikT- CD [OSCURATO:PERSONA] ozi c IL i ,,... o 2 ;z1